Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 14/11/2024 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale |
Art. 2. Benefici per i lavoratori dipendenti |
Art. 3. Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 95.1.508 - D.L. 14 novembre 2024, n. 167.
Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.
(G.U. 14 novembre 2024, n. 267)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di riaprire i termini entro cui i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono aderire al concordato preventivo biennale ed estendere i benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rendere disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del
Art. 2. Benefici per i lavoratori dipendenti
1. All'articolo 2-bis del
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 3. Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze
1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.