Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 30/04/1997 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Modalità di applicazione. |
§ 77.6.189 - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
(G.U. 24 giugno 1997, n. 145).
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della
Art. 2. Modalità di applicazione.
1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata
3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data [2].
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata
8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata
[1] Comma già modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del