Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 21/12/1955 |
Numero: | 1357 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1960, il termine di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952, numero 524, per l'attuazione dei piani regolatori dei Comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione [...] |
Art. 2. Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 38.4.8 - L. 21 dicembre 1955, n. 1357. [1]
Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.
(G.U. 14 gennaio 1956, n. 11).
E' prorogato al 31 dicembre 1960, il termine di cui all'art. 4 della
Per i Comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'art. 8, comma secondo, della suddetta
Quando i Comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo, 1° marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validità, ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della
Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della
[Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali, consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovraintendenza ai monumenti.
Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della
Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi].
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[1] Termine così prorogato dalla
[1] Termine così prorogato dalla
[2] Articolo abrogato dall'art. 136 del
[3] Sostituisce il primo comma, art. unico, della