§ 58.4.13 - D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:08/05/1987
Numero:267


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata
Art. 2.  Applicazione del contratto
Art. 3.  Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi
Art. 4.  Incentivazione della mobilità
Art. 5.  Contrattazione decentrata
Art. 6.  Organizzazione del lavoro
Art. 7.  Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro
Art. 8.  Turni di lavoro
Art. 9.  Prestazioni di lavoro straordinario
Art. 10.  Formazione e aggiornamento professionale
Art. 11.  Produttività
Art. 12.  Fondo di incentivazione
Art. 13.  Compensi incentivanti la produttività
Art. 14.  Progetti finalizzati
Art. 15.  Progetti-pilota
Art. 16.  Diritto di informazione
Art. 17.  Stipendio
Art. 18.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 19.  Compensi per lavoro straordinario
Art. 20.  Passaggi di qualifica
Art. 21.  Personale appartenente all'ex categoria direttiva
Art. 22.  Concorsi interni
Art. 23.  Indennità
Art. 24.  Permessi retribuiti
Art. 25.  Sussidi - Borse di studio
Art. 26.  Patronato sindacale
Art. 27.  Dotazioni organiche
Art. 28.  Modalità di assunzione
Art. 29.  Trattamento di missione
Art. 30.  Visite mediche di controllo
Art. 31.  Libretto sanitario
Art. 32.  Personale addetto a servizi soggetti a riforma
Art. 33.  Pari opportunità in favore delle lavoratrici
Art. 34.  Bilinguismo
Art. 35.  Conglobamento delle quote dell'indennità integrativa speciale
Art. 36.  Personale medico
Art. 37.  Verifica
Art. 38.  Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976
Art. 39.  Copertura finanziaria
Art. 40.  Entrata in vigore


§ 58.4.13 - D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

(G.U. 11 luglio 1987, n. 160, S.O.)

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma - salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino.

     2. I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione.

     3. Il presente decreto si riferisce al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

     4. Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

 

          Art. 2. Applicazione del contratto

     1. La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto è assicurata dal Dipartimento per la funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Nello svolgimento dei suddetti compiti, il Dipartimento per la funzione pubblica farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 3. Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 fino al 31 dicembre 1985 sono fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale degli ordini, collegi professionali e delle relative federazioni nonché delle casse conguaglio prezzi.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1986, o dalla successiva data di costituzione del rapporto di impiego o di attribuzione di nuova qualifica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai dipendenti di ruolo degli ordini, collegi professionali e relative federazioni, nonché delle casse conguaglio prezzi, dotati di regolamento organico approvato secondo le prescritte procedure, è attribuita la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta secondo l'unita tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle del nuovo ordinamento quale risulta dalla definizione delle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. Nella nuova qualifica è conservata l'anzianità riconosciuta nella corrispondente posizione di provenienza.

     3. Qualora il regolamento organico, ancorché adottato dall'ente, non sia stato sottoposto, ove prescritto, alla approvazione degli organi superiori, ai dipendenti interessati è attribuita, con le stesse decorrenze e limiti previsti dal comma 1, la nuova qualifica secondo l'unita tabella, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la medesima o per la qualifica immediatamente inferiore; in caso contrario è inquadrato nella prima delle qualifiche sottostanti per le quali è prescritto il titolo di studio di livello inferiore.

     4. In tutti gli altri casi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai dipendenti degli enti di cui trattasi è attribuita in via transitoria la terza, quarta, sesta e settima qualifica funzionale in ragione del titolo di studio connesso alle mansioni espletate formalmente affidate con atti di data certa ed anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Il definitivo inquadramento avverrà con l'applicazione del regolamento di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

     5. Il beneficio minimo contrattuale non potrà essere inferiore alla differenza tra lo stipendio tabellare iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e quello stabilito dal presente accordo per la qualifica funzionale. A tal fine potrà operarsi una maggiorazione del valore economico dell'anzianità di cui al successivo art. 18.

