§ 4.9.379 - D.M. 18 aprile 2007, n. 82.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:18/04/2007
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è modificato come segue
Art. 2.      1. L'allegato I del D.M. 26 aprile 1993, n. 220, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 è modificato come segue
Art. 3.      1. Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue
Art. 4.      1. La commercializzazione e l'uso dei materiali ed oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento è consentita a partire [...]
Art. 5.      1. Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, sostanza riportata nell'allegato I, utilizzate nei coperchi dei vasetti di vetro destinati al confezionamento dei prodotti alimentari [...]


§ 4.9.379 - D.M. 18 aprile 2007, n. 82.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE.

(G.U. 2 luglio 2007, n. 151 - S.O. n. 149)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Vista la direttiva 2005/79/CE della Commissione del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

     Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;

     Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 aprile 2007;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è modificato come segue:

     l'allegato II, sezione 1, Parte B, "Additivi per materie plastiche" è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. L'allegato I del D.M. 26 aprile 1993, n. 220, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 è modificato come segue:

     a) il punto 2 delle "Introduzioni generali" è sostituito dal seguente: "2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

     sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come zinco).

     La stessa restrizione dello Zn si applica a:

     i) sostanze il cui nome contiene i termini " acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI".;

     b) alla sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato II al presente regolamento;

     c) alla sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" è modificata la colonna "N.CAS" o "Nome" e/o "Restrizioni e/o specifiche", per le sostanze riportate nell'allegato III al presente regolamento;

     d) alla sezione A "ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA" la tabella relativa alla voce "acrilato di diciclopentadienile" con numero di riferimento "11000" è eliminata;

     e) la sezione B, come sostituita dall'allegato III del decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 è sostituita dall'allegato IV al presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

     a) l'allegato II è sostituito dall'allegato V al presente regolamento;

     b) l'allegato III è sostituito dall'allegato VI al presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. La commercializzazione e l'uso dei materiali ed oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento è consentita a partire dal 19 novembre 2006.

     2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 19 novembre 2007.

 

     Art. 5.

     1. Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, sostanza riportata nell'allegato I, utilizzate nei coperchi dei vasetti di vetro destinati al confezionamento dei prodotti alimentari di cui al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, possono continuare ad essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento di cui all'art. 4, comma 2, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio, n. 109 e successive modifiche.

     2. La data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.

     La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

 

 

Allegati

(Omissis)