§ 97.2.80 - D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:05/08/2022
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità competenti e autorità veterinaria centrale
Art. 4.  Competenze e responsabilità
Art. 5.  Registrazione
Art. 6.  Riconoscimento
Art. 7.  Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN
Art. 8.  Documentazione
Art. 9.  Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi
Art. 10.  Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni
Art. 11.  Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi
Art. 12.  Fornitori di mezzi di identificazione
Art. 13.  Compiti dei responsabili dei macelli
Art. 14.  Controlli veterinari
Art. 15.  Azioni in caso non conformità
Art. 16.  Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività
Art. 17.  Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6
Art. 18.  Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9
Art. 19.  Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 10, 11, 12 e 13
Art. 20.  Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16
Art. 21.  Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R
Art. 22.  Abrogazioni
Art. 23.  Disposizioni di attuazione transitorie e finali
Art. 24.  Formazione
Art. 25.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 97.2.80 - D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134.

Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

(G.U. 12 settembre 2022, n. 213)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 31;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p);

     Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e in particolare gli articoli 268 e 269;

     Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

     Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

     Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e in particolare l'articolo 18 che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonchè alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;

     Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017, e in particolare l'articolo 13, comma 3;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, e in particolare l'articolo 5, comma 12;

     Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 1;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

     Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali di specie bovina e suina, e in particolare l'articolo 12;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in particolare gli articoli 38, comma 2, e 76;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

     Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica l'articolo 491-bis del codice penale;

     Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533;

     Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 21 dicembre 2021, concernente gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

     Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto il documento recante indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali, sancito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 125/CSR);

     Sentite le associazioni di categoria;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», in attuazione della parte IV «Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti» del regolamento (UE) n. 2016/429, di seguito denominato «regolamento», nonchè misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento.

     2. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo riguardano i seguenti ambiti:

     a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;

     b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;

     c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale, di seguito denominata «BDN», e tracciabilità degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b).

     3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalità di:

     a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;

     b) garantire, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato;

     c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento;

     d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

     e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;

     f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;

     g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:

     a) sistema I&R: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto;

     b) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;

     c) certificato di identità digitale: il certificato elettronico di abilitazione per l'accesso alla BDN;

     d) attività: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento, e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico;

     e) allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico;

     f) allevamento familiare: attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti;

     g) centro di raccolta: stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea;

     h) stalla di transito per ungulati: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;

     i) stabilimento per il ricovero collettivo di equini: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;

     l) pascolo: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti;

     m) fiere, mostre e mercati per ungulati o pollame: attività per la stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e stabilimenti per fini commerciali o espositivi;

     n) mezzi di identificazione: mezzi autorizzati dal Ministero della salute per l'identificazione degli animali;

     o) fornitore dei mezzi di identificazione degli animali: la persona fisica o giuridica autorizzata alla fornitura e distribuzione dei mezzi di identificazione e inserita nell'elenco di cui all'articolo 12;

     p) Autorità competente: il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, di seguito denominate «ASL», e, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

     q) manuale operativo: il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1;

     r) capannone: locale o recinto di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di pollame o di volatili in cattività oppure un insieme di animali;

     s) insieme di animali: l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività, le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalità previste dal manuale operativo;

     t) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato con le modalità di cui al manuale operativo;

     u) organismo di rilascio: l'organismo delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, autorizzato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/429, per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nel manuale operativo;

     v) macello: come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

     z) Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di seguito denominato «SINAC»: sezione della BDN in cui sono registrate le informazioni inerenti agli animali da compagnia, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3;

     aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento di animali delle specie di cui all'allegato I del regolamento, come descritti nel manuale operativo;

     bb) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;

     cc) CSN: il Centro servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di cui si avvale il Ministero della salute per l'identificazione e registrazione degli animali.

     2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione.

