Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 15/11/2023 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria) |
Art. 2. Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche [...] |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2023 n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023) |
Art. 4. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport) |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2023, n. 20 (Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio) |
Art. 6. Modifica alla legge regionale 4 agosto 2023, n. 30 (Disciplina del Fondo regionale della transizione verde) |
Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 8. Norma di adeguamento automatico |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 1.5.33 - L.R. 15 novembre 2023, n. 43.
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale
(B.U. 16 novembre 2023, n. 61 Speciale)
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della
3. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 2 della
“i bis) i servizi infermieristici di cui al punto 5 dell’Allegato I del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022;
i ter) la continuità assistenziale secondo la previsione normativa di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 2 della
5. All’articolo 10 bis della
Art. 2. Modifica alla
1. Il comma 6 bis dell’articolo 2 della
Art. 3. Modifiche alla
1. L’articolo 10 della
2. L’articolo 22 della
3. L’articolo 25 della
Art. 4. Modifica alla
1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 5. Modifiche alla
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c bis) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo1 della
c ter) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023.”.
Art. 6. Modifica alla
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Norma di adeguamento automatico
1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.