Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 |
Art. 2. Abrogazioni |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 57.1.179 - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
(G.U. 25 settembre 2025, n. 223)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
Vista la
Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b);
Vista la
Visto il
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Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
Vista la
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Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b), della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonchè di indirizzi scolastici differenziati»;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del
b) all'articolo 4:
1) alla rubrica, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
2) al comma 1:
2.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»;
2.2) al terzo periodo, le parole: «un alunno» sono sostituite dalle seguenti: «uno studente o una studentessa»;
2.3) al quarto periodo, le parole: «ciascun alunno» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno studente e da ciascuna studentessa»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.»;
4) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi.»
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della
6) al comma 5:
6.1) al primo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e le studentesse» e le parole: «comportamento non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «comportamento superiore»;
6.2) al secondo periodo, le parole: «dell'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dello studente e della studentessa»;
7) al comma 6:
7.1) al primo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
7.2) al terzo periodo, le parole: «dall'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dalla studentessa o dallo studente»;
c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Assolvimento dell'obbligo di istruzione). - 1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse» e le parole: «di primo e» e «, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonchè in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.»;
5) al comma 3, la parola: «intermedio» è sostituita dalla seguente: «periodico»;
6) al comma 4:
6.1) al primo periodo, dopo le parole: «elaborazione del piano» è inserita la seguente: «triennale» e la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
6.2) al secondo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e alle studentesse»;
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»;
f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.»;
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)). - 1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»;
i) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.»;
l) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.»;
m) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione.».
Art. 2. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3, del
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1971