Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 04/03/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Consiglio di amministrazione dell'Irca. |
Art. 2. Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate. |
Art. 3. Disposizioni in materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione. |
Art. 4. Disposizioni in materia di strade e di rotte del vino. |
Art. 5. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di contributi alle imprese. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di commissioni spettanti alla Crias e all'Ircac. |
Art. 8. Modifiche di norme. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 3.18.109 - L.R. 4 marzo 2021, n. 6.
Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.
(G.U.R. 12 marzo 2021, n. 10 - S.O. n. 15)
Art. 1. Consiglio di amministrazione dell'Irca.
1. Alle procedure per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito agevolato (Irca), istituito con l'articolo 1 della
2. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al
3. Eventuali disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione.
3-bis. Per il primo mandato trova applicazione il comma 2 dell'articolo 3 del
Art. 2. Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate.
1. Dal rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle designazioni dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate, è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al
Art. 3. Disposizioni in materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione. [3]
1. Coloro che hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 64 della
Art. 4. Disposizioni in materia di strade e di rotte del vino.
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole "e/o al turismo" sono aggiunte le parole "e comunque prioritariamente le strade del vino già costituite e riconosciute";
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9.
Segnaletica delle strade
1. È fatto obbligo ai comitati di gestione di provvedere alla realizzazione della segnaletica specifica della strada, relativa anche all'individuazione delle sedi delle aziende che ne fanno parte, sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'1stituto regionale del vino e dell'olio e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
2. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.".
Art. 5. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, così come definito dalla
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, secondo le modalità stabilite dal comune, su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
5. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio dell'attività in tutti i comuni della Regione;
b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati;
d) alla partecipazione alle fiere.
6. Ai fini del rinnovo della concessione per l'esercizio del commercio in sede fissa e su suolo pubblico oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori sono esentati dall'obbligo di presentazione del DURC.
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 16 dell'articolo 10 della
a) il quarto periodo è soppresso;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo:
"Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate, per ambito di materia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive per quanto attiene alla concessione di contributi alle imprese di commercio anche di piante e fiori, ad eccezione di quelle floricole di competenza dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e di quelle del settore editoriale di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'ultimo periodo dei commi 10 e 11 dell'articolo 10 della
2. Alla fine del comma 10 dell'articolo 10 della
Art. 8. Modifiche di norme.
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della
2. Al comma 7 dell'articolo 10 della
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla naturale scadenza.
4. L'articolo 7 della
"Art. 7.
Rendicontazione iniziative sportive 2020
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
6. Il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 10 della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 13 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.