§ 57.1.13 - Legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:24/07/1962
Numero:1073


Sommario
Art. 1.  Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.
Art. 2.  Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.
Art. 3.  Spese ammesse a contributo.
Art. 4.  Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato.
Art. 5.  Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.
Art. 6.  Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.
Art. 7.  Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori.
Art. 8.  Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.
Art. 9.  Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.
Art. 10.  Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Provincie.
Art. 11.  Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.
Art. 12.  Provvidenze speciali.
Art. 13.  Controllo sostitutivo da parte dello Stato.
Art. 14.  Costruzione di edifici per scuole materne statali.
Art. 15.  Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne.
Art. 16.  Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.
Art. 17.  Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.
Art. 18.  Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne.
Art. 19.  Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica.
Art. 20.  Costruzioni di edifici.
Art. 21.  Stipulazione dei mutui.
Art. 22.  Domande di contributo statale.
Art. 23.  Criteri di ripartizione dei contributi.
Art. 24.  Approvazione dei progetti.
Art. 25.  Edifici demaniali - Manutenzione.
Art. 26.  Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.
Art. 27.  Immobili di proprietà dello Stato.
Art. 28.  Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.
Art. 29.  Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici.
Art. 30.  Agevolazioni tributarie.
Art. 31.  Sussidi alle scuole materne.
Art. 32.  Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.
Art. 33.  Contributi ai Patronati scolastici.
Art. 34.  Trasporto degli alunni.
Art. 35.  Libri di testo per le scuole elementari.
Art. 36.  Contributi per la scuola popolare.
Art. 37.  Servizio nazionale di lettura.
Art. 38.  Borse di studio.
Art. 39.  Assistenza universitaria.
Art. 40.  Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.
Art. 41.  Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari.
Art. 42.  Contributo ordinario dello Stato alle Università.
Art. 43.  Biblioteche universitarie statali.
Art. 44.  Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte.
Art. 45.  Agevolazioni tributarie.
Art. 46.  Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.
Art. 47.  Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie.
Art. 48.  Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante.
Art. 49.  Organi degli ispettori scolastici.
Art. 50.  Istituzione di cattedre universitarie.
Art. 51.  Istituzione di posti di assistente.
Art. 52.  Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge.
Art. 53.  Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti.
Art. 54 . Relazione sull'applicazione della legge.
Art. 55.  Commissione d'indagine.
Art. 56.  Obiettivi dell'indagine.
Art. 57.  Copertura della spesa.


§ 57.1.13 - Legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(G.U. 8 agosto 1962, n. 199).

 

Titolo I

EDILIZIA SCOLASTICA

 

Capo I

INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE

STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645

 

     Art. 1. Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.

     Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

     1) per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 milioni nell'esercizio 1964-65;

     2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;

     3) per contributi destinati agli edifici delle scuole degli altri tipi, nonchè per gli istituti statali di educazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65 [1] .

 

          Art. 2. Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'art. 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Provincie, e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:

     a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

     b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

     c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'art. 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

     d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

     e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

     f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;

     g) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

     Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

 

          Art. 3. Spese ammesse a contributo.

     Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

     a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

     b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

     c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonchè alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all'art. 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo art. 11;

     d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

     Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.

 

          Art. 4. Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato.

     Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

     Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

     Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno, a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con Istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.

     Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

     In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni o delle Provincie alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'Istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni o delle Provincie.

     I Comuni o le Provincie sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 5. Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.

     Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:

     a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'art. 1;

     b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;

     c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.

 

          Art. 6. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.

     L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'art. 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'art. 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

 

          Art. 7. Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori.

     Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

     Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

 

          Art. 8. Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.

     Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente art. 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente art. 5.

     Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'art. 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

 

          Art. 9. Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.

     Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

     I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 10. Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Provincie.

     I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

     I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

     I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

 

          Art. 11. Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.

 

          Art. 12. Provvidenze speciali.

     I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, numeri 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

     Il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, delibera sulle domande di sostituzione.

     L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal provveditore agli studi, dall'ingegnere capo del Genio civile della Provincia e dal sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'art. 10, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

     L'U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

 

          Art. 13. Controllo sostitutivo da parte dello Stato. [2]

     Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'art. 5 o all'art. 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, e quando si verifichino casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione emanerà, di concerto col Ministro per l'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma.

 

Capo II

PROVVIDENZE PARTICOLARI

 

          Art. 14. Costruzione di edifici per scuole materne statali.

     E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali.

     Al medesimo fine è autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorità fissati dall'art. 5 della presente legge in quanto applicabili.

 

          Art. 15. Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne.

     E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei Comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

     I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al provveditore agli studi, d'intesa col prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

     a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90;

     b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

     Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

 

          Art. 16. Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà.

     I provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo.

     Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

     I contributi non possono riguardare più di due scuole.

     Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia.

     In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

     La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 17. Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.

     Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

     La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.

     La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 18. Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne.

     Sulle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'art. 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente art. 15 della presente legge.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Provincie che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

     La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

 

          Art. 19. Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica.

     In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.

     Il Comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

 

Capo III

PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

 

          Art. 20. Costruzioni di edifici.

     Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonchè i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Università.

     Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

 

          Art. 21. Stipulazione dei mutui.

     Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

     I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

     Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui al precedente articolo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi.

     Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi [3] .

     Gli enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

 

          Art. 22. Domande di contributo statale.

     Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art. 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro per la pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'art. 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

     Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.

 

          Art. 23. Criteri di ripartizione dei contributi.

     Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art. 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate similari dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali.

     Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.

     Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

 

          Art. 24. Approvazione dei progetti.

     L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'art. 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'art. 22 con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

          Art. 25. Edifici demaniali - Manutenzione.

