§ 7.3.231 - Direttiva 18 novembre 2005, n. 79.
Direttiva n. 2005/79/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:18/11/2005
Numero:79


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 7.3.231 - Direttiva 18 novembre 2005, n. 79.

Direttiva n. 2005/79/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 novembre 2005, n. L 302).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

     dopo avere consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione fissa una lista di monomeri e di altre sostanze di partenza che possono essere usate per fabbricare materiali e oggetti di plastica. In base a nuove informazioni sulla valutazione del rischio di tali sostanze, nella lista comunitaria delle sostanze permesse in tale direttiva vengono inclusi alcuni monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale così come nuovi monomeri.

      (2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto di additivi che possono essere usati per fabbricare materiali e oggetti di plastica. L’elenco andrà modificato in modo da includere altri additivi valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).

      (3) Per alcune sostanze dovranno essere modificate, sulla base di nuove informazioni disponibili, le restrizioni già fissate a livello comunitario. L’Autorità raccomanda in particolare di abbassare il limite di migrazione specifica (LMS) dell’olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC che contengono tale sostanza, usate per sigillare vasetti in vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per l’infanzia destinati a lattanti e a bambini. L’Autorità nota infatti che l’esposizione dei bambini piccoli che mangiano regolarmente tali alimenti può superare la TDI. L’LMS per l’ESBO è stato perciò diminuito in queste particolari applicazioni da 60 a 30 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, mentre resta invariato in tutte le altre applicazioni.

      (4) Sarà introdotto un periodo transitorio per guarnizioni in PVC contenenti ESBO, usate per sigillare vasetti di vetro, che sono posti in contatto con alimenti, entro il 19 novembre 2006.

      (5) La direttiva 2002/72/CE va perciò modificata di conseguenza.

      (6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati II, III, V e VI della direttiva n. 2002/72/CE sono modificati in accordo con gli allegati da I a IV della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con il numero di riferimento 88640 nella sezione A dell’allegato III alla direttiva n. 2002/72/CE, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, definiti dalla direttiva n. 91/321/CEE della Commissione o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva n. 96/5/CE della Commissione, riempiti prima del 19 novembre 2006, che rispettano restrizioni e/o specifiche di cui alla sezione A dell’allegato III della direttiva n. 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2004/19/CE, possono continuare a essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.

     La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione che permetta comunque di identificare la data di riempimento. Su richiesta, la data di riempimento va messa a disposizione delle autorità competenti e di chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

     Il primo e secondo comma non ostano alle prescrizioni della direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva.

     Essi devono applicare tali disposizioni in modo da:

     a) permettere il commercio e l’uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006;

     b) vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007.

     Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     L’allegato II alla direttiva n. 2002/72/CE è modificato come segue:

     1) Il punto 2 dell’introduzione generale è sostituito dal testo che segue:

     «2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

     a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini «… acido/i, sali,» compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

     i) sostanze il cui nome contiene i termini «… acido/i, sali,» che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;

     ii) sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.»

     2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:

     a) nella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«11005

012542-30-2

Acrilato di diciclopentenile

QMA = 0,05 mg/6 dm2

11500

000103-11-7

Acrilato di 2-etilesile

LMS = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-amminopropiltrietossisilano

Contenuto residuo estraibile di 3-amminopropiltrietossisilano inferiore a 3 mg/kg di materiale di filler. Da utilizzare solo per il trattamento di superficie reattiva di filler inorganici

13317

132459-54-2

N,N′-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidiimmide

LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1 % (p/p). Da usare solo come co-monomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT)

14260

000502-44-3

Caprolattone

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico)

16955

000096-49-1

Carbonato di etilene

Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L’idrolizzato contiene glicole etilenico avente LMS = 30 mg/kg

21370

010595-80-9

Metacrilato di 2-sulfoetile

QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

22210

000098-83-9

Alfa-metilstirene

LMS = 0,05 mg/kg

22932

001187-93-5

Perfluorometil per fluorovinil etere

LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti

24903

068425-17-2

Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati

In conformità con le specifiche dell’allegato V

25540

000528-44-9

Acido trimellitico

LMS(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

Anidride trimellitica

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (espresso in acido trimellitico)»

