§ 4.4.138 - L.R. 4 agosto 2023, n. 30.
Disciplina del Fondo regionale della Transizione Verde


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/08/2023
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Disciplina del fondo regionale per la transizione verde
Art. 3.  Rispetto della normativa comunitaria
Art. 4.  Attuazione degli interventi
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 4.4.138 - L.R. 4 agosto 2023, n. 30.

Disciplina del Fondo regionale della Transizione Verde

(B.U. 4 agosto 2023, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. Oggetto

1. La Regione, in applicazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 35/2022 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024), disciplina le misure di aiuti nonché le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2022/C 80/01 (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022).

 

     Art. 2. Disciplina del fondo regionale per la transizione verde

1. Il “Fondo regionale per la Transizione Verde” disciplina gli investimenti nella transizione energetica, ecologica, per l’efficientamento e il risparmio energetico.

2. Il Fondo ha la finalità di dare un sostegno al sistema produttivo regionale delle piccole e medie imprese mediante:

a) aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

b) aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali delle strutture aziendali;

c) aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia.

3. [Al fine di consentire che le misure di cui alle lettere a) e b) possano trovare immediata attuazione in modo equo, verde e prospero verso l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica, il Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile anche per aiuti volti a coprire costi a breve termine dell’energia elettrica usata come fattore produttivo] [1].

4. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi alle imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

     Art. 3. Rispetto della normativa comunitaria

1. Ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 12 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 31 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, in applicazione della normativa vigente.

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

4. Sono a carico della Direzione competente gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 e dall'art. 12 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31, relativamente alle misure di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. Attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di gestione del Fondo, le modalità applicative e le forme di aiuti di cui all’articolo 2.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari degli interventi di cui alla presente legge trovano idonea copertura a valere sul Fondo regionale istituito con l’art. 11 della legge regionale n. 35/2022.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 2023, n. 43.