§ 80.9.1154 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165.
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/09/2020
Numero:165


Sommario
Art. 1.  Ministro e sottosegretari
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 6.  Ufficio legislativo
Art. 7.  Ufficio stampa
Art. 8.  Segreterie dei sottosegretari di Stato
Art. 9.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 10.  Trattamento economico
Art. 11.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12.  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
Art. 13.  Modalità di gestione
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1154 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165.

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance [1].

(G.U. 14 dicembre 2020, n. 309)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

     Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato;

     Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     Sentito il Ministero dell'istruzione;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ministro e sottosegretari

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

     a) l'Ufficio di gabinetto;

     b) l'Ufficio legislativo;

     c) l'Ufficio stampa;

     d) la Segreteria del Ministro;

     e) la Segreteria tecnica del Ministro;

     f) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.

     3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo.

     4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) ed f) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

 

     Art. 3. Ufficio di gabinetto

     1. Il capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

     2. Il capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     3. Il capo di gabinetto può nominare fino a due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice capi di gabinetto possono essere scelti, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate [2].

     4. L'Ufficio di gabinetto supporta il capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il capo della segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

     2. Della segreteria fa parte il segretario particolare del Ministro, che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

     3. Il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

 

     Art. 5. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle questioni da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

     2. Il capo della segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 6. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, delle competenti strutture ministeriali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta gli Uffici competenti in relazione al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato.

     2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa [3].

     3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonchè della produzione normativa [4].

 

     Art. 7. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

     2. Il capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di portavoce.

 

     Art. 8. Segreterie dei sottosegretari di Stato

     1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari.

     2. I capi segreteria e i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta dei sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

     3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria e al segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di sei unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due di tali unità possono essere nominate tra estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato.

 

     Art. 9. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in sessantuno unità. Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche [5].

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, sei unità di personale di livello dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca [6].

     2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto [7].

     3. Il Ministro può individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro può, inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non più di venti esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facoltà di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1 [8].

     4. Le posizioni di capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonchè le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimento del capo di gabinetto.

 

     Art. 10. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:

     a) per il capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al segretario generale del Ministero;

     b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Con decreto del Ministro può essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un'indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nel caso dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [9].

     3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.

     4. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9, comma 3, è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».

 

     Art. 11. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     2. Al presidente dell'OIV è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, entro la soglia fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b).

     3. L'OIV è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale.

     4. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

     Art. 12. Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

     1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

     2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'OIV, e individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale, all'interno di quello complessivamente previsto all'articolo 9, comma 1, costituito fino a un massimo di sei unità, di cui una di qualifica dirigenziale non generale, compresa nel contingente di cui all'articolo 9, comma 2.

 

     Art. 13. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice capi di gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a un unico ufficio del Ministero possono essere delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni a più centri di responsabilità amministrativa.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2127

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89.