     3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 16, comma 3, come descritti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e nel manuale operativo, sono:

     a) gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti;

     b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia;

     c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

     d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa;

     e) i posti di controllo;

     f) gli stabilimenti con status confinato;

     g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale;

     h) gli stabilimenti di materiale germinale;

     i) gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

 

     Art. 3. Autorità competenti e autorità veterinaria centrale

     1. Il Ministero della salute si avvale del CSN per la gestione tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonchè per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonchè per la trasmissione informatica dei relativi dati.

     2. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonchè all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

     3. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed è responsabile del coordinamento delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R in conformità al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonchè al regolamento (UE) n. 2017/625, e al presente decreto.

     4. Il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al Ministero della salute tramite BDN.

     5. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

 

     Art. 4. Competenze e responsabilità

     1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti:

     a) l'operatore e il trasportatore, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

     b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12;

     c) il responsabile del macello, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13;

     d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;

     e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita;

     f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia;

     g) le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;

     h) le autorità delle ASL competenti per:

     1) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 13;

     2) i controlli di cui all'articolo 14;

     3) la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformità;

     i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualità di autorità zootecnica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;

     l) il CSN per la gestione tecnica della BDN;

     m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;

     n) il Ministero della salute per il tramite della competente direzione generale per:

     1) l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN;

     2) il coordinamento delle attività dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;

     3) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto;

     4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.

 

     Art. 5. Registrazione

     1. Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonchè quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, assolvono agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento, e quelli previsti dal presente decreto con le modalità e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza in conformità agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli operatori richiedono la registrazione in BDN, con le modalità previste nel manuale operativo.

     3. La ASL, ai fine della registrazione di cui al comma 1, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attività.

     4. Sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui al comma 1:

     a) le abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento;

     b) gli stabilimenti di cui agli articoli 85 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;

     c) gli operatori di cui agli articoli 91 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;

     d) i parchi individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tranne che per le competenze di registrazione delle strutture in cui sono detenuti, anche temporaneamente, gli animali dopo il prelievo dal parco sino alla loro movimentazione verso altri stabilimenti;

     e) gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037.

     5. L'operatore registrato ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attività:

     a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attività;

     b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento;

     c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività registrate, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni, con le modalità indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7;

     d) per gli operatori delle stalle di transito la permanenza di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni assicurandone il trasferimento ad altra attività non di sua proprietà entro tale termine.

     6. Con le modalità di cui al manuale operativo, al fine della registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione di congruità ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.

     7. Le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

 

     Art. 6. Riconoscimento

     1. L'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento, prima di iniziare la propria attività, presenta istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento, e con le modalità di cui al manuale operativo ed inizia la propria attività solo dopo che il riconoscimento è stato approvato e registrato in BDN.

     2. I requisiti prescrittivi per ciascuna tipologia di stabilimento sono descritti negli atti delegati e di esecuzione del regolamento e, in particolare:

     a) nel regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, per:

     1) gli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame che ricevono animali da un altro Stato dell'Unione europea o da cui tali animali sono mossi verso un altro Stato dell'Unione europea;

     2) gli incubatoi da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno sono mossi in un altro Stato dell'Unione europea;

     3) gli stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato dell'Unione europea;

     4) i posti di controllo;

     5) gli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati da cui tali animali devono essere spostati all'interno dello stesso Stato o in un altro Stato dell'Unione europea;

     6) gli stabilimenti con status confinato da cui gli animali terrestri sono spostati all'interno di uno Stato dell'Unione europea o in altro Stato dell'Unione europea;

     7) i centri di raccolta e i rifugi di cani gatti e furetti da cui gli animali sono spostati in un altro Stato dell'Unione europea;

     8) gli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale da cui tali animali sono movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea;

     b) nei regolamenti delegati (UE) nn. 2020/686 e 2020/689, per gli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale è spostato in un altro Stato membro;

     c) nel regolamento delegato (UE) n. 2020/691, per i trasportatori e gli stabilimenti di acquacoltura, inclusi quelli di quarantena per animali di acquacoltura;

     d) negli eventuali altri atti delegati adottati ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3 e 176 paragrafo 4 del regolamento, per qualsiasi altro tipo di stabilimento che debba essere riconosciuto.

