§ 17.2.419 - Ordinanza 13 agosto 2021, n. 120.
Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:13/08/2021
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Contributi a favore dei soggetti pubblici, privati ed attività economiche e produttive
Art. 2.  Assegnazione risorse finanziarie
Art. 3.  Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Art. 4.  Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi per il patrimonio privato
Art. 5.  Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi per il patrimonio pubblico
Art. 6.  Determinazione dei costi ammissibili a contributo
Art. 7.  Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione
Art. 8.  Istruttoria delle domande di contributo per il patrimonio privato ed attività economiche e produttive
Art. 9.  Concessione dei contributi per il patrimonio pubblico
Art. 10.  Erogazione dei contributi
Art. 11.  Esecuzione lavori, verifiche e controlli
Art. 12.  Norma finanziaria
Art. 13.  Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 51 del 2018
Art. 14.  Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021
Art. 15.  Norme finali
Art. 16.  Dichiarazione d'urgenza ed efficacia


§ 17.2.419 - Ordinanza 13 agosto 2021, n. 120.

Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021.

(G.U. 14 marzo 2022, n. 61)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto l'art. 38 «Rimodulazione delle funzioni commissariali» del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, «decreto Sisma»);

     Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, che all'art. 57 «disposizioni in materia di eventi sismici», comma 3-octies, prevede che:

     al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonchè gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

     Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 437 del 16 febbraio 2017 «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017» e n. 441 del 21 marzo 2017 «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017» con le quali sono state avviate le procedure di rilevamento danni per i territori non ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

     Richiamato l'art. 12 dell'ordinanza commissariale del 23 dicembre 2020, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene avviata la ricognizione dei danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Dato atto che le Regioni Abruzzo e Marche hanno comunicato le risultanze delle ricognizioni di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 111/2020 e rispettivamente euro 125.633.885,18 ed euro 29.015.823,29;

     Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

     Ritenuto, altresì, di procedere alla copertura integrale del fabbisogno al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, ed al finanziamento delle opere pubbliche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

     Vista l'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante «Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici»;

     Ritenuto opportuno estendere le fattispecie previste dal comma 7 dell'art. 2 della citata ordinanza n. 51 anche ai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo;

     Vista l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati»;

     Ritenuto di dover introdurre alcune previsioni correttive e integrative dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi che sono emersi nella prima fase applicativa della nuova disciplina;

     Ritenuto, in particolare, di dover intervenire sui seguenti punti dell'ordinanza n. 116 del 2021: a) sull'art. 6, comma 7, e sull'allegato, al fine di assicurare un incremento minimo del contributo (pari al 15 per cento) nel caso di edifici ricompresi in vincoli paesaggistici «specifici» necessitanti di interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali il testo vigente dell'ordinanza n. 116 del 2021 non prevede alcun incremento, avendo limitato le maggiorazioni ai soli interventi di conservazione e restauro; b) sull'art. 7, al fine di correggere un errore materiale nel rinvio alle tabelle allegate; c) sull'art. 13, al fine di aggiungere un regime di prima applicazione volto a consentire ai privati che non rientrano nel regime transitorio (non avendo ancora presentato la domanda di contributo al 1° giugno 2021), in relazione a interventi su edifici realizzati in epoca successiva al 1945 e ricadenti nel perimetro di un vincolo paesaggistico, per i quali il nuovo regime non prevede alcun incremento, di poter continuare a beneficiare del regime antevigente, che consentiva in ogni caso un incremento automatico e indifferenziato del 10 per cento del contributo di base, a condizione di presentare la domanda di contributo entro il 31 dicembre 2021;

     Ravvisata l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Contributi a favore dei soggetti pubblici, privati ed attività economiche e produttive

     1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione regionali provvedono all'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive con le modalità stabilite nella presente ordinanza.

 

     Art. 2. Assegnazione risorse finanziarie

     1. Per le finalità previste dalla presente ordinanza ed in relazione al censimento dei danni di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 111/2020, si procede all'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili pari a 100 milioni di euro come di seguito:

     a) 80 milioni di euro in favore della Regione Abruzzo;

     b) 20 milioni di euro in favore della Regione Marche;

     2. Le eventuali economie derivanti dai minori costi dei singoli interventi privati, ovvero dai ribassi d'asta degli interventi pubblici, possono essere utilizzate dagli Uffici speciali per la completa soddisfazione dei fabbisogni espressi dagli enti pubblici nell'ambito del censimento di cui all'art. 12 ordinanza n. 111/2020.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

     1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono finalizzate a disciplinare gli interventi sul patrimonio pubblico e privato, danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, nonchè le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi.

     2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza gli enti (regioni, comuni, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica, ATO - Servizio idrico integrato) competenti sui territori dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per l'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.

