§ 38.8.a - Legge 17 dicembre 1957, n. 1229.
Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:17/12/1957
Numero:1229


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendendo adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro [...]
Art. 2.      Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quelle delle frazioni e [...]
Art. 3.      I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai provveditori agli studi e non possono riguardare più di due aule
Art. 4.      I contributi previsti dagli articoli precedenti gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario [...]


§ 38.8.a - Legge 17 dicembre 1957, n. 1229. [1]

Concessione di contributi del Ministero della pubblica istruzione ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento di locali per le scuole elementari rurali.

(G.U. 30 dicembre 1957, n. 321).

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di concedere contributi a Comuni che, intendendo adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprietà, ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento.

     Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della presente legge, sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade di Comuni maggiori le quali abbiano una popolazione non superiore a 1500 abitanti.

 

          Art. 3.

     I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai provveditori agli studi e non possono riguardare più di due aule.

     Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il provveditore agli studi si uniformerà alle norme vigenti in materia.

     In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire trecentomila.

 

          Art. 4.

     I contributi previsti dagli articoli precedenti gravano sui fondi del capitolo 80 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.