Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/11/2004 |
Numero: | 302 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile |
Art. 5. Indennità operative ed altre indennità |
Art. 6. Indennità di presenza festiva |
Art. 7. Compensi forfetari di guardia e di impiego |
Art. 8. Proroga di efficacia di norme |
Art. 9. Copertura finanziaria |
§ 46.8.526 - D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.
Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.
(G.U. 21 dicembre 2004, n. 298 - S.O. n. 183)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del
Livelli |
Incrementi mensili lordi (Euro) |
Stipendi tabellari annui lordi (Euro) |
|
|
|
IX |
33,90 |
14.844,14 |
VIII |
30,86 |
13.013,64 |
VII-bis |
29,53 |
12.216,25 |
VII |
28,19 |
11.421,14 |
VI-bis |
27,00 |
10.703,57 |
VI |
25,81 |
9.984,79 |
V |
24,28 |
9.067,95 |
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del
Gradi |
Parametro |
Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro) |
|
|
|
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
23.175,00 |
Capitano |
144,50 |
22.325,25 |
Tenente |
139,00 |
21.475,50 |
Sottotenente |
133,25 |
20.587,13 |
1° Maresciallo Luogotenente |
139,00 |
21.475,50 |
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) |
135,50 |
20.934,75 |
1° Maresciallo |
|
133,00 |
20.548,50 |
|
|
Maresciallo Capo |
128,00 |
19.776,00 |
Maresciallo Ordinario |
124,00 |
19.158,00 |
Maresciallo |
120,75 |
18.655,88 |
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
18.926,25 |
Sergente Maggiore Capo |
120,25 |
18.578,63 |
Sergente Maggiore |
116,25 |
17.960,63 |
Sergente |
112,25 |
17.342,63 |
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
17.535,75 |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
111,50 |
17.226,75 |
Caporal Maggiore Capo |
108,00 |
16.686,00 |
Caporal Maggiore Scelto |
104,50 |
16.145,25 |
1° Caporal Maggiore |
101,25 |
15.643,13 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonchè alla posizione economica di cui alla tabella B3 allegata al
Gradi e posizioni economiche |
Livello |
Euro |
|
|
|
Tenente colonnello/Maggiore |
IX |
32,98 |
Capitano |
VIII |
33,56 |
Tenente |
VIII |
31,11 |
Sottotenente |
VII-bis |
29,88 |
1° Maresciallo luogotenente |
VII-bis |
32,44 |
1° Maresciallo con più 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto |
|
30,88 |
1° Maresciallo con più 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto |
VII-bis |
30,88 |
1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto |
|
30,88 |
1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto |
VII-bis |
29,77 |
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado |
VII |
28,88 |
Maresciallo ordinario |
VI-bis |
28,28 |
Maresciallo |
VI |
28,02 |
Sergente maggiore capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado |
|
27,61 |
Sergente maggiore capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
VI-bis |
27,61 |
Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado |
|
27,61 |
Sergente maggiore capo di con meno 30 anni serv. e meno 4 anni nel grado |
VI-bis |
26,61 |
Sergente maggiore |
VI |
26,02 |
Sergente |
VI |
24,23 |
Caporal maggiore capo scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado |
V |
26,32 |
Caporal maggiore capo scelto con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
V |
25,43 |
Caporal maggiore capo scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
|
25,43 |
Caporal maggiore capo |
V |
23,87 |
Caporal maggiore scelto |
V |
22,31 |
1° Caporal maggiore |
V |
21,44 |
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del
Anno 2004 |
|
Anno 2005 |
Feriale (euro) |
Festivo o notturno (euro) |
Notturno festivo (euro) |
|
|
|
|
|
|
Livelli |
Gradi |
Parametri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
VIII |
Capitano |
144,50 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
VIII |
Tenente |
139,00 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
VII-bis |
Sottote nente |
133,25 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
1° Mare sciallo Luogotenente |
139,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) |
135,50 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
1° Mare sciallo |
133,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII |
Maresciallo Capo |
128,00 |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
VI-bis |
Mare sciallo Ordinario |
124,00 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI |
Maresciallo |
120,75 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
VI-bis |
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI-bis |
Sergente Maggiore Capo |
120,25 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI |
Sergente Maggiore |
116,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
VI |
Sergente |
112,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
V |
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
111,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Caporal Maggiore Capo |
108,00 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Caporal Maggiore Scelto |
104,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
1° Caporal Maggiore |
101,25| 9,65 10,91 |
12,59 |
|
|
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile
1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del
Gradi |
Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro |
Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro |
|
|
|
Tenente Colonnello |
32,50 |
10,00 |
Maggiore |
32,50 |
10,00 |
Capitano |
32,50 |
10,00 |
Tenente |
32,50 |
10,00 |
Sottotenente |
32,50 |
10,00 |
1° Maresciallo |
32,50 |
10,00 |
Maresciallo Capo |
31,00 |
10,00 |
Maresciallo Ordinario |
31,00 |
10,00 |
Maresciallo |
31,00 |
10,00 |
Sergente Maggiore Capo |
31,00 |
10,00 |
Sergente Maggiore |
30,00 |
10,00 |
Sergente |
30,00 |
10,00 |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
30,00 |
10,00 |
Caporal Maggiore Capo |
29,00 |
10,00 |
Caporal Maggiore Scelto |
29,00 |
10,00 |
1° Caporal Maggiore |
28,00 |
10,00 |
Sottotenente CPL |
31,00 |
10,00 |
2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del
Gradi |
Dal 1 gennaio 2004 Euro |
Dal 1 gennaio 2005 Euro |
|
|
|
Tenente Colonnello |
226,50 |
236,50 |
Maggiore |
226,50 |
236,50 |
Capitano |
224,50 |
234,50 |
Tenente |
222,50 |
232,50 |
Sottotenente |
214,50 |
224,50 |
1° Maresciallo |
219,50 |
229,50 |
Maresciallo Capo |
214,00 |
224,00 |
Maresciallo Ordinario |
210,00 |
220,00 |
Maresciallo |
206,00 |
216,00 |
Sergente Maggiore Capo |
208,00 |
218,00 |
Sergente Maggiore |
204,00 |
214,00 |
Sergente |
201,00 |
211,00 |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
201,00 |
211,00 |
Caporal Maggiore Capo |
200,00 |
210,00 |
Caporal Maggiore Scelto |
199,00 |
209,00 |
1° Caporal Maggiore |
194,00 |
204,00 |
Sottotenente CPL |
206,00 |
216,00 |
Art. 5. Indennità operative ed altre indennità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al
2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.
4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.
5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.
Art. 6. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del
Art. 7. Compensi forfetari di guardia e di impiego
1. Le risorse di cui all'articolo 9 del
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al
Art. 8. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in Euro 153.140.000 per il 2004 ed in Euro 243.950.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.