Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 competenze organi regionali |
Data: | 20/04/2021 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...] |
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...] |
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...] |
Art. 4. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...] |
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...] |
Art. 6. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...] |
Art. 7. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...] |
Art. 8. Norma di coordinamento: modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in [...] |
Art. 9. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza [...] |
Art. 10. Disposizioni per assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, [...] |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. |
Art. 13. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”. |
Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”. |
Art. 15. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”. |
Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 1.5.22 - L.R. 20 aprile 2021, n. 5.
Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.
(B.U. 20 aprile 2021, n. 53)
CAPO I
Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
Art. 1. Modifica all’articolo 2 della
1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. La Giunta regionale, tramite l’Assessore competente in materia di organizzazione, riferisce con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente sull’andamento dell’organizzazione amministrativa, presentando uno specifico rapporto che comprenda anche una relazione sul sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 5 dell’articolo 6 della
Art. 4. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della
“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell’anno 2012, fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell’articolo 9 del
4. Al comma 5 dell’articolo 8 della
5. Al comma 7 dell’articolo 8 della
Art. 6. Modifica all’articolo 10 della
1. Il comma 4 dell’articolo 10 della
“4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 6 dell’articolo 24 della
“6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell’Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e l’Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 24 della
“7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall’obbligo di preavviso.”.
Art. 8. Norma di coordinamento: modifica all’articolo 31 della
e abrogazione dell’articolo 107 della
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 31 della
2. L’articolo 107 della
CAPO II
Disposizioni in materia di affari istituzionali
Art. 9. Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 10. Disposizioni per assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.
1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 16 della
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 16 della
CAPO III
Disposizioni in materia di contabilità regionale
Art. 12. Inserimento dell’articolo 51 ter alla
1. Dopo l’articolo 51 bis della
“Art. 51 ter. Aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio.
1. Nelle more dell’approvazione del riaccertamento di cui all’articolo 3 del
CAPO IV
Disposizioni in materia di società regionali
Art. 13. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8
Piani triennali dei fabbisogni di personale.
1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo.
2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in conformità ai piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del
4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti degli organi amministrativi della società controllata da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.
5. Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani.”.
2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall’articolo 8 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Trattamento economico del personale.
1. Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
2. Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio 2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al comma 1.
3. È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono natura riassorbibile.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l’organo amministrativo della società trasmette alla Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostative.
5. La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell’organo amministrativo della medesima da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.”.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.