Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 30/04/2020 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa. |
Art. 2. Azioni straordinarie di sostegno alle imprese di pesca aderenti al Co.Ge.Vo. di Venezia e al Co.Ge.Vo. di Chioggia finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi [...] |
Art. 3. Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 4. Stati di previsione delle entrate e delle spese. |
Art. 5. Allegati alla prima variazione al bilancio. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 6.2.237 - L.R. 30 aprile 2020, n. 13.
Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.
(B.U. 30 aprile 2020, n. 58)
Art. 1. Messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare sui criteri di individuazione degli interventi che si andranno a finanziare, a concedere un contributo complessivo di euro 12.000.000,00 alla società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 2. Azioni straordinarie di sostegno alle imprese di pesca aderenti al Co.Ge.Vo. di Venezia e al Co.Ge.Vo. di Chioggia finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2019.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alle imprese di pesca aderenti ai Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e di Venezia finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati ai popolamenti naturali di molluschi bivalvi in mare dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2019, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il contributo straordinario è erogato dalla Giunta regionale secondo criteri di proporzionalità tra le imprese richiedenti, che tengano anche conto delle azioni messe in atto per favorire il ripristino della risorsa ittica.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3. Modifiche della
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della
“1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge o di affrontare straordinarie situazioni di crisi nel territorio regionale e di mantenere i livelli occupazionali, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati, qualora siano sospesi dal lavoro e privi di ammortizzatori sociali, e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.”.
Art. 4. Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 5. Allegati alla prima variazione al bilancio.
1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa (Allegato 3);
b) modifica dell’Allegato 7 “Quadro generale riassuntivo” di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
c) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della
d) modifica e integrazione degli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2020, 2021 e 2022, “Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente” per l’anno 2020, “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’anno 2020 e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’anno 2020, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 7);
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 8);
g) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della
h) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 10) e le spese (Allegato 11).
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Allegati
(Omissis)