§ 42.4.44 - D.P.R. 9 luglio 1986, n. 935.
Approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:09/07/1986
Numero:935


Sommario
Art. 1.      1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonché i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale [...]
Art. 2.      Con atto regolamentare gli enti stabiliranno la natura del titolo di studio, della specializzazione e del titolo abilitante all'iscrizione agli albi professionali da [...]
Art. 3.      Gli enti, in presenza di specifiche realtà organizzative e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello [...]
Art. 4.      Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, in sevizio alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 5.      I vincitori dei concorsi in svolgimento saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali - e nei relativi profili - secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le [...]
Art. 6.      Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti degli enti in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore del presente decreto attuativi degli articoli 8, 16 [...]
Art. 7.      Nei confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che nel preesistente ordinamento rivestiva la qualifica di collaboratore amministrativo o [...]
Art. 8.      In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa al concorso pubblico e per la copertura dei [...]
Art. 9.      I problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione delle norme di cui al presente decreto saranno definiti dalla commissione di cui all'art. 18 [...]


§ 42.4.44 - D.P.R. 9 luglio 1986, n. 935.

Approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.

(G.U. 5 gennaio 1987, n. 3, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonché i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono approvati così come risultano nel testo annesso al presente decreto.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1986 in lire 4.500 milioni, provvedono gli enti utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti da trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti medesimi.

     Proposizioni della commissione ex art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sulle qualifiche funzionali ed i profili professionali degli enti pubblici regolati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché sull'inquadramento del relativo personale

 

          Art. 2.

     Con atto regolamentare gli enti stabiliranno la natura del titolo di studio, della specializzazione e del titolo abilitante all'iscrizione agli albi professionali da richiedere nei singoli bandi di concorso, tenuto conto dei settori di applicazione, per l'accesso ai profili delle diverse qualifiche funzionali individuati in rapporto alle rispettive esigenze organizzative.

 

          Art. 3.

     Gli enti, in presenza di specifiche realtà organizzative e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, hanno facoltà di prevedere aggregazioni tra più profili con requisiti equipollenti di una stessa qualifica.

     Per quei profili che richiedono particolari requisiti o specializzazioni, la mobilità o l'aggregazione potrà essere effettuata solo previo superamento di appositi corsi di riqualificazione effettuati o disposti a cura dell'amministrazione stessa.

     Fermo restando il diritto dei dipendenti all'esercizio delle mansioni del profilo di appartenenza, ai medesimi potranno essere assegnati con carattere di accessorietà anche compiti di profilo o qualifica diversa anche inferiore.

     Gli enti possono prevedere, nell'ambito di ogni profilo professionale, funzioni di coordinamento inerenti al profilo stesso o a profili di qualifica inferiore, nonché di portavalori.

 

          Art. 4.

     Il personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, in sevizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalità del preesistente ordinamento.

     L'anzianità maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento è riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica.

     1) Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento è attribuito il profilo stesso.

     Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di più profili della medesima qualifica è attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.

     2) Ai dipendenti già appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985 - conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa - si identificano specificatamente con un profilo della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono attribuiti il profilo delle mansioni esercitate e la connessa qualifica funzionale. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati i suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985 nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle qualifiche di base e dei relativi livelli superiori.

     3) Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti, già appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalità, che, alla data del 31 dicembre 1985 e per almeno un triennio, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni, hanno svolto effettivamente, secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente punto 2), sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale.

     Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze.

 

          Art. 5.

     I vincitori dei concorsi in svolgimento saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali - e nei relativi profili - secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le qualifiche stesse e quelle del preesistente ordinamento.

     Le variazioni di qualifica o di livello già intervenute o che dovessero intervenire in applicazione del comma precedente e del successivo art. 6 nell'ambito del preesistente ordinamento comportano nei confronti del personale interessato il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante e del relativo profilo in base al presente decreto a decorrere dalla data della loro attribuzione ove già non risultassero conferiti a norma dell'articolo precedente da una data anteriore.

 

          Art. 6.

     Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti degli enti in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore del presente decreto attuativi degli articoli 8, 16 e24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

 

          Art. 7.

     Nei confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che nel preesistente ordinamento rivestiva la qualifica di collaboratore amministrativo o collaboratore tecnico dell'area informatica e qualifiche rispettivamente superiori e che confluisce nelle qualifiche settima e ottava in base all'allegata tabella, si prescinde dal titolo di studio per l'accesso alle qualifiche di livello superiore del nuovo ordinamento.

     Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che confluisce nei profili della settima qualifica funzionale per i quali è prevista la mobilità verticale, è consentito partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica di livello immediatamente superiore del nuovo ordinamento purché in possesso del diploma di scuola media superiore.

 

          Art. 8.

     In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa al concorso pubblico e per la copertura dei posti vacanti nei vari profili nella misura massima pari alle aliquote riservate, gli enti hanno facoltà di indire concorsi interni.

 

          Art. 9.

     I problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione delle norme di cui al presente decreto saranno definiti dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

 

     Allegati

     (Omissis).