Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.12 servizi diversi |
Data: | 13/03/1998 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quali [...] |
Art. 2. 1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, nonchè quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai [...] |
Art. 3. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio [...] |
§ 46.12.10 - Legge 13 marzo 1998, n. 50. [1]
Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa.
(G.U. 18 marzo 1998, n. 64)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quali ausiliari della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del
2. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, nonchè quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma così modificato dall'art. 32 della