§ 17.2.448 - Ordinanza 1 giugno 2022, n. 127.
Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:01/06/2022
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021
Art. 3.  Disposizioni riguardanti le «zone rosse»
Art. 4.  Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee
Art. 5.  Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza ed efficacia


§ 17.2.448 - Ordinanza 1 giugno 2022, n. 127.

Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata.

(G.U. 10 settembre 2022, n. 212)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016

 

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal Commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati;

     Acquisita l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della cabina di coordinamento del 19 maggio 2022, in ordine alla necessità di prorogare i termini previsti nel suddetto protocollo in ragione delle recenti decisioni in materia di adeguamento prezzi e costi parametri che non consentono la presentazione dei progetti e delle relative istanze per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati nei tempi previsti dal medesimo documento;

     Atteso che, in ragione del lasso di tempo intercorso per l'acquisizione dell'intesa di tutte le regioni interessate sul precedente schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile attuativo del predetto protocollo, si è ritenuto opportuno prevedere nuove scadenze per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

     Ritenuto necessario, pertanto, dare concreta attuazione alla suddetta intesa prevedendo la proroga delle disposizioni, contenute nell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, concernenti il termine entro il quale la mancata presentazione della domanda di contributo, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati, comporti la sospensione dalla fruizione dalle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro gratuità;

     Ritenuto, altresì, in conseguenza delle difficoltà operative nella realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione continuate anche nel primo semestre 2022 a causa del forte incremento del costo delle materie prime, prorogare ulteriormente il termine i cui al comma 5-bis inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021 sino al 31 dicembre 2022;

     Visto l'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 con il quale, sono state sospese le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 nonchè quelle al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 2016, che imponevano le demolizioni delle strutture temporanee una volta conclusa la riparazione o ricostruzione delle strutture originarie danneggiate dal sisma;

     Ritenuto nelle more di una revisione complessiva della disciplina afferente la delocalizzazione delle strutture destinate all'esercizio delle attività produttive anche nell'ambito delle attività di coordinamento delle scadenze previste per l'intera disciplina nell'ambito del redigendo testo unico della ricostruzione privata, di prorogare ulteriormente le previsioni di cui al sopra citato art. 15 dell'ordinanza n. 118, sino alla data del 31 dicembre 2022;

     Vista l'ordinanza 120 del 13 agosto 2021, in particolare l'art. 6 che al comma 1 determina i costi ammissibili a contributo per gli interventi dei soggetti privati in seguito agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, prevedendo l'applicazione dei costi parametrici stabiliti con le ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo facendo riferimento al minore importo tra essi e la somma dichiarata ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza n. 111/2020;

     Ritenuto opportuno mantenere il medesimo criterio di determinazione del contributo, come mutuato dalle ordinanze commissariali e consentire anche l'aggiornamento del costo dei progetti applicando le misure adottate in materia di aggiornamento dei prezzi con l'ordinanza n. 126/2022;

     Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021

     1. Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle parole «15 ottobre 2022»;

 

      Art. 2. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

     1. Il termine i cui al comma 5-bis inserito nell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022, con l'art. 15 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, è ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente nell'art. 13, comma 5-bis, dell'ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

 

     Art. 3. Disposizioni riguardanti le «zone rosse»

     1. Al fine di accelerare la ricostruzione degli immobili ricadenti nelle zone comprendenti strade ed edifici in cui è interdetto l'accesso da parte di chiunque, cosiddette «zone rosse», istituite mediante apposita ordinanza sindacale ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, il sindaco, anche ai fini del rispetto delle scadenze di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, provvede alla verifica della sussistenza delle condizioni di pericolo che hanno condotto a perimetrare aree del territorio comunale quali «zona rossa» ed adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il provvedimento di revoca o di ridefinizione del perimetro delle aree. Con cadenza trimestrale il sindaco provvede, altresì ad effettuare verifiche ed eventuale nuova perimetrazione della zona rossa, ai fini della possibile soppressione o graduale riduzione, adottando atti riguardanti la disciplina dell'accesso nelle predette aree da parte di cittadini, imprese e professionisti incaricati della progettazione secondo i criteri di sicurezza di cui alla circolare TERAG/16/0016019 del 2017.

     2. Resta ferma la decadenza di cui al comma 7 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 111/2020 delle zone perimetrate ai sensi dell'ordinanza n. 25/2017, ancorchè ricadenti nelle «zone rosse».

 

     Art. 4. Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee

     1. Al comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 le parole «30 giugno 2022», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022».

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021

     1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 le parole «facendo riferimento al minore importo tra la somma dichiarata ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza n. 111/2020 ed i costi parametrici di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo», sono sostituite dalle seguenti «facendo riferimento alle modalità di calcolo del contributo di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo».

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

     1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1618