§ 46.8.526 - D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.
Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/11/2004
Numero:302


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 5.  Indennità operative ed altre indennità
Art. 6.  Indennità di presenza festiva
Art. 7.  Compensi forfetari di guardia e di impiego
Art. 8.  Proroga di efficacia di norme
Art. 9.  Copertura finanziaria


§ 46.8.526 - D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

(G.U. 21 dicembre 2004, n. 298 - S.O. n. 183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonchè del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, nonchè delle Forze armate;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finaziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Livelli

Incrementi mensili lordi (Euro)

Stipendi tabellari annui lordi (Euro)

 

 

 

IX

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

 

     2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nella tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, è rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

 

Gradi

Parametro

Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)

 

 

 

Tenente Colonnello/Maggiore

150,00

23.175,00

Capitano

144,50

22.325,25

Tenente

139,00

21.475,50

Sottotenente

133,25

20.587,13

1° Maresciallo Luogotenente

139,00

21.475,50

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

135,50

20.934,75

1° Maresciallo

 

133,00

20.548,50

 

 

Maresciallo Capo

128,00

19.776,00

Maresciallo Ordinario

124,00

19.158,00

Maresciallo

120,75

18.655,88

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

18.926,25

Sergente Maggiore Capo

120,25

18.578,63

Sergente Maggiore

116,25

17.960,63

Sergente

112,25

17.342,63

Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

17.535,75

Caporal Maggiore Capo Scelto

111,50

17.226,75

Caporal Maggiore Capo

108,00

16.686,00

Caporal Maggiore Scelto

104,50

16.145,25

1° Caporal Maggiore

101,25

15.643,13

 

     3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonchè alla posizione economica di cui alla tabella B3 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità:

 

Gradi e posizioni economiche 

Livello 

Euro 

 

 

 

Tenente colonnello/Maggiore 

IX 

32,98 

Capitano 

VIII 

33,56 

Tenente 

VIII 

31,11 

Sottotenente 

VII-bis 

29,88 

1° Maresciallo luogotenente 

VII-bis 

32,44 

1° Maresciallo con più 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto D.Lgs. n. 82/2001 

 

30,88 

1° Maresciallo con più 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto D.Lgs. n. 82/2001 

VII-bis 

30,88 

1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto D.Lgs. n. 82/2001 

 

30,88 

1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto D.Lgs. n. 82/2001 

VII-bis 

29,77 

Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado 

VII 

28,88 

Maresciallo ordinario 

VI-bis 

28,28 

Maresciallo 

VI 

28,02 

Sergente maggiore capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado 

 

27,61 

Sergente maggiore capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado 

VI-bis 

27,61 

Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado 

 

27,61 

Sergente maggiore capo di con meno 30 anni serv. e meno 4 anni nel grado 

VI-bis 

26,61 

Sergente maggiore 

VI 

26,02 

Sergente 

VI 

24,23 

Caporal maggiore capo scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado 

26,32 

Caporal maggiore capo scelto con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado 

25,43 

Caporal maggiore capo scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado 

 

25,43 

Caporal maggiore capo 

23,87 

Caporal maggiore scelto 

22,31 

1° Caporal maggiore

V

21,44

 

     4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

     5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, riportate nella seguente tabella:

 

Anno 2004

 

Anno 2005

Feriale (euro)

Festivo o notturno (euro)

Notturno festivo (euro)

 

 

 

 

 

 

Livelli

Gradi

Parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Tenente Colonnello/Maggiore

150,00

13,48

15,24

17,58

VIII

Capitano

144,50

12,27

13,87

16,01

VIII

Tenente

139,00

12,27

13,87

16,01

VII-bis

Sottote nente

133,25

11,71

13,24

15,27

VII-bis

1° Mare sciallo Luogotenente

139,00

11,71

13,24

15,27

VII-bis

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

135,50

11,71

13,24

15,27

VII-bis

1° Mare sciallo

133,00

11,71

13,24

15,27

VII

Maresciallo Capo

128,00

11,21

12,67

14,62

VI-bis

Mare sciallo Ordinario

124,00

10,74

12,14

14,00

VI

Maresciallo

120,75

10,26

11,60

13,39

VI-bis

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

10,74

12,14

14,00

VI-bis

Sergente Maggiore Capo

120,25

10,74

12,14

14,00

VI

Sergente Maggiore

116,25

10,26

11,60

13,39

VI

Sergente

112,25

10,26

11,60

13,39

V

Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

9,65

10,91

12,59

V

Caporal Maggiore Capo Scelto

111,50

9,65

10,91

12,59

V

Caporal Maggiore Capo

108,00

9,65

10,91

12,59

V

Caporal Maggiore Scelto

104,50

9,65

10,91

12,59

V

1° Caporal Maggiore

101,25| 9,65 10,91

12,59

 

 

 

     Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro

Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro

 

 

 

Tenente Colonnello

32,50

10,00

Maggiore

32,50

10,00

Capitano

32,50

10,00

Tenente

32,50

10,00

Sottotenente

32,50

10,00

1° Maresciallo

32,50

10,00

Maresciallo Capo

31,00

10,00

Maresciallo Ordinario

31,00

10,00

Maresciallo

31,00

10,00

Sergente Maggiore Capo

31,00

10,00

Sergente Maggiore

30,00

10,00

Sergente

30,00

10,00

Caporal Maggiore Capo Scelto

30,00

10,00

Caporal Maggiore Capo

29,00

10,00

Caporal Maggiore Scelto

29,00

10,00

1° Caporal Maggiore

28,00

10,00

Sottotenente CPL

31,00

10,00

 

     2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Dal 1 gennaio 2004 Euro

Dal 1 gennaio 2005 Euro

 

 

 

Tenente Colonnello

226,50

236,50

Maggiore

226,50

236,50

Capitano

224,50

234,50

Tenente

222,50

232,50

Sottotenente

214,50

224,50

1° Maresciallo

219,50

229,50

Maresciallo Capo

214,00

224,00

Maresciallo Ordinario

210,00

220,00

Maresciallo

206,00

216,00

Sergente Maggiore Capo

208,00

218,00

Sergente Maggiore

204,00

214,00

Sergente

201,00

211,00

Caporal Maggiore Capo Scelto

201,00

211,00

Caporal Maggiore Capo

200,00

210,00

Caporal Maggiore Scelto

199,00

209,00

1° Caporal Maggiore

194,00

204,00

Sottotenente CPL

206,00

216,00

 

     Art. 5. Indennità operative ed altre indennità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro 180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi.

     2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalità è autorizzata la maggiore spesa di Euro 945.000 annui, ferme restando le modalità di attribuzione previste nel medesimo articolo 16.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.

     4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.

     5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 6. Indennità di presenza festiva

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00.

 

     Art. 7. Compensi forfetari di guardia e di impiego

     1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

     4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono così rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00; terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.

 

     Art. 8. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in Euro 153.140.000 per il 2004 ed in Euro 243.950.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.