§ 57.1.179 - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:08/08/2025
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 57.1.179 - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.

(G.U. 25 settembre 2025, n. 223)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

     Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b);

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 2 e 13;

     Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'articolo 1, comma 622;

     Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

     Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b), della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati»;

     Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.»;

     b) all'articolo 4:

     1) alla rubrica, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;

     2) al comma 1:

     2.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»;

     2.2) al terzo periodo, le parole: «un alunno» sono sostituite dalle seguenti: «uno studente o una studentessa»;

     2.3) al quarto periodo, le parole: «ciascun alunno» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno studente e da ciascuna studentessa»;

     3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.»;

     4) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi.»

     5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.»;

     6) al comma 5:

     6.1) al primo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e le studentesse» e le parole: «comportamento non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «comportamento superiore»;

     6.2) al secondo periodo, le parole: «dell'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dello studente e della studentessa»;

     7) al comma 6:

     7.1) al primo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;

     7.2) al terzo periodo, le parole: «dall'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dalla studentessa o dallo studente»;

     c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Assolvimento dell'obbligo di istruzione). - 1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;

     d) all'articolo 7:

     1) al comma 1, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse» e le parole: «di primo e» e «, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,» sono soppresse;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonchè in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.»;

     4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

     2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.»;

     5) al comma 3, la parola: «intermedio» è sostituita dalla seguente: «periodico»;

     6) al comma 4:

     6.1) al primo periodo, dopo le parole: «elaborazione del piano» è inserita la seguente: «triennale» e la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;

     6.2) al secondo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e alle studentesse»;

     e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»;

     f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.»;

     g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)). - 1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.»;

     h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»;

     i) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.»;

     l) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.»;

     m) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione.».

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono abrogati.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2025  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1971