Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 29/07/2022 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”. |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. |
Art. 5. Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...] |
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia [...] |
Art. 7. Modifiche all’articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 “Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”. |
Art. 9. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. |
Art. 10. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. |
Art. 11. Modifica all’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. |
Art. 12. Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”. |
Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”. |
Art. 15. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”. |
Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 4.1.164 - L.R. 29 luglio 2022, n. 19.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali.
(B.U. 3 agosto 2022, n. 93)
CAPO I
Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 3 dell’articolo 1, della
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Interventi regionali.
1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all’articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:
a) sino a un massimo dell’80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del
b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);
c) sino a un massimo dell’80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del
2. L’istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all’ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L’erogazione del contributo è disposta in una unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 4
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
a) dopo le parole: “I contributi deliberati dai comuni”, le parole: “e dalla Regione”, sono soppresse;
b) dopo le parole: “sono revocati e reintegrati”, le parole: “, per i comuni” sono soppresse;
c) dopo le parole: “
CAPO II
Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) al comma 4 le parole: “, sentita la competente commissione consiliare,” sono soppresse;
b) in fine al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare”;
c) al comma 9 le parole: “Entro il 28 febbraio di ogni anno,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio con cadenza biennale,”.
CAPO III
Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 5. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 45 octies della
1. Al comma 2 dell’articolo 45 octies della
a) la lettera c) è così sostituita:
“c) il direttore del segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, o suo delegato;”;
b) la lettera d) è abrogata;
c) la lettera e) è così sostituita:
“e) il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio, o suo delegato;”;
d) la lettera g) è così sostituita:
“g) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” o suo delegato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate ed alberi monumentali.”.
2. Alle modifiche ed integrazioni della composizione della Commissione regionale per il paesaggio come definite al comma 1 del presente articolo, si procede entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell’ambiente e di parchi regionali
Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al primo comma, in fine è aggiunto il seguente periodo: “L’iscrizione all’Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia.”;
b) alla lettera a) del secondo comma, le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia di geologia”;
c) alla lettera b) del secondo comma, le parole: “Giunta regionale del Veneto” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia di geologia”.
Art. 9. Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
“b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a).”.
Art. 10. Modifica all’articolo 5 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
“b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a).”.
Art. 11. Modifica all’articolo 28 della
1. Dopo il primo comma dell’articolo 28 della
“1 bis. In deroga al primo comma, sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall’articolo 121 del
Art. 12. Modifica alla
1. Al primo comma dell’articolo 9 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente: “d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un rappresentante delle associazioni espressione della pesca professionale.”;
b) alla lettera e) del comma 1, le parole: “da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica” sono sostituite dalle seguenti: “da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale delle Pro Loco di cui all’articolo 4 della
c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: “associazioni ittiche” sono aggiunte le seguenti: “con finalità sportiva o ricreativa”;
d) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: “g bis) da un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della
“b bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale delle Pro Loco di cui all’articolo 4 della
Art. 15. Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 5 dell’articolo 11 della
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità di ciascun ente Parco adeguano lo statuto e i regolamenti del proprio ente Parco a quanto previsto dalla
3. Le modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi degli enti parco disposte dalla presente legge decorrono a partire dal rinnovo dei suddetti organi.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della