Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 27/07/2023 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 24 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. |
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. |
Art. 4. Modifica all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. |
Art. 5. Modifica all’articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 6. Modifica all’articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 7. Modifica all’articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 8. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. |
Art. 9. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
Art. 10. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”. |
Art. 11. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”. |
Art. 12. Modifica all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”. |
Art. 13. Modifica all’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 14. Modifica all’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 15. Modifica all’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 4.4.171 - L.R. 27 luglio 2023, n. 16.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio.
(B.U. 31 luglio 2023, n. 101)
CAPO I
Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 1. Modifica all’articolo 24 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, è inserito il seguente: “3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell’assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della
1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell’articolo 5 della
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della
1. Alla lettera a) del numero 4) del primo comma dell’articolo 6 della
Art. 4. Modifica all’articolo 58 della
1. Al secondo comma dell’articolo 58 della
Art. 5. Modifica all’articolo 79 della
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 79 della
Art. 6. Modifica all’articolo 80 della
1. Al comma 2 dell’articolo 80 della
Art. 7. Modifica all’articolo 81 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 della
Art. 8. Modifica all’articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 9. Modifica all’articolo 3 della
ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bisdella
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 10. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è così sostituito: “6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:
a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;
b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul funzionamento dell’Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all’anno precedente.”
CAPO III
Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto
Art. 11. Modifica all’articolo 3 della
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della
CAPO IV
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 12. Modifica all’articolo 46 della
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
CAPO V
Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 13. Modifica all’articolo 45 ter della
1. Al comma 3 dell’articolo 45 ter della
Art. 14. Modifica all’articolo 45 quater della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 45 quater della
Art. 15. Modifica all’articolo 45 septies della
1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell’articolo 45 septies della
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.