     6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono mantenute, ad personam, le posizioni dirigenziali conferite con atti formali di data certa anteriore al 20 marzo 1986, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, quale risulta modificato dall'applicazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. Ove non sussista a norma di regolamento la suddetta corrispondenza, il riferimento di cui sopra è limitato ai trattamenti annessi alle qualifiche di dirigente e dirigente superiore in ragione delle funzioni svolte e della collocazione gerarchica. Se il trattamento così spettante risulta inferiore a quello in godimento, quest'ultimo è mantenuto fino al riassorbimento con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo scaturenti dalla nuova disciplina.

     7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo -- che non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali -- individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realtà degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento [1] .

     8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonché a quella del Dipartimento della funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e/o variazioni delle dotazioni organiche [2] .

     9. La stessa commissione esaminerà i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'Amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai fini dell'inquadramento in qualifica immediatamente superiore a quella attribuita ai sensi dei commi precedenti.

 

          Art. 4. Incentivazione della mobilità

     1. L'attivazione di processi di mobilità del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.

     2. Ai fini dell'incentivazione della mobilità gli enti sono tenuti altresì ad utilizzare prioritariamente, nei limiti di legge, le disponibilità di alloggi destinati alla locazione in favore di dipendenti sottoposti a trasferimenti di ufficio.

     3. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, anche ai fini dell'acquisizione di alloggi in locazione.

     4. Ai dipendenti di nuova assunzione o trasferiti in rapporto alle esigenze di strutture territoriali di nuova istituzione, che per la temporanea indisponibilità di locali di tali strutture, all'atto dell'immissione in servizio o del trasferimento sia provvisoriamente destinato a prestare servizio presso altre strutture dell'ente, compete all'atto della definitiva assegnazione alle strutture di destinazione, un'indennità pari a quella di prima sistemazione, quando l'assegnazione provvisoria abbia avuto una durata non inferiore ad un anno. Per il periodo di assegnazione provvisoria resta in ogni caso esclusa la corresponsione del trattamento di missione.

 

          Art. 5. Contrattazione decentrata

     1. Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.

     2. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per ente, gruppi di enti o per enti federati quali l'Automobile club d'Italia, gli automobile clubs provinciali, ordini, collegi professionali e relative federazioni. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla successiva lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b).

     a) Per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti anche allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, la contrattazione ha per oggetto:

     criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, nonché in materia di aggregazioni tra più profili professionali di una stessa qualifica con requisiti equipollenti;

     proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

     progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

     criteri per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;

     definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     criteri per l'utilizzazione del Fondo di incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

     indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa per la realizzazione di progetti di lavoro appositamente predisposti e per la verifica dei risultati;

     individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 8;

     definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;

     criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;

     iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;

     criteri per l'attribuzione delle indennità esistenti.

     b) Criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standards di produttività a norma dell'art. 11, secondo comma, del presente decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;

     criteri per la realizzazione dei servizi sociali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

     3. La contrattazione a livello locale ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:

     definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;

     articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;

     applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standards di produttività;

     individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati, compatibili con la struttura degli uffici e le disposizioni generali relative all'intero territorio.

     4. Per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza nonché le materie di cui al precedente comma che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.

     5. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unità organiche sottoordinate.

     6. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui ai precedenti commi, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.

     7. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

     8. Ove si ravvisino, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di 15 giorni.

     9. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

          Art. 6. Organizzazione del lavoro

     1. Gli enti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.

     2. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:

     alla realizzazione di un sistema automatizzato di controllo direzionale, funzionale alla metodologia della programmazione degli interventi e della verifica dei risultati;

     alla aggregazione delle attività ricomprese all'interno di ciascun "ciclo di prodotto", per consentire il superamento della parcellizzazione del lavoro, la migliore rilevazione dei carichi di lavoro e l'individuazione di parametri e standards di produzione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali occorrenti, la valutazione dei costi di ciascun prodotto e la identificazione di precisi centri di responsabilità di risultato;

     allo sviluppo, nel quadro dell'attività di pianificazione, della metodologia del lavoro per progetti;

     alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;

     a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.