 

     b) nelle seguenti righe, il contenuto delle colonne «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«10690

000079-10-7

Acido acrilico

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

Acrilato di benzile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

Acrilato di n-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

Acrilato di sec-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

Acrilato di terz-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11470

000140-88-5

Acrilato di etile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11590

000106-63-8

Isobutile acrilato

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

Acrilato di isopropile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11710

000096-33-3

Acrilato di metile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

Acrilato di 2-idrossietile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

Acrilato di n-ottile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

Acrilato di propile

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

13720

000110-63-4

Butan-1,4-diolo

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

20020

000079-41-4

Acido metacrilico

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20080

002495-37-6

Metacrilato di benzile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20110

000097-88-1

Metacrilato di n-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20140

002998-18-7

Metacrilato di sec-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20170

000585-07-9

Metacrilato di terz-butile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

20890

000097-63-2

Metacrilato di etile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21010

000097-86-9

Metacrilato di isobutile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21100

004655-34-9

Metacrilato di isopropile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21130

000080-62-6

Metacrilato di metile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21190

000868-77-9

Metacrilato di 2-idrossietile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21280

002177-70-0

Metacrilato di fenile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21340

002210-28-8

Metacrilato di propile

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

21460

000760-93-0

Anidride metacrilica

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

24190

008050-09-7

Colofonia

Cfr. “Colofonia” (N. Rif. 24100)»

 

     c) la riga seguente viene eliminata:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«11000

050976-02-8

Acrilato di diciclopentadienile

QMA = 0,05 mg/6 dm2»

 

     3) Nella sezione B vengono eliminate le seguenti righe:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«11500

000103-11-7

2-etilesil acrilato

 

14260

000502-44-3

Caprolattone

 

21370

010595-80-9

Metacrilato di 2-solfoetile

 

22210

000098-83-9

alfa Metilstirene

 

25540

000528-44-9

Acido trimellitico

QM(T) = 5 mg/kg di PF

25550

000552-30-7

Anidride trimellitica

QM(T) = 5 mg/kg di PF (espresso come acido trimellitico)»

 

 

ALLEGATO II

 

     L’allegato III alla direttiva n. 2002/72/CE è modificato come segue:

     1) Il punto 2 è sostituito da quanto segue:

     «2) Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

     a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini “… acido/i, sale,” compaiono nella lista se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

     i) sostanze il cui nome contiene i termini “… acido/i, sali,” che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

     ii) sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.»;

     2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:

     a) sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile

 

30401

Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

 

31542

174254-23-0

Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C16-C18 esteri alchilici

QM = 0,5 % (p/p) in PF

43480

064365-11-3

Carbone attivo

Conformemente alle specifiche dell’allegato V, parte B

62245

012751-22-3

Fosfuro di ferro

Solo per polimeri e copolimeri del PET

64990

025736-61-2

Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico

Conformemente alle specifiche dell’allegato V

66905

000872-50-4

N-metilpirrolidone

 

66930

068554-70-1

Metilsilsesquiossano

Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4′-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4′-bis(5-methyl-2-benzossazolil)-stilbene

Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell’allegato V

76415

019455-79-9

Acido pimelico, sale di calcio

 

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari.

