§ 94.1.k32 - L. 5 agosto 2022, n. 117.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:05/08/2022
Numero:117


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.k32 - L. 5 agosto 2022, n. 117.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

(G.U. 11 agosto 2022, n. 187)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa 1'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     ACCORDO

     TRA

     LA REPUBBLICA ITALIANA

     E

     IL CANADA

     IN MATERIA DI MOBILITÀ GIOVANILE

 

     LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA, di seguito denominato le "Parti",

     DESIDEROSI di promuovere tra loro strette relazioni;

     CON L'INTENTO di promuovere e facilitare l'accesso ad opportunità che consentano ai giovani di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, lavoro e di vita all'estero;

     CON L'INTENTO di garantire la reciprocità assicurando che i rispettivi cittadini beneficino in uguale misura del presente Accordo, così come del tipo e della qualità delle opportunità offerte;

     CONVINTI del valore rappresentato dal facilitare gli scambi giovanili;

     HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

     ARTICOLO 1

     Finalità

     La finalità del presente Accordo è di:

     (a) definire le categorie di cittadini italiani e canadesi che possono beneficiare del presente Accordo;

     (b) semplificare e facilitare le procedure amministrative applicabili per i cittadini di una delle Parti che intendono fare ingresso, soggiornare, viaggiare e lavorare temporaneamente nel territorio dell'altra Parte;

     (c) assicurare condizioni di reciprocità così che i cittadini delle Parti possano beneficiare in egual misura dell'Accordo; e

     (d) garantire una continua collaborazione e condivisione di informazioni tra le Parti per l'efficace attuazione del presente Accordo. Le Parti non condividono informazioni personali (ossia informazioni su un individuo identificabile) ai sensi del presente Accordo.

 

     ARTICOLO 2

     Categorie di cittadini idonei

     Un cittadino della Repubblica italiana ("Italia") o del Canada, può beneficiare del presente Accordo se rientra in una delle seguenti categorie:

     (a) cittadini che intendano viaggiare nel paese ospitante (il paese della Parte di cui non sono cittadini) e ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie;

     (b) cittadini, inclusi i cittadini in possesso di un titolo di studio post secondario conseguito di recente, che desiderino acquisire un'esperienza di lavoro nel Paese ospitante sulla base di un contratto di lavoro prestabilito, a sostegno del proprio sviluppo professionale o che sia attinente al proprio precedente settore di studi; e

     (c) studenti iscritti a un corso presso un istituto di studi di livello post secondario che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio predeterminato attinente ai proprio settore di studi, quale requisito del proprio curriculum accademico.

 

     ARTICOLO 3

     Requisii di idoneità

     Un cittadino dell'Italia o del Canada può beneficiare del seguente Accordo se soddisfa i seguenti requisiti:

     (a) presentare una domanda individuale e completa al Paese ospitante;

     (b) essere titolare di un passaporto canadese la cui data di validità superi di almeno tre mesi la data di validità del visto rilasciato dall'Italia, oppure essere residente in Italia e in possesso di un passaporto italiano con una data di validità che superi il previsto periodo di permanenza in Canada;

     (c) avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni, inclusi, alla data in cui la domanda è ricevuta dalla Parte ospitante;

     (d) pagare le tasse previste;

     (e) essere in possesso, prima di arrivare nel paese ospitante, di un biglietto di ritorno, oppure di sufficienti risorse finanziarie per acquistarlo;

     (f) dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti e ragionevoli per coprire le spese connesse alla parte iniziale della permanenza nel Paese ospitante. Le Parti si notificano l'ammontare delle somme relative, mediante uno scambio di note diplomatiche;

     (g) acquistare, prima di arrivare nel paese ospitante, un'assicurazione sanitaria che comprenda, per l'intero periodo di soggiorno autorizzato, l'ospedalizzazione e il rimpatrio;

     (h) fornire, in base alla categoria di partecipazione, a seconda dei casi:

     (i) documentazione attestante di avere ottenuto un contratto di lavoro prestabilito nel Paese ospitante, a sostegno del proprio sviluppo professionale o attinente al proprio precedente settore di studi,

     (ii) documentazione attestante presso un istituto di studi di livello post secondario e di avere ottenuto nel Paese ospitante un tirocinio predeterminato attinente al propria settore di studi, quale requisito del proprio curriculum accademico,

     (iii) una dichiarazione attestante l'intenzione di viaggiare nel Paese ospitante e di lavorare temporaneamente per integrare le proprie risorse finanziarie;

     (i) soddisfare ogni altro pertinente requisito previsto dalla legislazione e dai regolamenti italiani e canadesi in materia di immigrazione, compresa l'ammissibilità, oltre a quanto stabilito alle lettere da (a) ad (h).

