§ 55.1.46 - Legge 22 marzo 1985, n. 111.
Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:22/03/1985
Numero:111


Sommario
Art. 1.      In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel [...]
Art. 2.      Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonchè le trasformazioni e [...]
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, nonchè di quelli previsti dalla presente [...]
Art. 6.      L'art. 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 7.      Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della presente legge, è effettuato in sede di [...]
Art. 8.      Per l'ammissione al contributo di cui all'art. 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla [...]
Art. 9.      Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione "piano di settore" è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 10.      Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge può essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi [...]
Art. 11.      Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti [...]
Art. 12.      Le disposizioni della presente legge, se più favorevoli rispetto ad altri provvedimenti di proroga delle leggi 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599, si [...]
Art. 13.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a
Art. 14.      All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 55.1.46 - Legge 22 marzo 1985, n. 111.

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

(G.U. 5 aprile 1985, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonchè i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

 

          Art. 2.

     Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonchè le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.

     In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1° gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione è pari a quella prevista per i cantieri medi.

     Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unità di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.

     Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, rimangono invariate.

     L'espressione "costruzioni complete a scafo metallico", di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata (Omissis).

     L'espressione "i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico", di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata (Omissis). La lettera a) dello stesso comma è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Agli effetti dell'ammissibilità al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risulterà dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonchè della documentazione tecnica prodotta.

     L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

     L'espressione "Sulle navi mercantili nazionali" di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è così modificata (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis).

     La lettera a) del primo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     La lettera c) del primo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis).

     La lettera c) del primo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     L'art. 2 della legge 14 agosto 1982, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Il penultimo comma dell'art. 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori.

     Il decreto di cui al precedente comma è emanato previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali si pronunciano entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti.

 

          Art. 5.

     Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, nonchè di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.

     Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, numeri 598 e 599, che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.

     La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dall'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° luglio successivo alla scadenza del predetto termine.

     Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, sarà dichiarata, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

     L'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e l'art. 23 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono abrogati.

 

          Art. 6.

     L'art. 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.

     Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983.

 

          Art. 8.

     Per l'ammissione al contributo di cui all'art. 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988. [1]

     Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo è elevata al 30 per cento dell'investimento.

     Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Nei casi in cui risulti già disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione già determinata.

     Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non può superare quello corrispondente al piano di investimento originario.

 

          Art. 9.

     Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione "piano di settore" è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Le parole "abilitate alla navigazione" di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse. L'art. 12 nonchè il secondo comma dell'art. 17 della stessa legge sono abrogati.

     Le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1° gennaio 1984.

     Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.

     Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.

     E' abrogato il quarto comma dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598.

 

          Art. 10.

     Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge può essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

     Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti da committenti.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.

 

          Art. 11.

     Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attività e iniziative intraprese successivamente al 1° luglio 1984.

     Con le norme applicative previste dall'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'art. 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalità di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni della presente legge, se più favorevoli rispetto ad altri provvedimenti di proroga delle leggi 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599, si applicano dal 1° gennaio 1984.

     Eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonchè eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili con gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, derivanti da direttive emanate dalla Comunità economica europea in attuazione di una politica comune nel settore delle costruzioni navali, possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 13.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a:

     a) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

     b) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;

     c) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'art. 8 della presente legge ed all'art. 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

     d) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 14.

     All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall' art. 33 della L. 14 giugno 1989, n. 234.