Conformemente alle specifiche dell’allegato V

76845

031831-53-5

Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone

Conformemente alle specifiche dell’allegato V

77370

070142-34-6

30-dipolidrossistearato di polietileneglicole

 

79600

009046-01-9

Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole

LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell’allegato V

80000

009002-88-4

Cera di polietilene

 

81060

009003-07-0

Cera di polipropilene»

 

 

     b) nelle righe seguenti, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«30080

004180-12-5

Acido acetico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

35760

001309-64-4

Triossido di diantimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio)

40580

000110-63-4

Butan-1,4-diolo

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

42320

007492-68-4

Acido carbonico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

45195

007787-70-4

Bromuro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

45200

001335-23-5

Ioduro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

53610

054453-03-1

Etilendiammintetraacetato di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

81515

087189-25-1

Poli(glicerolato di zinco)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

81760

Polveri, fiocchi e fibre d'ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

88640

008013-07-08

Olio di soia, epossidato

LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE, l’LMS è abbassato a 30 mg/kg

89200

007617-31-4

Acido stearico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

92030

010124-44-4

Acido solforico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

96190

020427-58-1

Idrossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

96240

001314-13-2

Ossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

96320

001314-98-3

Solfuro di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)»

 

     c) vengono eliminate le seguenti righe:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«30400

Gliceridi acetilati

 

38320

005242-49-9

4-(2-Benzossazolil)-4′-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene

Conformemente alle specifiche dell’allegato V»

 

     3) La sezione B viene modificata come segue:

 

     a) vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«31500

025134-51-4

Polimero dell’acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (espresso come acido acrilico) e LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acrilato di 2-etilesile)

38505

351870-33-2

Sale disodico, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano

LMS = 5 mg/kg. Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 %

38940

110675-26-8

2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

49595

057583-35-4

Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

63940

008062-15-5

Acido lignosolfonico

LMS = 0,24 mg/kg e da utilizzare solo come disperdente per dispersioni di plastica

66350

085209-93-4

Fosfato di 2,2′-metilene-bis(4,6diterz-butilfenile) di litio

LMS = 5 mg/kg and LMS(T)= 0,6 (8) (espresso come litio)

67515

057583-34-3

Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

69160

014666-94-5

Acido oleico, sale di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

76681

Policiclopentadiene, idrogenato

LMS = 5 mg/kg (1)

85950

037296-97-2

Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell’acido silicico

LMS = 0,15 mg/kg (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti

95265

227099-60-7

1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene LMS = 0,05 mg/kg»

 

 

     b) nelle righe che seguono, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

 

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«40020

110553-27-0

2.4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

50160

Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50240

010039-33-5

Bis(2-etilesil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50320

015571-58-1

Bis(2-etilesil tioglicolato) di di-nottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50360

Bis(etil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50400

033568-99-9

Bis(isoottil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50480

026401-97-8

Bis(isoottil tioglicolato) di di-n-ottilstagno)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50560

1,4-butanodiol bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50640

003648-18-8

Dilaurato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50720

015571-60-5

Dimaleato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50800

Dimaleato di diottilstagno, esterificato

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50880

Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

50960

069226-44-4

Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

51040

015535-79-2

Tioglicolato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

51120

Tiobenzoato (2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

67180

Miscela di (50 % p/p) di ftalato n-decile e n-ottile, di (25 % p/p) ftalato di-n-decile e (25 % p/p) ftalato di-n-ottile

LMS = 5 mg/kg (1

 

     c) viene eliminata la linea che segue:

 

N. Rif

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«76680

068132-00-3

Policiclopentadiene, idrogenato

LMS = 5 mg/kg (1

 

 

ALLEGATO III

 

     Nella parte B dell’allegato V, sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

 

N. Rif.

ALTRE SPECIFICHE

«24903

Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato

 

In conformità con i criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) [direttiva 95/31/CE della Commissione (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15)]

43480

Carbone attivo

 

Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24)], ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)

64990

Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio

 

Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene

 

Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %)

76845

Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo

 

Frazione PM < 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

 

Frazione PM < 1 000 inferiore al 5 % (p/p)

79600

Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole

 

Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10 %»

 

 

ALLEGATO IV

 

     L’allegato VI è modificato come segue:

     1) Le note (8), (14) e (16) sono sostituite dai testi che seguono:

     «(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

      (14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

      (16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.»

     2) Vengono aggiunte le seguenti note:

     «(35) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

      (36) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500 non deve superare la restrizione indicata.

      (37) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

      (38) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini “… acido/i, sali,” che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

      (39) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

      (40) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.»