Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 06/08/2007 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di [...] |
§ 48.1.379 - D.M. 6 agosto 2007, n. 129.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
(G.U. 18 agosto 2007, n. 191)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto l'articolo 16, della
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente il regolamento recante norme per la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2), del
Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del
Ritenuta la necessità, alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalità di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse disciplinate dal suddetto
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al
a) nell'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole "
b) nell'articolo 12, comma 3, lettera c) le parole ", secondo periodo" sono soppresse;
c) nell'articolo 20, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) il compenso riconosciuto al concessionario.";
d) nell'articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario è tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "cadenza bisettimanale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza settimanale".
1. Le disposizioni del
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.