Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 08/02/2001 |
Numero: | 139 |
Sommario |
Art. 1. Area di applicazione e durata. |
Art. 2. Nuovi stipendi. |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile. |
Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione. |
Art. 6. Trattamento di missione. |
Art. 7. Indennità di presenza festiva. |
Art. 8. Indennità di bilinguismo. |
Art. 9. Alta valenza operativa. |
Art. 10. Proroga di efficacia di norme. |
Art. 11. Copertura finanziaria. |
§ 46.8.494 - D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001
(G.U. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.)
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
Art. 2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del
|
Lire |
livello V |
90.000 |
livello VI |
96.000 |
livello VI-bis |
100.500 |
livello VII |
105.000 |
livello VII-bis |
110.000 |
livello VIII |
115.000 |
livello IX |
126.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza lo gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
|
Lire |
livello V |
34.000 |
livello VI |
36.000 |
livello VI-bis |
37.500 |
livello VII |
39.000 |
livello VII-bis |
41.000 |
livello VIII |
43.000 |
livello IX |
47.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
|
Lire |
livello V |
15.853.000 |
livello VI |
17.523.000 |
livello VI-bis |
18.829.000 [1] |
livello VII |
20.135.000 |
livello VII-bis |
21.583.000 |
livello VIII |
23.031.000 [2] |
livello IX |
26.363.000 |
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.
Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del
|
Lire |
livello V |
186.000 |
livello VI |
193.500 |
livello VI-bis |
201.000 |
livello VII |
208.000 |
livello VII-bis |
216.000 |
livello VIII |
224.000 |
livello IX |
241.000 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:
|
Lire |
livello V |
78.000 |
livello VI |
81.500 |
livello VI-bis |
84.000 |
livello VII |
87.000 |
livello VII-bis |
89.000 |
livello VIII |
94.000 |
livello IX |
94.000 |
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:
|
Lire |
livello V |
264.000 |
livello VI |
275.000 |
livello VI-bis |
285.000 |
livello VII |
295.000 |
livello VII-bis |
305.000 |
livello VIII |
318.000 |
livello IX |
335.000 |
4. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.
Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione.
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del
Grado |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
lire |
lire |
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti |
1.725.000 |
2.145.000 |
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti |
1.725.000 |
2.145.000 |
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.725.000 |
2.145.000 |
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti |
1.725.000 |
2.145.000 |
Sergente maggiore e gradi corrispondenti |
2.145.000 |
2.985.000 |
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti |
2.145.000 |
2.985.000 |
Sergente maggiore e gradi corrispondenti |
2.145.000 |
2.985.000 |
Maresciallo e gradi corrispondenti |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
2.180.000 |
3.035.000 |
Aiutante e gradi corrispondenti |
2.180.000 |
3.035.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del
Grado |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
lire |
lire |
Tenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
Capitano |
2.565.000 |
3.195.000 |
Maggiore |
3.300.000 |
5.085.000 |
Tenente colonnello |
3.720.000 |
5.085.000 |
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della
Grado |
15 anni di servizio |
25 anni di servizio |
|
lire |
lire |
Capitano |
2.205.000 |
4.725.000 |
Maggiore |
2.940.000 |
4.725.000 |
Tenente colonnello |
3.360.000 |
4.725.000 |
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Art. 6. Trattamento di missione.
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del
Art. 7. Indennità di presenza festiva.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
Art. 8. Indennità di bilinguismo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della
Attestato di conoscenza della lingua: |
|
|
Lire |
Attestato A |
408.000 |
Attestato B |
340.000 |
Attestato C |
272.000 |
Attestato D |
245.000 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del
|
Lire |
Prima fascia |
408.000 |
Seconda fascia |
340.000 |
Terza fascia |
272.000 |
Quarta fascia |
245.000 |
Art. 9. Alta valenza operativa.
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 8 del
a) per l'anno 2001 dell'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 delle somme di cui all'articolo 19 della
2. L'alta valenza operativa di cui all'articolo 8 del
3. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di missione all'estero.
Art. 10. Proroga di efficacia di norme.
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360, e 16 marzo 1999, n. 255.
Art. 11. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire 517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Tabella A - (articolo 9)
|
Anno 2000 (in milioni) |
Anno 2001 (in milioni) |
Forze armate |
9.000 |
95.000 [3] |
Nota: Gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Satto, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Tabella B - (articolo 9)
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Importo giornaliero |
Grado |
Fascia |
lire |
1° Caporal maggiore |
|
|
Caporal maggiore capo |
|
|
Caporal maggiore scelto |
I |
60.000 |
Caporal maggiore capo scelto |
|
|
Sergente |
|
|
Sergente maggiore |
|
|
|
|
|
Sergente maggiore capo |
|
|
Maresciallo |
|
|
Maresciallo ordinario |
II |
65.000 |
Maresciallo capo |
|
|
Sottotenente |
|
|
|
|
|
Aiutante |
|
|
Tenente |
III |
70.000 |
Capitano |
|
|
|
|
|
Maggiore |
IV |
80.000 |
Tenente colonnello |
|
|
[1] Importo così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 24 maggio 2001, n. 119.
[2] Livello inserito da errata-corrige pubblicata nella G.U. 4 maggio 2001, n. 102.
[3] Importo già modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 24 maggio 2001, n. 119 e così ulteriormente modificato da avviso pubblicato nella G.U. 22 giugno 2001, n. 143.