Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 16/07/2023 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Misure per la circolazione crediti fiscali |
Art. 3. Adempimenti |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 4.1.128 - L.R. 16 luglio 2023, n. 20.
Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio
(B.U. 21 luglio 2023 n. 42 Speciale)
Art. 1. Finalità
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del
Art. 2. Misure per la circolazione crediti fiscali
1. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al
a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;
b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della
c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della
c bis) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo1 della
c ter) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’articolo 2 del
2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del
3. Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l’acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art. 3. Adempimenti
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Basilicata disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell’articolo 2.
2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell’articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal
Art. 4. Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 della