Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/04/2021 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile |
Art. 2. Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonchè di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio |
Art. 3. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali |
Art. 4. Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica |
Art. 5. Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli |
Art. 6. Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonchè dei consulenti del lavoro |
Art. 7. Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti |
Art. 8. Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
Art. 9. Misure urgenti in materia di controlli radiometrici |
Art. 10. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 |
Art. 11. Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 80.3.95 - D.L. 30 aprile 2021, n. 56. [1]
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(G.U. 30 aprile 2021, n. 103)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonchè la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile
1. All'articolo 263 del
a) al comma 1:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.»;
b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».
2. All'articolo 14, comma 1, della
a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;
b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
Art. 2. Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonchè di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio
1. All'articolo 104, comma 1, del
2. All'articolo 3-bis, comma 3, del
a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».
Art. 3. Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato
3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del
a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.
4. All'articolo 111, comma 2-septies, del
5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del
6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonchè di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
Art. 4. Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
1. All'articolo 4-bis del
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Art. 5. Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli
1. All'articolo 13, comma 6, del
2. All'articolo 214, comma 5-bis, del
a) al secondo periodo, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;
b) al terzo periodo, le parole «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».
3. All'articolo 48, comma 6, del
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del
Art. 6. Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonchè dei consulenti del lavoro
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del
Art. 7. Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti
1. All'articolo 265, comma 15, del
2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della
Art. 8. Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del
Art. 9. Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All'articolo 72, comma 4, del
Art. 10. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19
1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del
Art. 11. Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
1. Al
a) all'articolo 28, comma 2, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della