     3. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

 

          Art. 7. Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro

     1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalità di articolazione sono finalizzate ad un'ottimale organizzazione del lavoro per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti, con l'obiettivo della più efficiente erogazione dei servizi, secondo gli specifici criteri individuati nel comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

     2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, gli accordi decentrati, cui è demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.

     3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.

     4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.

     5. In linea di precisa direttiva essa deve porsi l'obiettivo di assicurare la estensione della fruibilità dei servizi aperti al pubblico sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, per una durata ed una collocazione ottimali da stabilire in rapporto all'entità dell'afflusso del pubblico. A titolo di riferimento l'orario pomeridiano di apertura al pubblico si estende fino alle ore 18, fatte salve le esigenze di particolari attività.

     6. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.

     7. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

     8. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, già fissata in 38 ore dal 21 aprile 1983, è di 37 ore effettive a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ed è definitivamente fissata in 36 ore effettive dal 31 dicembre 1987. Il nuovo orario di lavoro è immediatamente fissato con provvedimento del direttore generale dell'ente. La nuova disciplina dell'orario di servizio e di lavoro assume carattere definitivo, non appena conclusi i relativi accordi sindacali.

     9. L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

     10. Modalità diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non più di dieci unità lavorative dello stesso ente. Per i periodi di attività, anche di natura professionale, svolti al di fuori dei luoghi di lavoro, si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilità della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.

     11. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     12. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su 6 o 5 giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio prestato.

     13. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità preventivamente programmata ed autorizzata per fasce nell'ambito della prima e dell'ultima ora di lavoro, fruibile anche contemporaneamente.

     14. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.

     15. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno 5 giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.

     16. Le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

     17. Modalità particolari di concentrazione dell'orario, nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, potranno essere previste per scuole e convitti con riguardo alle attività che si svolgono solo in una parte dell'anno.

     18. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

     19. Le modalità di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.

     20. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalità indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.

     21. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.

 

          Art. 8. Turni di lavoro

     1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo - che comportino in ogni caso il riposo compensativo - sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro e con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale in base al comma 12 dell'articolo precedente.

     3. L'istituzione dei turni può essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilità dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari.

     4. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.

     5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.

     6. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

 

          Art. 9. Prestazioni di lavoro straordinario

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

     2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.

     3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.

     4. La prestazione di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

     5. In tali ambiti, lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente, un monte-ore riferito all'anno pari a 120 ore annue per il numero dei dipendenti.

     6. Tale limite, in occasione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonché di iniziative connesse ad attività espletate all'estero, può essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilità degli orari previste dal presente decreto.

     7. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.

     8. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiarità delle situazioni locali e funzionali.

 

          Art. 10. Formazione e aggiornamento professionale

     1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.

     2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.

     3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:

     ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro;

     a consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;

     a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.

     4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.

     5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.

     6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

     7. L'attività di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, può essere affidata a personale dell'ente e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.

     8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.

     9. Per il personale delle qualifiche funzionali più elevate sarà prevista altresì la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche anche presso università italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attività dell'ente di appartenenza.

 

          Art. 11. Produttività

     1. Gli enti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in:

     progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente;

     progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramento quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente.

     2. I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano, a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attività per "ciclo di prodotto", individuazione degli standards di produttività e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.

     3. I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standards di produttività o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarità.

     4. I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilità di servizio, anche interno alla unità organica ove questa assicuri più servizi.

     5. La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti è effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicità necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.

     6. Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     7. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sarà compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

          Art. 12. Fondo di incentivazione

     1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione dei progetti di cui all'art. 11, a decorrere dal 1° gennaio 1987, è costituito presso ciascun ente un fondo annuo di incentivazione alimentato:

     con un importo pari alla differenza tra il corrispettivo del monte-ore annuo di lavoro straordinario di cui all'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (250 ore per ciascun dipendente esclusi dirigenti ed il personale medico di cui all'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222), calcolato in base ai compensi vigenti alla data del 31 dicembre 1985 per il primo anno, e con riferimento a quelli dell'anno immediatamente precedente per quelli successivi, ed il corrispettivo della somma utilizzata per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

     con l'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari annuo dell'ente, per le finalità indicate nello stesso decreto;

     con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi e della indennità meccanografica che in quanto tale è soppressa.