     3. Possono, inoltre, beneficiare dei citati contributi:

     a. i soggetti privati proprietari, locatari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscono ai proprietari delle abitazioni danneggiate o distrutte, ivi compresi i familiari (parenti o affini fino al primo grado, il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76) che si sostituiscono ai proprietari;

     b. le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in esercizio alla data dell'evento ed ubicate in edifici danneggiati. Nei benefici contributivi rientrano anche le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonchè gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eccezionali eventi meteorologici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici danneggiati;

     c. le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati;

     d. i proprietari di immobili distrutti o danneggiati che alla data degli eccezionali eventi meteorologici risultavano utilizzati ad attività di impresa sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi;

     e. le imprese o i privati proprietari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati;

     f. i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo, nonchè i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;

     g. i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva.

     4. Relativamente alle attività economiche e produttive, i richiedenti devono dimostrare che all'epoca dell'evento calamitoso erano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti ordinanze del Commissario straordinario.

     5. I benefici della presente ordinanza non si applicano a:

     a. immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonchè tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni.

     b. ruderi o edifici collabenti per i quali si applicano esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia.

 

     Art. 4. Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi per il patrimonio privato

     1. Sono ammissibili a contributo i costi relativi agli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati appartenenti a persone fisiche e giuridiche danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, fatta eccezione per le seguenti tipologie:

     a. pertinenze, ancorchè distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come unità strutturalmente indipendenti e non adiacenti all'abitazione;

     b. aree e fondi esterni all'edificio, fatte salve le opere necessarie all'eliminazione di rischi esterni che determinano l'inagibilità degli edifici come risultante da ordinanza sindacale di sgombero;

     c. edifici, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi, ovvero siano conseguibili in base alle disposizioni dettate dall'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018;

     d. edifici che, alla data della presentazione della domanda, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione;

     e. ruderi ed edifici collabenti come individuati dall'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 e relative ordinanze attuative;

     f. beni mobili registrati appartenenti a persone fisiche.

     2. Sono ammissibili a contributo i costi per il ripristino o il riacquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonchè dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili nè come macchinari nè come attrezzature, funzionali all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d'impresa.

     3. Sono inoltre ammissibili a contributo i costi per il riacquisto di scorte di materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, nonchè i costi per il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP, connessi all'attività di impresa.

     4. Sono ammissibili a contributo i costi necessari alla riparazione di muri di contenimento e/o recinzione, realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, solo se generanti pericolo su fabbricati o vie pubbliche come da puntuali ordinanze sindacali.

 

     Art. 5. Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi per il patrimonio pubblico

     1. Sono ammessi a contributo gli interventi per l'aumento del livello di resilienza di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici. Gli enti, di cui al comma 2 dell'art. 3, che hanno provveduto ad effettuare le segnalazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, dell'ordinanza n. 111/2020, devono fornire all'Ufficio speciale l'elenco delle priorità degli interventi segnalati e la documentazione a corredo contenente l'attestazione da parte del legale rappresentante dell'ente e del responsabile unico del procedimento in ordine al nesso di causalità con gli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017. L'USR territorialmente competente procede alla verifica della documentazione, anche attraverso attività di sopralluogo. Qualora le lavorazioni risultino già eseguite le amministrazioni possono richiedere il rimborso delle spese sostenute all'Ufficio speciale con le medesime modalità.

     2. Gli Uffici speciali regionali adottano il Piano delle opere pubbliche tenendo conto delle risorse di cui all'art. 2 e lo trasmettono al Commissario straordinario che l'approva con proprio decreto.

 

     Art. 6. Determinazione dei costi ammissibili a contributo

     1. Relativamente al patrimonio privato la determinazione dell'importo dei lavori ammissibili a contributo viene effettuata facendo riferimento alle modalità di calcolo del contributo di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo [1].

     2. Per la concessione dei contributi relativi ai beni mobili strumentali, alle infrastrutture fisse o mobili, agli impianti, anche di produzione di energia alternativa, appartenenti a soggetti titolari di attività economiche e produttive nonchè alle scorte e per il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP, si fa riferimenti alle pertinenti disposizioni recate dall'ordinanza commissariale n. 13 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le percentuali per le spese tecniche sono determinate con riferimento alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo.

     4. Per le pratiche ammesse a contributo è riconosciuto al professionista un compenso aggiuntivo, a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, per la redazione della perizia tecnica asseverata nella misura di euro 350,00 (comprensivi di cassa ed al netto dell'IVA).

 

     Art. 7. Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione

     1. Nel caso di edifici ubicati in aree definite dall'art. 22 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che non rientrano nei benefici delle medesime ordinanze e dell'art. 12 dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo può essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.

     2. Il contributo e le spese tecniche sono definite con le modalità previste nelle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo.