     3. La ASL:

     a) valuta la richiesta di riconoscimento;

     b) effettua una visita in loco di cui agli articoli 99, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2, del regolamento;

     c) verifica che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento, e relativi atti delegati e di esecuzione;

     d) se i requisiti sono soddisfatti, approva il riconoscimento e registra in BDN l'attività a cui associa il numero di riconoscimento unico con le modalità di cui al manuale operativo;

     e) alle condizioni e con i limiti temporali previsti dagli articoli 99, paragrafi 4 e 5, e 183, paragrafi 4 e 5, del regolamento, può rilasciare un riconoscimento condizionato;

     f) riesamina, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento, i riconoscimenti rilasciati;

     g) sospende o revoca il riconoscimento, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 2, e 184, paragrafo 2, del regolamento;

     h) dopo la sospensione o revoca, può concedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 100, paragrafo 3, e 184, paragrafo 3, del regolamento.

     4. In deroga al comma 1, sono esentati dall'obbligo di presentare domanda di riconoscimento gli operatori degli stabilimenti di cui:

     a) all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento;

     b) all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;

     c) all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento;

     d) all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2020/691;

     5. L'operatore dello stabilimento che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attività:

     a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attività;

     b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e delle garanzie specifiche di sussistenza dei requisiti pertinenti di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento;

     c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività riconosciute, inserendo in BDN le informazioni entro sette giorni dalle variazioni con le modalità indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7.

     6. Le spese relative ai riconoscimenti sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

 

     Art. 7. Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN

     1. Il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, è contenuto nella BDN e comprende:

     a) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori, registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento;

     b) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181, paragrafo 1, del regolamento.

     2. L'operatore deve garantire la veridicità e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalità previsti dal presente decreto e dal manuale operativo. Le dichiarazioni dell'operatore sono rese con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     3. La ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo.

     4. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalità consultazione, alle forze di polizia.

     5. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorità competenti è effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

     6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente direzione generale, assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.

     7. Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'età di trentacinque anni per gli equini, i camelidi e i bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.

     8. È istituito con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     9. Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle più opportune misure per il sistema I&R.

     10. Nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002.

 

     Art. 8. Documentazione

     1. L'operatore degli stabilimenti diversi da quelli di materiale germinale è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 102 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni dalla data di emissione.

     2. L'operatore degli stabilimenti di materiale germinale è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 103 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.

     3. Il trasportatore è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 104, 106, 188 e 189 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.

     4. L'operatore che procede ad operazioni di raccolta di cui all'articolo 90 del regolamento è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 105 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.

     5. L'operatore degli stabilimenti di acquacoltura è tenuto all'obbligo della conservazione della documentazione previsto dagli articoli 186, 187, 188 e 189 del regolamento, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.

     6. In deroga ai commi da 1 a 5, sono esentati dall'obbligo di conservare la documentazione:

     a) gli operatori e i trasportatori per cui tali informazioni sono presenti ed aggiornate in BDN;

     b) gli operatori degli stabilimenti e i trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti, ai sensi degli articoli 103, paragrafo 2, e 104, paragrafo 2, 105, paragrafo 2, 186, paragrafo 2, 188, paragrafo 2, e 190 del regolamento;

     c) gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037;

     d) i trasportatori di animali acquatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2037.

     7. L'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalità indicate nel manuale operativo. L'operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall'evento:

     a) a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita;

     b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è effettuata.

     8. In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

     9. La ASL, nei casi previsti dalla specifica regolamentazione, effettua la validazione del documento di accompagnamento e compila la sezione inerente alle attestazioni sanitarie.

 

     Art. 9. Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi

     1. L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo.

     2. Le deroghe alle modalità di identificazione degli animali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, potranno essere autorizzate con le modalità di cui al manuale operativo.

     3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminali e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.

     4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui al comma 1, deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalità indicate nel regolamento e nel manuale operativo, nonchè nel decreto previsto dall'articolo 16, comma 3.

