§ 46.8.41A - Legge 28 febbraio 1981, n. 47.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/02/1981
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dopo l'art. 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 3.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è aggiunto il seguente:


§ 46.8.41A - Legge 28 febbraio 1981, n. 47. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate.

(G.U. 7 marzo 1981, n. 66)

 

     Art. 1.

     L'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

     "Il programma di cui al precedente art. 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree o dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40% di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Il comune cedente ha facoltà di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

     All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

     Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

     a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente art. 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per la finalità di cui al precedente art. 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'art. 4 con il comitato di cui all'art. 23 della presente legge;

     a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente art. 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

     ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

     Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti inscritti nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

     Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza.

     Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e agli immobili ceduti.

     Le permute di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici - alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

     Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

     Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 46 bis.

     Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

     In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato art. 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.

     Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

     L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497".

     "Art. 46 ter.

     Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

     In caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.

     In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo.

     In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

     Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni.

     Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni - ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata - non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473".

 

          Art. 3.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è aggiunto il seguente:

     "I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalità di attuazione del piano".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.