     2. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

     concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

     compensi incentivanti la realizzazione dei progetti strumentali e di risultato;

     eventuale concorso al finanziamento di progetti-pilota individuati a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai singoli enti secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

 

          Art. 13. Compensi incentivanti la produttività

     1. Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi.

     2. Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corresponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilità di risultato degli standards di produttività o degli altri indicatori del livello di efficienza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potrà essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttività del servizio, da definire con la contrattazione nazionale.

     3. L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sarà fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto. L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sarà determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita, ai seguenti fattori:

     grado di realizzazione dell'obiettivo;

     numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano;

     valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacità di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potrà comportare una variazione in più o in meno rispetto al valore base del compenso, o, nei casi più gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso è ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verrà corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sarà corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediante l'assunzione di criteri di flessibilità dell'orario, di mobilità, di coinvolgimento negli obiettivi di produttività e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma è commisurata al 40% dell'importo di cui al 1° comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto.

     4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1° gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti [3] .

 

          Art. 14. Progetti finalizzati

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili col solo personale di ruolo, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

     2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle attività connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla evasione contributiva, alla realizzazione di piani promozionali in campo culturale, turistico e sportivo, all'approntamento di servizi di pronto soccorso, di soccorso stradale, di aggiornamento o automazione di archivi o di pubblici registri e alle esigenze di recupero di arretrato non eliminabile con gli attuali organici.

     3. I progetti finalizzati saranno fronteggiati in parte con personale già in servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato nei limiti di durata e con le modalità che saranno stabilite dall'emananda legge, richiamata al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 15. Progetti-pilota

     1. Nell'ambito di una prima fase di sperimentazione, programmata in funzione della perfettibilità dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi degli enti, saranno predisposti, nei limiti e con le modalità previste dal 1° comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività.

     2. Sulla base del programma operativo appositamente predisposto ai sensi della disposizione richiamata nel precedente comma, il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali ed i sindacati di comparto, tenuto conto delle necessità manifestate dai singoli enti, provvederà a classificare e selezionare per settori omogenei le esigenze più urgenti e generalizzate di recupero della produttività, individuando gli specifici progetti-pilota e le relative fasi di attuazione e verifica.

     3. Il Dipartimento per la funzione pubblica, sentiti i sindacati di comparto e gli enti tra cui sono emerse le surrichiamate esigenze di recupero della produttività e che abbiano dichiarato la loro disponibilità alla realizzazione dei progetti, provvederà ad assegnare la realizzazione dei singoli progetti-pilota.

     4. Le risultanze delle sperimentazioni effettuate saranno portate a conoscenza di tutti gli enti del comparto attraverso il Dipartimento per la funzione pubblica, al fine della loro utilizzazione per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e per l'eventuale realizzazione di piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate.

 

          Art. 16. Diritto di informazione

     1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, gli enti assicurano la preventiva, costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali. Essa è fornita con particolare riferimento:

     alle caratteristiche generali e agli aspetti tecnici del processo di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati dell'azione amministrativa;

     alle modifiche dell'assetto organizzativo e strutturale;

     alla definizione dei piani di lavoro e dei progetti di tipo strumentale e delle misure più idonee per la loro attuazione;

     al confronto periodico tra i risultati e gli obiettivi programmati per l'applicazione di interventi gestionali idonei a correggere eventuali scostamenti;

     alle modifiche dei regolamenti organici, dell'ordinamento dei servizi e delle dotazioni organiche;

     alla programmazione nel breve e medio periodo della mobilità territoriale per aree geografiche;

     alle misure per la diffusione delle informazioni all'utenza.

