Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 sport |
Data: | 20/05/2020 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Spese ammesse a finanziamento. |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.7.36 - L.R. 20 maggio 2020, n. 17. [1]
Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva.
(B.U. 22 maggio 2020, n. 74)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e nell’esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali, nonché di promozione dell’attività motoria e sportiva, a seguito dell’assunzione dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 sostiene i soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui all’articolo 2 che, a causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.
Art. 2. Spese ammesse a finanziamento.
1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] L'efficacia della presente legge è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 3 della