Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.15 sindacati e libertà sindacali |
Data: | 21/01/1988 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici di cui al testo [...] |
§ 58.15.7 - D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 17.
Inserimento del codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL, per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, tra gli allegati all'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.
(G.U. 29 gennaio 1988, n. 23).
1. Il codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici di cui al testo unito al presente decreto, costituisce integrazione degli allegati all'accordo sindacale recepito nel
Codice sindacale di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al comparto degli enti pubblici non economici.
- Preambolo
La sottoscritta Confederazione, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il seguente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83, e sulla base del protocollo d'intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.
Punto 1
Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettività, a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.
Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.
Punto 2
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relativo alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Punto 3
Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:
gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli;
gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente.
Se l'organizzazione sindacale non è strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverrà con la struttura nazionale di comparto contrattuale.
Punto 4
Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalità aggiuntive:
a) il primo sciopero non supererà la durata di una intera giornata di lavoro;
b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione.
Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.
Per le vertenze che interessano più unità produttive dello stesso posto di lavoro ovvero più profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unità produttiva o per singolo profilo professionale.
Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non supererà le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro.
Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali.
Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sarà fatta all'ente interessato.
La proclamazione dello sciopero avverrà con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalità di effettuazione.
Nell'esercizio del diritto di sciopero sarà in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.
Punto 5
I servizi essenziali nell'ambito del comparto sono:
1) il servizio pronto soccorso infermi;
2) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale;
3) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;
4) il funzionamento degli impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue;
5) il servizio di vigilanza antibracconaggio nei parchi nazionali;
6) gli uffici ACI di frontiera;
7) l'assistenza ai minori ospiti di collegi e/o convitti;
8) l'assistenza ad ospiti non autosufficienti delle case di riposo o dei centri di educazione motoria.
Nei tre giorni della proclamazione dello sciopero, a livello decentrato, saranno definiti accordi per stabilire le modalità del funzionamento minimo dei summenzionati servizi essenziali, secondo criteri e parametri di durata, di orario e di quantificazione dei mezzi e degli addetti da assicurare.
Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, si farà ricorso, entro gli ulteriori successivi tre giorni, ai competenti livelli superiori di contrattazione.
Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.
Il presente codice ha validità fino alla data di scadenza del contratto e può comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo.