§ 5.1.158 - L.R. 13 dicembre 2021, n. 58.
Disposizioni in materia sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/12/2021
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi
Art. 2.  (Case della comunità e assistenza domiciliare)
Art. 3.  Infermiere di famiglia
Art. 4.  Rapporto di lavoro dell’infermiere di famiglia/di comunità
Art. 5.  Servizio infermieristico territoriale regionale
Art. 6.  Direttore infermieristico
Art. 7.  Personale sanitario emergenza COVID – proroga termini contrattuali ed esenzione da prove selettive
Art. 8.  Ambito di applicazione delle previsioni per il personale emergenza COVID
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Regolamento
Art. 10 bis.  (Norma di rinvio)
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza


§ 5.1.158 - L.R. 13 dicembre 2021, n. 58. [1]

Disposizioni in materia sanitaria

(B.U. 16 dicembre 2021, n. 86)

 

Art. 1. Finalità e obiettivi

1. La presente legge si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) potenziare l’assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà e fronteggiare i problemi di salute dei cittadini;

b) rivedere il modello organizzativo distrettuale valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari per una maggior efficacia delle prestazioni in relazione alle necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, alla continuità della cura e alla comunicazione con gli utenti;

c) diminuire gli accessi in Pronto Soccorso, le degenze ospedaliere e le riammissioni, garantendo assistenza ai malati cronici o in fase acuta che non richiedono cure intensive o praticabili esclusivamente in ospedale, anche attraverso l’uso della telemedicina, quindi monitorarli con l’utilizzo di dispositivi medici certificati in grado di prevenire la patologia o l’acutizzarsi della stessa;

d) abbattere le liste di attesa delle visite di controllo e/o la necessità di affrontare lunghi viaggi per recarsi in Ospedale, con l’utilizzo del teleconsulto. Il paziente prenota una televisita al Cup, si collega attraverso la propria postazione personal computer, oppure tramite quella presente nell’ambulatorio infermieristico ed effettua una televisita.

 

     Art. 2. (Case della comunità e assistenza domiciliare)

1. In ogni distretto della salute, ai sensi del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale), il servizio sanitario regionale istituisce le Case della comunità previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR, in attuazione del modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale delineato dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).

2. Le Case della comunità sono il luogo di cura che, grazie ad un’equipe costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali, presenta un’offerta multi professionale, attraverso l’integrazione tra unità afferenti a materie e discipline diverse e il coordinamento tra gli aspetti sanitari e quelli sociali.

3. Nelle Case della comunità vengono erogati almeno i seguenti servizi e, comunque, nel rispetto dei servizi definiti obbligatori di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022:

a) cure primarie;

b) punto unico di accesso;

c) punto prelievo;

d) servizi diagnostici di base;

e) servizi ambulatoriali specialistici;

f) sistema integrato di prenotazione;

g) servizi di assistenza domiciliare di base;

h) integrazione con i servizi sociali;

i) percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria;

i bis) i servizi infermieristici di cui al punto 5 dell’Allegato I del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022;

i ter) la continuità assistenziale secondo la previsione normativa di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.

4. Le COT sono punti di facilitazione e governo dell’orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all’interno del distretto con la funzione di coordinare il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, favorendo la presa in carico della persona e il raccordo tra i professionisti e i servizi offerti nei diversi setting assistenziali e, comunque, nel rispetto della definizione delle stesse contenuta nel decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.

5. Le farmacie di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), operanti nei distretti territoriali della Regione Basilicata, svolgono le attività di cui alle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 17 ottobre 2019, ai sensi dei commi 403 e 406 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e ai sensi dei commi 461 e 462 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), così come di seguito elencate:

a) servizi cognitivi (monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica; riconciliazione della terapia farmacologica);

b) servizi di front-office (fascicolo sanitario elettronico – FSE);

c) servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza (telemedicina, partecipazione alle campagne di screening).

 

     Art. 3. Infermiere di famiglia

1. Nell’ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, intesi come servizi a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.

2. La Regione favorisce l’esercizio in forma associata dell’attività dei medici di cure primarie e degli infermieri di famiglia e comunità, preferibilmente attraverso l’erogazione delle relative prestazioni nelle case di comunità.

