§ 5.5.136 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 48.
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:28/12/2012
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale.
Art. 4.  Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici.
Art. 5.  Rapporti con il volontariato e l’associazionismo.
Art. 6.  Stazione unica appaltante (SUA).
Art. 7.  Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale.
Art. 8.  Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali.
Art. 9.  Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione.
Art. 10.  Attività della polizia locale. Interventi formativi.
Art. 11.  Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene.
Art. 12.  Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.
Art. 13.  Fondi di rotazione e garanzia.
Art. 14.  Politiche a sostegno delle vittime.
Art. 15.  Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.
Art. 16.  Costituzione in giudizio.
Art. 17.  Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del “Premio legalità e sicurezza”.
Art. 18.  Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”.
Art. 19.  Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali.
Art. 20.  Norma finanziaria.


§ 5.5.136 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 48.

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

(B.U. 31 dicembre 2012, n. 110)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell’educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale.

     2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa e la puntualità nei pagamenti, quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso, dei reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato di corruzione.

     3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della Regione.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l’obiettivo di:

a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo, dei servizi sociali e degli enti locali, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura, di estorsione, di prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e agro-alimentare a tutela del made in Italy;

b) diffondere la cultura della responsabilità fiscale in attuazione dell’articolo 31 dello Statuto attraverso la conoscenza dei diritti del contribuente e la promozione di patti antievasione;

c) contribuire alla formazione e all’aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale, del volontariato, del personale degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché del personale del sistema dell’istruzione e della formazione;

d) ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;

e) tutelare le persone anziane dai fenomeni di criminalità con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio mediante frode;

f) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

g) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;

h) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni imprenditoriali e sindacali, nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

 

     Art. 3. Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale.

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative.

 

     Art. 4. Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici.

     1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.

     2. La Regione promuove e stipula accordi di collaborazione con organi statali, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e dell’istruzione, e gli enti pubblici, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

a) ad aree territoriali, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

     3. I protocolli di intesa e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono stipulati nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.

 

     Art. 5. Rapporti con il volontariato e l’associazionismo.

     1. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro istituito dall’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modificazioni, già operanti da almeno due anni consecutivi, con attività ed iniziative documentabili nel territorio regionale nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per concorrere al finanziamento di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile. Per le medesime finalità, la Regione promuove, altresì, la stipula di convenzioni da parte dei medesimi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.

     2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, determina i criteri ed i requisiti per l’accesso ai contributi regionali.

 

     Art. 6. Stazione unica appaltante (SUA).

     1. Fatto salvo il protocollo di legalità stipulato in data 9 gennaio 2012 tra la Regione, le Prefetture del Veneto, l’Unione regionale delle province del Veneto (URPV), l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Veneto, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, “Stazione unica appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”, la Regione, conformemente all’articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, approva il regolamento di cui al comma 2.

     2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone alla competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, il regolamento che definisce le modalità organizzative e di funzionamento della SUA, ivi comprese le modalità di pagamento e la qualificazione delle imprese, nonché le modalità di adesione alla medesima da parte dei soggetti interessati. La Giunta regionale approva il regolamento, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere espresso dalla commissione consiliare.

 

     Art. 7. Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale.

     1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”. A tal fine, possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e tali soggetti.

 

     Art. 8. Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali.

     1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell’impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, delle banche, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di formazione e di scambio di buone prassi amministrative a favore delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

 

     Art. 9. Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione.

     1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del sistema di istruzione e formazione, nonché al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università del Veneto, di attività didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto della presente legge;

b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e la corruzione;

d) interventi per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle situazioni di devianza, anche attraverso la promozione di accordi con l’autorità giudiziaria minorile, le forze dell’ordine e le polizie locali;

e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l’Ufficio scolastico regionale;

f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

g) l’organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni, volti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi oggetto della presente legge;

h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole, al fine di favorire l’incontro tra studenti veneti e di altre regioni d’Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

     3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concorre alle attività di cui alla presente legge, mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

     Art. 10. Attività della polizia locale. Interventi formativi.

     1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di polizia amministrativa locale, valorizza il ruolo della polizia locale nell’attuazione delle politiche di cui alla presente legge.

     2. La Regione, con specifico riferimento alle iniziative ed agli obiettivi di cui alla presente legge, promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche congiuntamente agli operatori degli enti locali, delle forze dell’ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

 

     Art. 11. Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene.

     1. Nei confronti dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso ed, in particolare, all’usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l’emersione e la denuncia, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

     2. La Regione utilizza gli strumenti normativi e finanziari vigenti, quali in particolare i fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo spa, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”, dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”, degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese a supporto dei fabbisogni di gestione aziendale per prevenire il ricorso al mercato illegale dell’usura.

     3. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, quali in particolare le dipendenze da sostanze psicotrope, lo sfruttamento della prostituzione e il fenomeno del gioco d’azzardo con le sue ricadute personali e familiari.

 

     Art. 12. Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.

     1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, attraverso:

a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;

d) la collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

     2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

 

     Art. 13. Fondi di rotazione e garanzia.

     1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

     2. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni, è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

     3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 14. Politiche a sostegno delle vittime.

     1. La Regione, mediante specifici strumenti nell’ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso nonché a favore degli anziani vittime di truffa.

 

     Art. 15. Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

     1. È istituito presso il Consiglio regionale, l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

     2. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla [1];

b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione amministrativa.

     3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell’ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell’assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

     4. L’Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

     5. L’Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l’incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell’Osservatorio durano in carica per l’intera legislatura.

     6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell’Osservatorio.

     7. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all’Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

     7 bis. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell’organo stesso [2].

 

     Art. 16. Costituzione in giudizio.

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l’adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l’eventuale scelta di non costituzione.

     1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale. La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale [3].

     1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale [4].

     1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge [5].

 

     Art. 17. Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del “Premio legalità e sicurezza”.

     1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione del Veneto istituisce per il ventuno di marzo di ogni anno la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

     2. In occasione della Giornata, la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta.

     3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

     4. La Regione istituisce un premio denominato “Premio legalità e sicurezza” con destinatari gli operatori della sicurezza che nell’anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy. Il premio è attribuito in occasione della giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

     5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità e le procedure dell’attribuzione del premio previsto al comma 4.

 

     Art. 18. Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”.

     1. La Regione del Veneto aderisce ad “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” (“Avviso pubblico”), associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

     2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad “Avviso pubblico” e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

     3. La Regione del Veneto sostiene le associazioni senza scopo di lucro quali, fra le altre, “Libera” che perseguono azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

 

     Art. 19. Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali.

     1. Ai fini dell’attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua un’apposita struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative e di gestione degli interventi previsti e i fondi allo scopo resi disponibili, allocati nei rispettivi centri di responsabilità.

     2. La Regione esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire, nel territorio regionale, la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

     3. Ai fini di cui al comma 2, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

     4. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’articolo 19, alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità”, che vengono incrementate di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 riducendo di pari importo lo stanziamento dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio pluriennale 2012-2014.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2018, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2018, n. 1 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2018, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2018, n. 1.