     2. Informazione costante e tempestiva sarà altresì fornita per gli investimenti tecnologici dell'ente per i riflessi che ne possono derivare sull'organizzazione del lavoro.

     3. L'informazione sulle materie e con le finalità previste dovrà essere fornita con completezza di dati e documentazione comprensiva di eventuali atti preparatori, in tempi adeguati rispetto alla complessità degli argomenti o delle materie soggette a contrattazione e delle eventuali vertenze oggetto della contrattazione stessa.

     4. Specifiche informazioni dovranno essere periodicamente fornite dagli enti alle organizzazioni sindacali di comparto al fine di verificare lo stato di attuazione degli accordi come previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 17. Stipendio

     1. I valori stipendiali di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono così stabiliti, a regime:

     Livello I 3.800.000

     Livello II 4.400.000

     Livello  III 4.900.000

     Livello IV 5.500.000

     Livello V 6.300.000

     Livello VI 7.150.000

     Livello VII 8.500.000

     Livello VIII 10.400.000

     Livello IX 12.300.000

     Livello X 13.000.000

     2. Il trattamento economico degli appartenenti alla qualifica funzionale è così articolato:

 

Anni

Stipendio base

Maggiorazioni

Totale

 

(migliaia di lire)

0

13.000

-

13.000

6

13.000

1.910

14.910

12

13.000

4.040

17.040

18

13.000

8.300

21.300

24

13.000

12.560

25.560

 

     3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42%.

     4. Per il 1986, va corrisposto il 30% del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma 3.

     5. Al personale della X qualifica funzionale con incarico di coordinamento compete l'indennità pari al 5% dello stipendio. Per il personale che ricopre l'incarico di coordinatore generale detta indennità è del 10%. Detti emolumenti non rivestono carattere stipendiale.

     6. Gli aumenti derivanti dall'applicazione della nuova tabella sono così ripartiti:

 

Qualifica e livello

Dall'1-1-1986

Dall'1-1-1987

Dall'1-1-1988

I

150.000

325.000

500.00

II

240.000

520.000

800.000

III

330.000

715.000

1.100.000

IV

330.000

715.000

1.100.000

V

450.000

975.000

1.500.000

VI

495.000

1.072.500

1.650.000

VII

630.000

1.365.000

2.100.000

VIII

810.000

1.755.000

2.700.000

IX

1.098.000

2.379.000

3.660.000

     7. Gli aumenti relativi alla X qualifica funzionale vengono ripartiti applicando le percentuali 30%, 35% e 35% rispettivamente per il 1986, 1987 e 1988.

 

          Art. 18. Retribuzione individuale di anzianità

     1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti nel secondo comma dello stesso articolo.

     2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo [4] .

     3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988 [5] .

     4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988 [6] .

     5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.

 

          Art. 19. Compensi per lavoro straordinario

     1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 17, dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive maggiorate:

     del 15% per lavoro straordinario diurno;

     del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     del 50% per il lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

     2. La frazione di cui al comma 1 è fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.

     3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

 

          Art. 20. Passaggi di qualifica

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, in caso di passaggio di qualifica, è attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita, con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità.

     2. Rimane ferma l'applicazione delle norme sui passaggi di qualifica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei trattamenti di cui allo stesso decreto nei seguenti casi:

     a) passaggi di qualifica conseguenti all'inquadramento funzionale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935;

     b) passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 8, 16 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, nonché i passaggi di qualifica di cui agli articoli 5 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

     c) passaggi di qualifica conseguenti all'applicazione degli articoli 21 e 22 del presente decreto.

 

          Art. 21. Personale appartenente all'ex categoria direttiva

     1. I dipendenti appartenenti alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1° gennaio 1986, se rivestivano le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1° gennaio 1987 se rivestivano qualifiche inferiori della predetta categoria. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente articolo l'individuazione dei profili professionali effettuata dal decreto di attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

 

          Art. 22. Concorsi interni

     1. In sede di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, gli enti provvederanno all'inquadramento, previo concorso interno riservato, del personale in servizio non di ruolo al 31 dicembre 1985, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, con riconoscimento del servizio prestato nella misura dell'80% ai fini dell'applicazione del precedente art. 18.

