§ 5.3.492 - L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.
Modifiche di norme in materia finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:14/10/2020
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di Riscossione Sicilia.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 della legge 12 maggio 2020, n. 9 in materia di interventi a favore di operatori economici.
Art. 7.  Rendicontazione iniziative sportive 2020.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.3.492 - L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

Modifiche di norme in materia finanziaria.

(G.U.R. 16 ottobre 2020, n. 53 - S.O. n. 36)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni è soppressa.

2. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni.".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. [1]

1. All'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 15 dicembre 2020";

b) al comma 1, le parole da "entro il 30 settembre 2019" fino a "manutenzione di strade e scuole" sono soppresse;

c) al comma 2, le parole da "di cui euro 45.812.754,53" fino a "nell'esercizio finanziario 2021" sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di Riscossione Sicilia.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "fino al 30 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 10 dicembre 2020".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese.

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da "prioritariamente" fino a "Regione" sono sostituite dalle parole "destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti";

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche e integrazioni o dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.".

2. L'Assessore regionale per l'economia riferisce in Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza semestrale, sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale.

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dopo le parole "per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro", sono aggiunte le parole "che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge 12 maggio 2020, n. 9 in materia di interventi a favore di operatori economici.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "è destinata, altresì," sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 è destinata";

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo "Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.".

 

     Art. 7. Rendicontazione iniziative sportive 2020. [2]

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2021, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2021, n. 6.