 

     Art. 8. Istruttoria delle domande di contributo per il patrimonio privato ed attività economiche e produttive

     1. Relativamente alle istanze presentate per i danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive gli Uffici speciali regionali procedono all'acquisizione delle perizie asseverate in atti presso i comuni territorialmente competenti. Le perizie devono essere asseverate in caso di edifici, e giurate in caso di beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse o mobili nonchè in caso di scorte o per il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP. Nel caso di danni a beni mobili strumentali e scorte, la perizia asseverata presentata al comune ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 2020 deve essere sostituita da perizia giurata in conformità a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 13 del 2017.

     2. Le pratiche di cui al comma 1 sono oggetto di una prima verifica in ordine all'ammissibilità all'istruttoria a seguito della quale gli Uffici speciali procedono all'assegnazione del livello operativo. Relativamente invece ai danni ai beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse o mobili, scorte e prodotti DOP/IGP gli Uffici speciali provvedono a richiedere la produzione di perizia giurata.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per i tempi di istruttoria delle domande relative agli edifici ed alle unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 100 del 2020. Nel caso di danni a beni mobili strumentali e scorte si applicano le disposizioni previste dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017.

     4. Nel caso in cui i danni riguardino il manto di copertura o i lastrici solari degli edifici con connesse infiltrazioni piovane, gli interventi di riparazione per le pratiche ricomprese nel livello operativo L0 possono riguardare anche le sole finiture.

     5. Per gli immobili danneggiati o distrutti dagli eccezionali eventi meteorologici, appartenenti ad imprese, e per il riacquisto o il ripristino dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, nonchè per il racquisto delle scorte e il ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP, i contributi di cui alla presente ordinanza sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurocomunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 9. Concessione dei contributi per il patrimonio pubblico

     1. A seguito dell'approvazione del Piano di cui all'art. 6, comma 2, da parte del Commissario straordinario, gli Uffici speciali procedono all'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi attraverso l'individuazione dei soggetti attuatori.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, i soggetti attuatori predispongono il progetto esecutivo degli interventi in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     3. Nel caso in cui l'intervento sia cofinanziato, nel quadro economico dell'intervento deve essere evidenziato l'ammontare delle risorse aggiuntive rispetto al contributo concesso.

     4. I soggetti attuatori, prima dell'inizio dei lavori, provvedono a depositare presso il competente Ufficio speciale il progetto esecutivo di cui al comma 2, unitamente alla verifica preventiva della progettazione ed alla sua validazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016. Inoltre, il progetto esecutivo deve essere corredato di tutte le autorizzazioni, pareri o nulla osta resisi necessari per la sua approvazione.

     5. Le economie derivanti dai ribassi d'asta, conseguenti all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, possono essere utilizzate per finanziare le varianti di cui all'art. 106 del decreto legislativo 50/2016. In assenza di varianti, le economie tornano nelle disponibilità degli Uffici speciali per l'aggiornamento del Piano di cui all'art. 6, comma 2, per la successiva verifica ed approvazione del Commissario straordinario.

     6. Per gli interventi già realizzati, gli Enti coinvolti trasmettono la documentazione agli Uffici speciali, secondo le modalità stabilite da questi ultimi, che procedono alla verifica documentale relativamente sia ai certificati di regolare esecuzione e collaudi che ai titoli di spesa.

 

     Art. 10. Erogazione dei contributi

     1. Per gli interventi sul patrimonio pubblico l'Ufficio speciale eroga l'importo di concessione come di seguito dettagliato:

     a. prima anticipazione pari al 10% dell'importo di concessione a seguito dell'approvazione del Piano di cui all'art. 6, comma 2;

     b. seconda anticipazione pari al 20% dell'importo di concessione a seguito della trasmissione del progetto esecutivo di cui all'art. 11, comma 4, e rendicontazione almeno del 75 per cento delle somme già erogate;

     c. I SAL alla realizzazione del 60 per cento dei lavori e rendicontazione almeno del 75 per cento delle somme già erogate;

     d. II SAL alla realizzazione del 90% dei lavori e rendicontazione almeno del 75 per cento delle somme già erogate;

     e. saldo alla conclusione dell'intervento e trasmissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo unitamente alla relazione economica acclarante i rapporti tra l'Ufficio speciale ed il soggetto attuatore debitamente approvati e rendicontazione di almeno il 75 per cento delle somme già erogate.

     2. Il soggetto attuatore, entro sette giorni dall'avvenuto pagamento, deve trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione 2016 territorialmente competente la documentazione giustificativa della spesa con le relative verifiche fiscali e contributive.

     3. Le risorse di cui al comma 1 devono essere incassate dai soggetti attuatori con destinazione vincolata, da certificarsi a cura del responsabile del servizio finanziario.