     2. Ai fini dell'inquadramento nella X qualifica funzionale, concorsi interni riservati possono essere effettuati a favore del personale in servizio alla data del 16 giugno 1976, che risulti già in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella prima qualifica del ruolo professionale di cui al terzo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, indipendentemente dall'appartenenza agli eventuali preesistenti ruoli tecnici, semprechè il personale stesso sia stato anche assunto in posizione non di ruolo per l'esercizio di attività professionali o svolga ininterrottamente da almeno 5 anni le funzioni proprie della predetta qualifica

     3. Nei confronti dei dipendenti che non partecipano ai suddetti concorsi gli enti provvederanno alla risoluzione del rapporto di impiego se in servizio non di ruolo.

 

          Art. 23. Indennità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 sono soppresse le disposizioni di cui all'art. 14, comma quinto, all'art. 28, secondo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

     2. In corrispondenza della soppressione delle suddette norme e dei relativi stanziamenti, è istituito apposito fondo per l'attribuzione delle indennità di cui ai commi successivi del presente articolo in misura pari alla spesa non più sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma corrispondente a L. 7.000 pro-capite per 13 mensilità nell'anno.

     3. Al personale al quale vengono attribuite responsabilità connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie con compiti di direzione di strutture e/o unità operative, nonché la cura di piani e/o progetti, che appartengono alle qualifiche funzionali a partire dalla VI e superiori, può essere corrisposta una specifica indennità funzionale da determinarsi secondo criteri stabiliti con la contrattazione articolata e nella misura annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e 12% del livello base per i dipendenti appartenenti alle qualifiche VI, VII, VIII e IX.

     4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata può altresì essere attribuita al personale chiamato a svolgere attività in particolari condizioni di disagio, gravosità o complessità, nonché funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e più elevata esperienza, "una indennità speciale" nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale:

     1° livello 150.000 annue

     2° livello 165.000 annue

     3° livello 175.000 annue

     4° livello 200.000 annue

     5° livello 225.000 annue

     6° livello 250.000 annue

     7° livello 300.000 annue

     8° livello 350.000 annue

     9° livello 400.000 annue

     5. L'ammontare delle suddette indennità deve comunque essere contenuto nello stanziamento del fondo di cui al comma 2. In ogni caso l'eventuale attribuzione delle indennità in parola deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalità degli enti.

 

          Art. 24. Permessi retribuiti [7]

     1 Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni:

     per lutto di famiglia: fino a cinque giorni;

     per nascita di figli: fino a tre giorni.

 

          Art. 25. Sussidi - Borse di studio

     1. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato n. 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è fissato in L. 700.000. L'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 2.000.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.

     2. Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000.

 

          Art. 26. Patronato sindacale [8]

     1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.

 

          Art. 27. Dotazioni organiche

     1. La concreta e piena attuazione dell'ordinamento per qualifiche e profili professionali, comporterà per gli enti la necessità di adattare le proprie dotazioni organiche al nuovo sistema ordinamentale. Nella definizione delle dotazioni organiche gli enti terranno altresì conto di programmi di efficienza-efficacia e dei fenomeni di turn-over. Conseguentemente, in rapporto alle specifiche, effettive esigenze, ciascun ente, in conformità degli articoli 2, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, dovrà definire le proprie consistenze di organico e dare corso tempestivamente alle procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti, programmando le assunzioni stesse entro il termine di due anni.

     2. In questa stessa sede una parte dei posti di organico potrà essere riservata per il part-time, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, che già lo prevede, anche in attesa delle emanande disposizioni legislative richiamate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In particolare dovrà essere previsto il rinvio alla contrattazione decentrata a livello nazionale per l'individuazione dei profili professionali compatibili con il regime a tempo parziale.

 

          Art. 28. Modalità di assunzione

     1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o per gruppi di enti anche federati, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.