     5. L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonchè alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

     6. L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino.

     7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso è previsto dal regolamento, con le modalità e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo.

     8. In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.

     9. La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento è registrato entro sette giorni dalla verifica di identità.

     10. L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonchè agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.

     11. Alle condizioni, con i tempi e con le modalità riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilità o smarrimento del documento unico di identificazione a vita di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.

     12. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinchè tali animali siano identificati individualmente conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e con le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3.

     13. L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario, con le modalità indicate nel manuale operativo.

     14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il censimento annuale con le modalità indicate nel manuale operativo.

 

     Art. 10. Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni

     1. Gli animali provenienti o destinati ad altro Stato dell'Unione europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di ungulati e pollame oggetto di scambi tra Stati dell'Unione europea possono essere effettuati anche tramite il passaggio in centri di raccolta, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto, con le modalità e i tempi di cui agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688.

     3. Gli ungulati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea mantengono il codice di identificazione di origine dell'animale e, per le specie animali per cui è previsto, il documento di identificazione individuale rilasciato in conformità alla normativa dell'Unione europea.

     4. L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di animali provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in BDN entro sette giorni dall'arrivo con le modalità stabilite dal manuale operativo.

     5. L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o di pollame provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ad eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di cui al comma 4, prima di ulteriori movimentazioni ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302. Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento.

     6. L'operatore dello stabilimento di ingresso di ungulati provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e, per gli equini, all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento, provvede ad identificare e registrare ciascun animale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con le modalità stabilite dal manuale operativo.

     7. Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori:

     a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza;

     b) di equini detenuti ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali o ai fini riproduttivi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'avvenuto ingresso con le modalità di cui al manuale operativo.

     8. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali diversi dagli ungulati provenienti da Paesi terzi provvede, entro sette giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare gli animali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo.

 

     Art. 11. Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi

     1. Le tipologie dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi sono autorizzate per ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari.

     2. I mezzi di identificazione di cui al comma 1, possono essere immessi sul mercato ed applicati agli animali solo se prodotti e distribuiti da fornitori ufficiali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

     3. Il fornitore di mezzi di identificazione richiede l'autorizzazione al Ministero della salute per la produzione, fornitura e distribuzione, includendo la certificazione di conformità International Committee for Animal Recording, di seguito denominata «ICAR», per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione, come indicato nel manuale operativo.

     4. I mezzi di identificazione applicati con le modalità previste nel manuale operativo per le diverse specie, riportano, in maniera leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo stabilimento di nascita. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN.

     5. L'operatore deve garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che può essere concessa solo se è garantita la tracciabilità dell'animale.

     6. La ASL competente sullo stabilimento autorizza la sostituzione dei mezzi di identificazione solo se non è compromessa la tracciabilità degli animali. La sostituzione autorizzata viene registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la completa rintracciabilità.

     7. L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da lui detenuti provvede alla custodia dei corpi con i mezzi di identificazione ai fini del loro smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

     8. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi di animali o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o in un impianto di incenerimento a bassa capacità di cui all'Allegato III, Capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 142/2011, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.

 

     Art. 12. Fornitori di mezzi di identificazione

     1. Il fornitore di mezzi di identificazione, prima di iniziare la propria attività di produzione, fornitura o distribuzione, richiede alla competente Direzione generale del Ministero della salute, con le modalità indicate nel manuale operativo, di essere registrato in BDN nell'elenco ufficiale dei fornitori ed inizia la propria attività solo dopo tale registrazione.