3. La Regione favorisce, nell’esercizio delle attività di cure primarie dei professionisti sanitari e dell’infermiere di famiglia e comunità e in relazione alle proprie competenze, l’utilizzo delle tecnologie informative per incrementare il ricorso alla telemedicina, al teleconsulto, al telemonitoraggio medico e assistenziale e alla teleriabilitazione, in sinergia con le farmacie, anche al fine di potenziare e migliorare la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, relativamente ai servizi e alle prestazioni di telemonitoraggio, i pazienti, in base alle loro patologie, sono dotati di apposite apparecchiature certificate come dispositivi medici, in grado di trasmettere i parametri vitali al software tramite una connessione internet o anche l’utilizzo di una connessione mobile cellulare e informare il personale sanitario se il decorso della malattia è corretto o se bisogna intervenire in base alla gravità del caso in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 17 dicembre 2020 e successive modifiche.

5. Ogni persona è dotata del proprio fascicolo sanitario elettronico che può essere consultato nel rispetto nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), a tutela dell’interessato. Il fascicolo viene arricchito con i dati rilevati dai dispositivi in uso dei pazienti cronici, nel rispetto delle disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012.

 

     Art. 4. Rapporto di lavoro dell’infermiere di famiglia/di comunità

1. Il rapporto di lavoro dell’infermiere di famiglia/di comunità con il Servizio Sanitario regionale è disciplinato da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro.

2. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario regionale procedono al reclutamento degli infermieri di famiglia/di comunità in numero tale da rispettare la proporzione di otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti.

3. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita con le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 9 della presente legge, nel limite degli stanziamenti stabiliti dal combinato disposto tra il comma 5, il comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e l’Allegato B del medesimo decreto.

 

     Art. 5. Servizio infermieristico territoriale regionale

1. Gli ambulatori infermieristici territoriali – Case della salute - e gli infermieri di famiglia costituiscono, nel loro insieme, il “servizio infermieristico territoriale regionale”, le cui modalità organizzative sono regolamentate con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.

 

     Art. 6. Direttore infermieristico

     [Abrogato]

 

     Art. 7. Personale sanitario emergenza COVID – proroga termini contrattuali ed esenzione da prove selettive

1. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di cui alla legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, in considerazione della grave carenza di personale in servizio e nell’ambito della spesa complessiva all’uopo prevista, provvedono alla proroga contrattuale dei rapporti di lavoro degli operatori sanitari assunti con contratto a tempo determinato per far fronte allo stato di emergenza sanitaria da Sars-CoV-2/COVID-19 fino ad una massimo complessivo di 36 mesi di servizio.

2. Nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale vigente e ove vi siano le condizioni previste dalle norme in vigore le aziende di cui al comma 1, allo scadere del limite massimo di proroga di 36 mesi dei contratti a tempo determinato, possono procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale interessato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 75 del 2017 e s.m.i. ed in particolare del comma 11 bis dell’art. 20.

3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 deve avvenire, comunque, nel rispetto dei tetti e delle percentuali per tipologia di lavoro e di spesa previsti dalle norme statali vigenti in materia ed in applicazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale.

4. Gli operatori sanitari e gli operatori tecnici specializzati autista di ambulanza, assunti con contratto a tempo determinato per far fronte allo stato di emergenza sanitaria da Sars-CoV-2/COVID-19 che partecipano ai concorsi unici regionali sono esentati dallo svolgimento di eventuali prove preselettive previste dai bandi di concorso ed accedono, di diritto, alle successive fasi concorsuali.

5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le spese previste trovano copertura sulle risorse trasferite dalla Regione alle aziende di cui all’art. 1 sui fondi ordinari relativi al Servizio sanitario regionale ed, eventualmente, sui fondi straordinari nazionali trasferiti per l’emergenza da Sars-CoV-2/COVID-19.

 

     Art. 8. Ambito di applicazione delle previsioni per il personale emergenza COVID

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 si applicano anche all’IRCCS CROB di Rionero in Vulture.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano al personale del Servizio sanitario regionale sia dell’Area Dirigenza che dell’Area Comparto.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Le attività relative agli ambulatori infermieristici territoriali - Case della salute, di cui all’articolo 2, all’infermiere di famiglia di cui all’articolo 4 e al direttore infermieristico di cui all’articolo 6 sono finanziate dall’A.S.P. e A.S.M. con apposito capitolo del fondo in dotazione, alimentato, per l’anno 2021 con le risorse di cui alla Missione 13, Programma 03, in particolare con i trasferimenti di cui al D.L. n. 34/2020, art.1 e per gli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sanitario così come previsto dal medesimo D.L. n. 34/2020.

 

     Art. 10. Regolamento

1. Per le modalità di attuazione della presente legge la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, approva un apposito regolamento per la disciplina di ogni ulteriore aspetto, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 10 bis. (Norma di rinvio)

1. Nell’applicazione della presente legge è assicurato il rispetto del comma 11 bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) delle lettere a) e b), del comma 268, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificatamente richiamati.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 15 novembre 2023, n. 43.