     2. Dovrà comunque procedersi all'utilizzazione delle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per i posti resisi disponibili a partire dalla data di indizione dei concorsi medesimi.

 

          Art. 29. Trattamento di missione

     1. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma non inferiore al 75% del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

          Art. 30. Visite mediche di controllo

     1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali.

     2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 31. Libretto sanitario

     1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

 

          Art. 32. Personale addetto a servizi soggetti a riforma

     1. In sede di attuazione di disposizioni di legge concernenti il trasferimento o lo scorporo di servizi affidati agli enti cui si riferisce il presente decreto, gli enti medesimi, agli effetti della individuazione del personale da trasferire alle amministrazioni cui sono affidati i servizi medesimi, provvederanno al preventivo esame delle domande di trasferimento ad altra unità funzionale dell'ente presentate dal personale addetto ai predetti servizi al fine di soddisfare proprie esigenze di servizio, anche previa riconversione professionale del personale, con le modalità che saranno definite dai rispettivi organi di amministrazione, sentite le altre amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 33. Pari opportunità in favore delle lavoratrici

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

     2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti presso gli enti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

 

          Art. 34. Bilinguismo

     1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 35. Conglobamento delle quote dell'indennità integrativa speciale [9]

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

     4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per il conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.

 

          Art. 36. Personale medico

     1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo dell'accordo di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale le parti stipulanti l'accordo di cui al presente decreto provvederanno a dare definizione all'armonizzazione del trattamento attribuito ai medici previdenziali ai sensi dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, con l'ordinamento degli enti e gli istituti contrattuali.

 

          Art. 37. Verifica

     1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo di comparto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

          Art. 38. Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976 [10]

     1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.

 

          Art. 39. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 195 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, e in lire 205 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.

 

          Art. 40. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabella

     (Omissis)

 

     Codice sindacale di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al comparto degli enti pubblici non economici [11]

     La sottoscritta Confederazione, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il seguente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83, e sulla base del protocollo d'intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.

     Punto 1

     Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettività, a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.

     Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.

     Punto 2

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relativo alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

     Punto 3

     Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:

     gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli;

     gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente.

     Se l'organizzazione sindacale non è strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverrà con la struttura nazionale di comparto contrattuale.

     Punto 4

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalità aggiuntive:

     a) il primo sciopero non supererà la durata di una intera giornata di lavoro;

     b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione.

     Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.

     Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.

     Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non supererà le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro.

     Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali.

     Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

     Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sarà fatta all'ente interessato.

     La proclamazione dello sciopero avverrà con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalità di effettuazione.

     Nell'esercizio del diritto di sciopero sarà in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.

     Punto 5

     I servizi essenziali nell'ambito del comparto sono:

     1) il servizio pronto soccorso infermi;

     2) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale;

     3) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;

     4) il funzionamento degli impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue;

     5) il servizio di vigilanza antibracconaggio nei parchi nazionali;

     6) gli uffici ACI di frontiera;

     7) l'assistenza ai minori ospiti di collegi e/o convitti;

     8) l'assistenza ad ospiti non autosufficienti delle case di riposo o dei centri di educazione motoria.

     Nei tre giorni della proclamazione dello sciopero, a livello decentrato, saranno definiti accordi per stabilire le modalità del funzionamento minimo dei summenzionati servizi essenziali, secondo criteri e parametri di durata, di orario e di quantificazione dei mezzi e degli addetti da assicurare.

     Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, si farà ricorso, entro gli ulteriori successivi tre giorni, ai competenti livelli superiori di contrattazione.

     Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.

 


[1]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 17 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[2]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 17 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[3]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e aggiunto dall'art. 18 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[4]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 19 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[5]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 19 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[6]  Comma inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 19 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[7]  Articolo inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 20 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[8]  Articolo inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 21 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[9]  Articolo inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 22 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[10]  Articolo inizialmente non ammesso al visto della Corte dei conti e inserito dall'art. 23 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[11]  Codice aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 22 gennaio 1988, n. 17.