     2. Il fornitore di mezzi di identificazione iscritto all'elenco di cui al comma 1, deve garantire per la sua attività:

     a) l'acquisizione preventiva delle autorizzazioni e certificazioni;

     b) la trasmissione delle comunicazioni previste per la produzione, fornitura o distribuzione dei mezzi di identificazione;

     c) il rispetto degli obblighi del regolamento e la sussistenza dei requisiti pertinenti;

     d) la conformità al presente decreto e al suo manuale operativo dei mezzi di identificazione che produce, fornisce o distribuisce;

     e) la comunicazione preventiva alla competente Direzione generale del Ministero della salute delle modifiche, integrazioni e cessazione dell'attività registrata, in modo da consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;

     f) la denuncia alle forze dell'ordine e la comunicazione alla ASL territorialmente competente di furto o smarrimento dei mezzi di identificazione entro quarantotto ore dalla scoperta del furto o dello smarrimento. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla denuncia;

     g) la comunicazione alle forze dell'ordine e alla ASL territorialmente competente del ritrovamento dei mezzi di identificazione oggetto di furto o di smarrimento entro quarantotto ore dal ritrovamento stesso. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla comunicazione di ritrovamento;

     h) la registrazione in BDN dell'elenco dei mezzi di identificazione forniti a ciascuna attività.

     3. La competente Direzione generale del Ministero della salute monitora il lavoro dei fornitori di mezzi di identificazione anche attraverso l'attività di controllo delle ASL e delle altre autorità competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di cui al comma 2, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, può sospendere o revocare la registrazione dall'elenco ufficiale dei fornitori.

     4. Il fornitore, la cui iscrizione all'elenco è stata revocata non può chiedere una nuova registrazione di cui al comma 1, per i successivi cinque anni.

     5. La competente Direzione generale del Ministero della salute ha la facoltà di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonchè richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte.

     6. Il fornitore, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'Allegato I, Parte A, del regolamento, deve garantire la tracciabilità dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati, con le modalità previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

 

     Art. 13. Compiti dei responsabili dei macelli

     1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'Allegato II, Sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004, e provvede, in particolare:

     a) alla verifica dell'identificazione degli animali da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sui documenti di identificazione con quelle registrate in BDN;

     b) alla verifica che l'animale risulti idoneo alla macellazione, verificando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta;

     c) al recupero e alla custodia, previo taglio dei marchi auricolari, dei mezzi di identificazione degli animali macellati, inclusi quelli elettronici, sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

     d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie per cui essi sono previsti dal regolamento e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla distruzione degli stessi documenti nello stesso giorno in cui gli animali sono stati macellati.

     2. Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato è un transponder iniettabile che non può essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente il transponder non idoneo al consumo umano, conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.

     3. Il responsabile del macello provvede affinchè gli animali idonei alla macellazione siano macellati, nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 132 del regolamento, e dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni più restrittive.

     4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalità di cui al manuale operativo.

     5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli animali macellati.

 

     Art. 14. Controlli veterinari

     1. La ASL territorialmente competente programma ed effettua controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE n. 2017/625, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalità di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attività e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE n. 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza.

     2. La ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione del controllo stesso.

     3. Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata cessazione dell'attività.

 

     Art. 15. Azioni in caso non conformità

     1. Nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, l'autorità competente valuta la conformità alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625.

     2. Se il caso di non conformità è accertato, l'autorità competente:

     a) intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;

     b) adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare.

     3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, le autorità competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure:

     a) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione;

     b) blocco immediato dei movimenti dall'attività dell'operatore dei soli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformità rilevate;

     c) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione è superiore al 20 per cento. Per le attività che detengono non più di dieci animali, la misura si applica se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti;

     d) sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se disporne l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore così come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso;

     e) sospensione delle movimentazioni da o verso l'attività dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformità risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per più volte in un anno di una stessa tipologia di non conformità agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilità degli animali.

     4. Le stesse misure di cui al comma 3, possono essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attività dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicità e completezza dei dati trasmessi in BDN.

     5. Nel caso in cui è accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia più possibile determinare la tracciabilità di uno o più animali presenti nell'attività dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attività dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d).

     6. L'operatore, la cui attività è stata revocata dalla ASL territorialmente competente, non può chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attività per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica.

     7. In caso di sequestro amministrativo, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. È inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.

 

     Art. 16. Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività

     1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3.

     2. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalità e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3.

     3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti.