 

     ARTICOLO 4

     Durata della Partecipazione per Cittadini idonei

     1. Un cittadino idoneo che soddisfi i requisiti per l'accesso previsti dal presente Accordo può beneficiare dell'Accordo stesso per un massimo di due (2) partecipazioni autorizzate. Il periodo autorizzato per ciascun soggiorno non deve superare i dodici (12) mesi.

     2. Per ogni partecipazione deve essere presentata una domanda distinta.

 

     ARTICOLO 5

     Rilascio dei Documenti

     1. Ciascuna Parte adopera il massimo impegno per agevolare le procedure di ingresso e permanenza nel proprio territorio a favore degli idonei cittadini dell'altra Parte.

     2. Nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili in materia di immigrazione, nonchè di considerazioni relative all'interesse pubblico, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale e alla salute pubblica:

     (a) il Canada rilascia a cittadini italiani idonei, una lettera di presentazione e, ove previsto, un visto di residenza temporanea. Se prescritto dalle norme, il Canada rilascia una Autorizzazione elettronica di Viaggio (eTA). Le lettera di presentazione deve:

     (i) Facilitare il rilascio di un permesso di lavoro ai cittadini italiani idonei, al loro arrivo al punto di ingresso canadese,

     (ii) essere valida per un massimo di dodici (12) mesi,

     (iii) indicare il periodo di soggiorno autorizzato, e

     (iv) specificare la categoria di soggiorno, così come definite nell'Articolo 2;

     (b) all'arrivo dei cittadini italiani idonei e in possesso di una valida lettera di presentazione, il Canada rilascia un permesso di lavoro valido per l'intero periodo di soggiorno autorizzato, sempre che essi soddisfino la legislazione e i regolamenti canadesi in materia di immigrazione e le condizioni derivanti dall'esercizio dell'autorità discrezionale del funzionario dell'immigrazione. I permessi di lavoro rilasciati a cittadini che ricadono sotto l'Articolo 2(b) oppure 2(c) sono riferiti a un datore di lavoro già identificato, in conformità della documentazione di cui all'Articolo 3.1(h)(i) o (ii), i permessi di lavoro rilasciati ai cittadini che ricadono sotto l'Articolo 2(a) non specificano il datore di lavoro;

     (c) Il Canada garantisce che la lettera di presentazione sia rilasciata dai funzionari canadesi a cui viene presentata la domanda.

     3. Nel rispetto della legislazione e dei regolamenti applicabili in materia immigrazione, nonchè di considerazioni relative all'interesse pubblico, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale e alla salute pubblica:

     (a) L'Italia rilascia, ai cittadini canadesi idonei, un visto. Il visto deve:

     (i) essere valido per un massimo di dodici (12) mesi,

     (ii) indicare il periodo di permanenza autorizzato,

     (iii) specificare la categoria di soggiorno, come definito nell'Articolo 2, e

     (iv) essere un visto vacanza lavoro per la categoria di cui all'Articolo 2(a); essere un visto di lavoro per la categoria di cui all'Articolo 2(b); essere un visto di studio/tirocinio per la categoria di cui all'Articolo 2(c);

     (b) Le procedure necessarie per svolgere attività lavorativa in Italia per i cittadini di cui all'Articolo 2(a) devono essere avviate a seguito dell'arrivo in Italia del titolare di visto. Il datore di lavoro comunica l'assunzione del cittadino canadese alle competenti autorità, secondo la legislazione nazionale italiana.

