Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/05/2001 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121 |
Art. 1 bis. (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). |
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni |
Art. 3. Clausola finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.29388 - D.L. 3 maggio 2001, n. 157 [1] .
Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate
(G.U. 4 maggio 2001, n. 102)
Art. 1. Integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 43-bis della
"Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del
3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
2. Sono abrogati l'articolo 23 del
Art. 1 bis. (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). [3]
1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della
3. All'articolo 5 della
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della
3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della
Art. 3. Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della
2. Il Ministro dell'economia e della finanza è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [6]
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.