     4. È istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

 

     Art. 17. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN previsto dall'articolo 5, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 7.500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando il riconoscimento è stato sospeso o revocato.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività previsto all'articolo 5, comma 5, lettera c), e all'articolo 6, comma 5, lettera e), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascuna informazione che non è stata comunicata nei tempi previsti.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stalle di transito che detiene ungulati per un tempo superiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione è applicata:

     a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

     b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.

 

     Art. 18. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di conservazione della documentazione prevista all'articolo 8, commi da 1 a 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascun documento non conforme.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che non adempie all'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'articolo 8, comma 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che entro sette giorni non annulla in BDN il documento di accompagnamento informatizzato di cui all'articolo 8, comma 7, se la relativa movimentazione non è effettuata, oppure non rettifica in BDN le informazioni errate inerenti al movimento in uscita, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi nella dichiarazione di nascita degli equini, se è comunque garantita la rintracciabilità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. La sanzione è applicata:

     a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

     b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi e le mancate dichiarazioni di nascita degli equini, se è impossibile l'identificazione e la rintracciabilità dell'animale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. La sanzione è applicata:

     a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

     b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per le irregolarità relative a ciascun documento o a ciascun evento non comunicato.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea che non identifica tali animali ai sensi dell'articolo 9, comma 12, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun animale non identificato.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all'articolo 9, comma 13, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall'articolo 9, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.

 

     Art. 19. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 10, 11, 12 e 13

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni previsti all'articolo 10, commi da 1 a 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. La sanzione è applicata:

     a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

     b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua operazioni di raccolta di ungulati o pollame diretti o provenienti da altri Stati dell'Unione europea in uno stabilimento diverso da un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. La sanzione è applicata:

     a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

     b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che rimuove, modifica o sostituisce senza autorizzazione i mezzi di identificazione degli animali violando l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 5, oltre all'applicazione delle misure di cui all'articolo 15, comma 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun animale.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali e il responsabile dello stabilimento o impianto di incenerimento che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, per la custodia e lo smaltimento dei mezzi di identificazione degli animali deceduti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun mezzo di identificazione non custodito dall'operatore o non distrutto.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di mezzi di identificazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, di iscrizione all'elenco ministeriale e di autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni e registrazioni di pertinenza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 12.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non rende disponibile il documento di identificazione individuale nei casi in cui è previsto dal regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 300 euro a 3.000 euro per ciascun animale.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che modifica o falsifica il documento di identificazione individuale previsto dal regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro per ciascun documento modificato o falsificato.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non adempie agli obblighi inerenti alla gestione del sistema I&R previsti all'articolo 13, commi 1 e 4, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna inadempienza.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non procede alla macellazione nei tempi di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 450 euro a 4.500 euro per ciascuna inadempienza.

 

     Art. 20. Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro, per ciascuna irregolarità.

 

     Art. 21. Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R

     1. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

     2. Le autorità di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

     3. Per la graduazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge, considera la natura della non conformità e le eventuali precedenti infrazioni al sistema I&R.

     4. Alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

     5. Le sanzioni di cui al comma 1, ove irrogate dalle amministrazioni centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato.

     6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

 

     Art. 22. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:

     a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

     b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

     d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760, e del regolamento (CE) n. 2000/1825, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonchè all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

     e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

     g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE, relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

     h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

     i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;

     l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici;

     m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008, inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE, sui metodi di identificazione degli equidi, nonchè alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;

     n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto.

     3. Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

 

     Art. 23. Disposizioni di attuazione transitorie e finali

     1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.

     3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), può essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8.

     4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento stesso.

     5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1 [1].

     5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN [2].

     6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 [3].

     7. Le regioni e province autonome possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal presente decreto a condizione che le stesse:

     a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel regolamento e nel presente decreto;

     b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualità e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale;

     c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.

 

     Art. 24. Formazione

     1. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.

     2. Le spese di partecipazione degli eventi formativi di cui al comma 1 sono a carico degli operatori.

 

     Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 31 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[2] Comma inserito dall'art. 31 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[3] Comma così modificato dall'art. 31 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.