     Le disposizioni di cui all'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

     Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 26. Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

     Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

 

Capo IV

PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

 

          Art. 27. Immobili di proprietà dello Stato.

     Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.

     Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 28. Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.

     Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.

     A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 29. Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici.

     Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'art. 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuto ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.

     A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'art. 1 della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.

     I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 30. Agevolazioni tributarie.

     Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.

 

Titolo II

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA

 

          Art. 31. Sussidi alle scuole materne.

     Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65.

     Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

     Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

     Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

     Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrerà tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.

 

          Art. 32. Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.

     Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

 

          Art. 33. Contributi ai Patronati scolastici.

     Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

     L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole provincie in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie stesse.

 

          Art. 34. Trasporto degli alunni.

     Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

     I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

 

          Art. 35. Libri di testo per le scuole elementari.

     Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 36. Contributi per la scuola popolare.

     Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1959-60 le seguenti somme:

     a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;

     b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;

     c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.

 

          Art. 37. Servizio nazionale di lettura.

     Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi.

 

          Art. 38. Borse di studio.

     E' abrogato l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

     Per consentire mediante l'assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.

     L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato tra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomenti di cultura generale, prova che eccezionalmente può essere integrata con una verifica orale.

     Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.

     Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

     Ciascun gruppo esaminatore è costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali) e un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

     Nei casi di parità di merito sarà tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

     Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 è altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

     Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

 

          Art. 39. Assistenza universitaria.

     Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'art. 42 della presente legge sarà devoluto dalle Università o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale fondo è aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 3.700 milioni.

     La somma di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma, sarà annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Università a giovani laureati, che continuino gli studi. Inoltre dallo stanziamento dei primi 400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non più di due anni.

     La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'art. 22 della presente legge.

     L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sarà effettuata a seguito di concorsi per titoli; quella delle borse conferite dal Ministero della pubblica istruzione sarà effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

Titolo III

DOTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE -

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER LE UNIVERSITÀ -

INCREMENTO DI ORGANICI

 

          Art. 40. Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

     Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnico-scientifica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed a vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, e 1964-65.

     Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

     Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

 

          Art. 41. Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento.

     Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.

 

          Art. 42. Contributo ordinario dello Stato alle Università.

     Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni.

     Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

     La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 43. Biblioteche universitarie statali.

     Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 250 milioni per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche universitarie statali.

 

          Art. 44. Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte.

     Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

     Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.

 

          Art. 45. Agevolazioni tributarie.

     L'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

     Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industre nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

     Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta.

     Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale" [4] .

 

          Art. 46. Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.

     In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

 

          Art. 47. Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie.

     Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale, nonchè dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

 

          Art. 48. Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante.

     Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 49. Organi degli ispettori scolastici.

     Sono aumentati di 6 posti per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65 i ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

 

          Art. 50. Istituzione di cattedre universitarie.

     In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.

     La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnanti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

     Le Facoltà decideranno entro sei mesi dall'assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline.

     Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo.

     Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

     Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, adottando i criteri di cui all'art. 6 della legge 26 gennaio 1952, n. 17. Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facoltà tale destinazione sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 51. Istituzione di posti di assistente.

     In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

     La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole, esistenti e riconosciute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria.

     Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 52. Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge.

     Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

 

          Art. 53. Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti.

     Gli stanziamenti previsti negli articoli 46, 47 e 48 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

     Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

 

          Art. 54. Relazione sull'applicazione della legge.

     Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.

 

          Art. 55. Commissione d'indagine.

     L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sarà nominato tra i membri designati dal Parlamento.

     La Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria.

     La Commissione riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963 [5] .

     Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 56. Obiettivi dell'indagine.

     La Commissione dovrà condurre l'indagine perseguendo i seguenti obiettivi:

     1) individuare le linee di sviluppo della Pubblica istruzione sia in rapporto alla popolazione in età scolastica sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori dell'istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica) connessi allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intensificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei;

     2) individuare il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamento necessari per lo sviluppo della scuola italiana.

     Al fine di conoscere la presente situazione della scuola statale e di quella non statale, in ordine alla sua partecipazione allo sviluppo generale della istruzione e alla formulazione della legge sulla parità, la Commissione dovrà in particolare:

     a) accertare le attuali condizioni dell'edilizia, delle attrezzature didattiche e scientifiche e dell'insegnamento in generale;

     b) verificare l'entità dell'inadempienza all'obbligo dell'istruzione e i motivi che la determinano, nonchè suggerire i mezzi idonei a eliminarla;

     c) accertare le condizioni dell'assistenza scolastica, anche in riguardo alla fornitura dei libri di testo, e individuare i sistemi più efficaci per il suo potenziamento, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono il totale adempimento dell'obbligo dell'istruzione e il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a tutti i capaci e meritevoli;

     d) accertare lo stato generale dell'istruzione, qualificazione, riqualificazione professionale e addestramento anche nei settori non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

     e) esaminare i sistemi di preparazione, di scelta e di aggiornamento del personale scolastico, ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, e suggerire i mezzi di ammodernarli e perfezionarli;

     f) esaminare gli ordinamenti scolastici in relazione alle esigenze dello sviluppo dell'istruzione e della ricerca scientifica.

     La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

 

          Art. 57. Copertura della spesa.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà:

     a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 - per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con operazioni di movimento di capitali;

     b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

     Il Ministro per il tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 75.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della  L. 3 febbraio 1963, n. 75.

[3]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 settembre 1962, n. 231.

[4]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 10 novembre 1970, n. 868.

[5]  Termine prorogato al 15 luglio 1963 dall'art. unico della L. 2 marzo 1963, n. 310.