     4. I cittadini italiani e canadesi, in possesso dei documenti di ingresso emessi dall'Italia o dal Canada, di cui al presente Articolo, sono autorizzati a lavorare per l'intero periodo di soggiorno autorizzato, per un massimo di dodici (12) mesi, anche con lo stesso datore di lavoro, ove lo desiderino.

 

     ARTICOLO 6

     Disposizioni generali

     1. I cittadini idonei che beneficino del presente Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli standard occupazionali ivi compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa a tutela dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Nel caso del Canada, la legislazione e i regolamenti relativi agli standard occupazionali ricadono prioritariamente nella giurisdizione delle Province e dei Territori.

     2. Le Parti sviluppano standard di servizio che danno la priorità all'integrità del programma e ad una sua attuazione incentrata sul servizio agli utenti. Questo include l'elaborazione delle domande entro un ragionevole lasso di tempo, fornendo un facile accessa alle informazioni e ai requisiti del programma e una comunicazione tempestiva con i candidati.

 

     ARTICOLO 7

     Attuazione dell'Accordo

     1. Il presente Accordo è applicato dalle Parti in conformità al diritto internazionale vigente e, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

     2. Le Parti determinano congiuntamente su base annuale, attraverso uno scambio di note diplomatiche, il numero massimo di cittadini di ciascuna Parte che potrà beneficiare del presente Accordo.

     3. Le Parti si notificano reciprocamente, attraverso uno scambio di note diplomatiche, le procedure e condizioni amministrative, inclusi i requisiti finanziari di cui all'Articolo 3.1 (f), relative all'applicazione del presente Accordo.

     4. Le Parti istituiscono una commissione di controllo responsabile per l'attuazione e il monitoraggio del presente Accordo. Tale commissione di controllo è composta da rappresentanti delle autorità governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione del presente Accordo.

     5. Ciascuna Parte elabora statistiche sul numero dei cittadini dell'altra Parte che beneficino del presente Accordo, e sui dati aggregati per età e genere. Ciascuna Parte fornisce tali statistiche e dati all'altra Parte per ogni contingente annuale su base annua e su richiesta in tempi ragionevoli dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

     6. Le Parti notificano immediatamente i propri timori qualora un uso improprio del programma appaia evidente, e lavorano insieme per trovare una soluzione al problema.

 

     ARTICOLO 8

     Informazione e Promozione

     1. Le Parti mettono a disposizione, in particolare sui rispettivi siti Internet governativi, tutte le informazioni riguardanti il presente Accordo, compresa ogni informazione relativa ai passaggi necessari per presentare una richiesta di soggiorno. Le Parti garantiscono che tutti i documenti richiesti per la domanda siano accessibili elettronicamente.

     2. Le Parti promuovono, autonomamente o in collaborazione, presso i cittadini italiani e canadesi le opportunità offerte loro dal presente Accordo.

 

     ARTICOLO 9 [1]

     Entrata in vigore, Emendamenti, Estinzione, Risoluzione delle controversie e Sospensione

     1. Le Parti si notificano reciprocamente, attraverso uno scambio di note diplomatiche, l'avvenuto completamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

     2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima nota diplomatica, di cui al paragrafo 1.

     3. Al momento della entrata in vigore dei presente Accordo, il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada in materia di un Programma di Scambi Giovanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006, cessa di produrre effetti.

     4. Le Parti possono modificare il presente Accordo consensualmente attraverso lo scambio di note diplomatiche. Gli emendamenti entrano in vigore secondo le procedure definite nei paragrafi 1 e 2.

     5. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti tramite i canali diplomatici.

     6. Una Parte può, in qualsiasi momento, risolvere o sospendere temporaneamente in tutto o in parte il presente Accordo, mediante preavviso per iscritto alla controparte di trenta giorni, per via diplomatica. La risoluzione o la sospensione del presente Accordo non pregiudica i cittadini in possesso di uno dei documenti emessi ai sensi dell'articolo 5 o i cittadini già ammessi ai sensi del presente Accordo.

 

     IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

 

Fatto a Roma e Ottawa, il giorno 11 del mese di dicembre 2020, a Roma, il giorno 20 del mese di gennaio del 2021, e a Toronto, il giorno 3 del mese di febbraio 2021, in due orginali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

 


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2022 (Comunicato pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2022, n. 252).