§ 38.4.8 - L. 21 dicembre 1955, n. 1357.
Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:21/12/1955
Numero:1357


Sommario
Art. 1.      E' prorogato al 31 dicembre 1960, il termine di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952, numero 524, per l'attuazione dei piani regolatori dei Comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione [...]
Art. 2.      Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree [...]
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 38.4.8 - L. 21 dicembre 1955, n. 1357. [1]

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

(G.U. 14 gennaio 1956, n. 11).

 

Art. 1.

     E' prorogato al 31 dicembre 1960, il termine di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952, numero 524, per l'attuazione dei piani regolatori dei Comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 [1].

     Per i Comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'art. 8, comma secondo, della suddetta legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i Comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.

     Quando i Comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo, 1° marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validità, ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri Comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

 

     Art. 2.

     Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, è prorogato al 31 dicembre 1960 [1].

 

     Art. 3. [2]

     [Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali, consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovraintendenza ai monumenti.

     Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta è accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovraintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi].

 

     Art. 4. [3]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Termine così prorogato dalla L. 19 dicembre 1957, n. 1231.

[1] Termine così prorogato dalla L. 19 dicembre 1957, n. 1231.

[2] Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003 dall'art 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.

[3] Sostituisce il primo comma, art. unico, della L. 3 novembre 1952, n. 1902.