Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.5 entrate |
Data: | 13/11/2024 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 |
Art. 12. Abrogazioni |
§ 27.5.100 - D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213.
Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
(G.U. 7 gennaio 2025, n. 4)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, al primo periodo dopo le parole: «per l'assistenza ai rifugiati» sono aggiunte le parole «e ai minori stranieri non accompagnati» e dopo le parole «del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.»;
c) al comma 5, dopo le parole: «per i quali sia intervenuta la verifica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del suddetto Codice» e dopo le parole: «ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 13»;
d) dopo il comma 5.1, è inserito il seguente:
«5.1-bis. Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonchè al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.»;
e) il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
«5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, può essere presentata per una sola tipologia d'intervento.»;
f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
g) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «di cui ai commi da 2 a 5» sono inserite le seguenti: «e 5.1-bis»;
h) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 2-bis del
1. All'articolo 2-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità della legge 20 maggio 1985, n. 222.»;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneità al finanziamento che deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento.»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del
g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformità ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi.»;
h) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. Non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;
b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;
c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del
1. L'articolo 3 del
«Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonchè, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
g) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
h) avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;
i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a) e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.»;
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.»;
b) il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2 siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessità, in ragione del numero o della complessità dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1 ancora in corso di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 5.1-bis deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalità previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di improcedibilità mediante l'accesso alla piattaforma informatica. È ammessa, altresì, la trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica certificata. Fino alla data di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi anno 2025, è ammessa la trasmissione tramite raccomandata. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. È comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Art. 7. Modifiche all'articolo 6-bis del
1. All'articolo 6-bis del
«1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter;
d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.».
Art. 8. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
Art. 9. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del
b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta è inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. È ammessa, altresì, entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, è corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonchè da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni già fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnica secondo le disposizioni del
Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonchè per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
La relazione è sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non è approvata.»;
f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 8-bis del
1. All'articolo 8-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, è altresì disposta la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, può essere anche parziale.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
Art. 11. Modifiche all'articolo 8-ter del
1. All'articolo 8-ter del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a ciò delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perchè necessari e urgenti ovvero perchè comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa è presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non può comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalità di cui al comma 5.»;
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati - nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
Art. 12. Abrogazioni
1. Gli allegati A, A-bis e B al
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3250