§ 98.1.29388 - D.L. 3 maggio 2001, n. 157 .
Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate


Settore:Normativa nazionale
Data:03/05/2001
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121
Art. 1 bis.  (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare).
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
Art. 3.  Clausola finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.29388 - D.L. 3 maggio 2001, n. 157 [1] .

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

(G.U. 4 maggio 2001, n. 102)

 

     Art. 1. Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121

     1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

     "Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

     2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

     3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".

     2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86. [2]

 

          Art. 1 bis. (Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare). [3]

     1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

     1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".

     2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: "ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".

     3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

     3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.".

     3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001. [4]

 

          Art. 3. Clausola finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge. [5]

     2. Il Ministro dell'economia e della finanza è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [6]

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 luglio 2001, n. 250.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.