     4. Per gli interventi sul patrimonio privato l'Ufficio speciale provvede alle erogazioni attraverso la contabilità speciale secondo modalità previste dalle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, fatti salvi gli importi di concessione inferiori o uguali a 20.000 euro per i quali si procede in un'unica soluzione.

     5. Qualora gli interventi di cui ai commi precedenti siano già stati eseguiti o risultino in corso di esecuzione, a seguito di verifica positiva della documentazione comprovante la spesa o l'esecuzione delle lavorazioni, i contributi possono essere erogati in un'unica soluzione.

 

     Art. 11. Esecuzione lavori, verifiche e controlli

     1. Per l'esecuzione dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 2016 in caso di danni lievi e negli articoli 15 e 13, rispettivamente, delle ordinanze n. 13 e 19 del 2017 in caso di danni gravi.

     2. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza gli Uffici speciali, al fine del controllo, programmano verifiche a campione nella misura minima del 20 per cento delle pratiche per ogni categoria, ovvero patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive.

     3. Per gli interventi sul patrimonio privato e sulle attività economiche e produttive in corso di esecuzione o già ultimati, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, qualora le ditte esecutrici non risultino presenti negli elenchi dell'anagrafe antimafia della struttura commissariale, ai fini dell'erogazione del contributo, le medesime devono procedere all'iscrizione in ottemperanza del decreto-legge n. 189/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Per gli interventi in corso di esecuzione o già ultimati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, qualora i professionisti non risultino presenti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'erogazione del contributo, i medesimi devono procedere all'iscrizione in ottemperanza del medesimo decreto-legge.

     5. Per gli interventi ultimati gli Uffici speciali procedono al controllo della regolarità contributiva delle imprese esecutrici e dei tecnici relativamente al periodo dall'inizio lavori al pagamento delle spettanze, ammettendo, altresì, anche le posizioni successivamente regolarizzate.

 

     Art. 12. Norma finanziaria

     1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 57, comma 3-octies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     2. Il Commissario straordinario procede al trasferimento delle risorse di cui al punto 1 sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di Abruzzo e Marche nelle percentuali di seguito dettagliate:

     a) 60 per cento dell'assegnazione di cui all'art. 2 a seguito della pubblicazione della presente ordinanza;

     b) 30 per cento a seguito di approvazione del piano delle opere pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 6;

     c) 10 per cento a seguito della comunicazione di utilizzo o formale impegno delle somme di cui alle lettere precedenti.

 

     Art. 13. Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 51 del 2018

     1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 51 del 2018 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) il comma 6 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: «Per gli edifici isolati e per gli aggregati individuati secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 composti almeno da un edificio od un'unità strutturale con esito AeDES "E", accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da detti eventi si considera di regola prevalente rispetto all'eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016. Tuttavia, gli interessati possono chiedere l'accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con istanza depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3.»;

     b) il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 ed al secondo periodo dei commi 6 e 7 dell'art. 2, i soggetti legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente art. 2, a chiedere al comune territorialmente competente l'accertamento preliminare della prevalenza. L'istanza è presentata conformemente al modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza ed è corredata dalla documentazione minima di cui all'allegato 2.».

 

     Art. 14. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

     1. All'ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 6, comma 7, dopo le parole «previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 1», sono aggiunte le seguenti: «e del 15 per cento previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera f), a condizione, in questo caso, che tali interventi siano rispondenti alla nozione di "ricostruzione" di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)»;

     b) nell'allegato, nella pagina 1, terzo periodo, sesto trattino, dopo le parole «(applicazione della Tab. 1)», sono aggiunte le seguenti: «, con un minimo garantito pari al 15%, a condizione che tali interventi siano rispondenti alla nozione di "ricostruzione" di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)»;

     c) all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: «nella tabella 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle 2b e 3»;

     d) nell'art. 13, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di prima applicazione della presente ordinanza, al fine di consentire un graduale e ordinato passaggio dai precedenti ai nuovi criteri di riconoscimento degli incrementi del contributo per gli interventi di conservazione, restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di proprietà privata ricompresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, alle domande di contributo che siano presentate successivamente al termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2021, relative a interventi aventi ad oggetto edifici la cui costruzione sia stata conclusa in data posteriore al 1945 e che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, continuano ad applicarsi i seguenti incrementi del costo parametrico già previsti dalle ordinanze previgenti: a) dieci per cento per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi (articolo 3 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016); b) dieci per cento per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati che presentano danni gravi (ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, tabella 7, punto 4); c) dieci per cento per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso abitativo che hanno subito danni gravi (ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, tabella 7)».

 

     Art. 15. Norme finali

     1. Per quanto non espressamente definito dalla presente trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste nelle ordinanze del Commissario straordinario regolanti la materia.

 

     Art. 16. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

     1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori de comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2156

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della Ordinanza 1 giugno 2022, n. 127.