Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.12 servizi diversi |
Data: | 14/07/1997 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. [2]. |
Art. 2. [3]. |
Art. 3. [4]. |
§ 46.12.9 - D.L. 14 luglio 1997, n. 215 [1].
Impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli
(G.U. 14 luglio 1997, n. 162)
1. A decorrere dal 14 luglio 1997 un contingente di personale militare delle Forze armate per complessive 500 unità è posto a disposizione del prefetto di Napoli per le esigenze di sicurezza pubblica di quella provincia. Al predetto contingente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del
2. Il comando militare di regione competente provvede alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato a norma del comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti, anche per quanto attiene alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, determinati in lire 6.763 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 della
[3] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 della
[4] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 della