§ 57.1.1a - Legge 2 marzo 1963, n. 310.
Proroga del termine stabilito dall'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:02/03/1963
Numero:310


Sommario
Art. unico.      Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 15 luglio 1963


§ 57.1.1a - Legge 2 marzo 1963, n. 310. [1]

Proroga del termine stabilito dall'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(G.U. 29 marzo 1963, n. 85).

 

 

     Art. unico.

     Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 15 luglio 1963.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.