§ 6.1.442 - L.R. 7 novembre 2022, n. 37.
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:07/11/2022
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Aumento della tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 52/2006
Art. 2.  Riduzioni. Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 52/2006
Art. 3.  Norma finanziaria. Modifiche all’ articolo 1 quater della l.r. 52/2006
Art. 4.  Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2003
Art. 5.  Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003
Art. 6.  Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003
Art. 7.  Sospensioni dell’obbligo tributario. Modifiche all’articolo 8 quater della l.r. 49/2003
Art. 8.  Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati. Inserimento dell’ articolo 8 quinquies nella l.r. 49/2003
Art. 9.  Norma di copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2003
Art. 10.  Relazione annuale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2003
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 6.1.442 - L.R. 7 novembre 2022, n. 37.

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003.

(B.U. 9 novembre 2022, n. 55)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l’articolo 24, comma 1;

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);

Considerato quanto segue:

1. Per quanto attiene ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 53, commi 5 ter e 5 quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dell’articolo 1, comma 8 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è necessario riallineare il tariffario della tassa automobilistica regionale in quanto dette disposizioni, operando una traslazione della soggettività passiva dal proprietario all'utilizzatore del veicolo a noleggio, con conseguente attribuzione del gettito alle regioni di residenza degli utilizzatori, hanno determinato il venir meno dell'efficacia dell'agevolazione fiscale attivata a suo tempo dalla Regione Toscana volta a favorire l'attrazione ed il mantenimento delle attività di noleggio dei veicoli sul territorio regionale;

2. Per semplificare il procedimento amministrativo, sia per l’amministrazione regionale, sia per le imprese autorizzate al commercio di veicoli consegnati per la rivendita, si ritiene opportuno automatizzare il processo di attivazione delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita e di quelli venduti o radiati, nonché sopprimere il diritto fisso per l’attivazione di tali sospensioni;

3. In continuità con la legge regionale 21 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane), è opportuno, nella prospettiva di mostrare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei minori trapiantati e delle loro famiglie, modificare la l.r. 49/2003 mediante l’introduzione di una specifica esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle famiglie che abbiano al loro interno un minore soggetto a trapianto;

4. L’articolo 24 del d.lgs. 504/1992 stabilisce la data del 10 novembre come termine ultimo entro il quale la Regione può, con legge, variare l’importo della tassa automobilistica;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale

 

Art. 1. Aumento della tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 52/2006

1. Il comma 2 ter dell’articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è abrogato dal 1° gennaio 2023.

 

     Art. 2. Riduzioni. Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. I commi da 2 bis a 2 quinquies 2, e da 2 sexies a 2 novies dell’articolo 1 bis della l.r. 52/2006 sono abrogati dal 1° gennaio 2023.

 

     Art. 3. Norma finanziaria. Modifiche all’ articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“1 sexies. Le maggiori entrate derivanti da quanto disposto con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 37 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003), sono complessivamente stimate in euro 9.200.000,00 annui a partire dal 2023 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” della parte entrata del bilancio regionale.”.

 

CAPO II

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali

 

     Art. 4. Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2003

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è aggiunta la seguente:

“f bis) i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati, di cui all’articolo 8 quinquies.”.

 

     Art. 5. Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2003, le parole: “e) ed f),” sono sostituite dalle seguenti: “e), f), f bis)”.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 49/2003, dopo le parole: “persone disabili” sono aggiunte le seguenti: “o minori trapiantati”.

3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 49/2003, dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 5, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “e dall’articolo 8 quinquies”.

 

     Art. 6. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 49/2003, dopo la prima occorrenza della parola: “trasporto,” sono inserite le seguenti: “o automediche”.

 

     Art. 7. Sospensioni dell’obbligo tributario. Modifiche all’articolo 8 quater della l.r. 49/2003

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 quater della l.r. 49/2003 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 1 entro i termini di cui all’articolo 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 del medesimo articolo 5.

2 ter. A far data dal 1° gennaio 2023 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982 convertito dalla l. 53/1983.”.

 

     Art. 8. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati. Inserimento dell’ articolo 8 quinquies nella l.r. 49/2003

1. Dopo l’articolo 8 quater della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“Art. 8 quinquies. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.

2. L’esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) il minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche risulti fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;

b) il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;

c) la cilindrata degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del d.lgs. 285/1992, non ecceda i 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, i 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e che la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.

3. Per ogni minore, l’esenzione è limitata ad un unico veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. L’esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno, in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.

5. L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:

a) cessazione della circolazione;

b) trasferimento della proprietà;

c) perdita di possesso per furto.

8. L’istanza di trasferimento di cui al comma 7 è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al medesimo comma 7, lettere a), b), c). L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età.”.

 

     Art. 9. Norma di copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le minori entrate di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies sono stimate in euro 245.000,00 per l’anno 2023 ed euro 203.000,00 per ciascuno degli anni successivi; ad esse si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 52/2006 con la legge regionale 7 novembre 2022, n. 37 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003), come quantificate ai sensi dell'articolo 1 quater, comma 1 sexies, della medesima l.r. 52/2006.”.

 

     Art. 10. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2003, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8, 8 quinquies”.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.