§ 3.2.190 - L.R. 22 luglio 2020, n. 65.
Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/07/2020
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative
Art. 4.  Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro
Art. 5.  Centro servizi per il volontariato e reti associative
Art. 6.  Consulta regionale del Terzo settore
Art. 7.  Compiti della Consulta regionale del Terzo settore
Art. 8.  Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale
Art. 9.  Coprogrammazione
Art. 10.  Principi in tema di procedimento di coprogrammazione
Art. 11.  Coprogettazione
Art. 12.  Affidamento di servizi
Art. 13.  Principi in tema di procedimento di coprogettazione
Art. 14.  Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute
Art. 15.  Convenzioni nelle materie di competenza regionale
Art. 16.  Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017
Art. 17.  Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 del d.lgs. 117/2017
Art. 18.  Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017
Art. 19.  Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell’articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017
Art. 20.  Norme transitorie
Art. 21.  Abrogazioni
Art. 22.  Norma finanziaria


§ 3.2.190 - L.R. 22 luglio 2020, n. 65.

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)

 

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e q), dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la Cooperazione sociale in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;

Considerato quanto segue:

1. L'approvazione del d. lgs. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;

2. La società toscana è storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all’implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate;

3. In quest’ottica è altresì essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;

4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

5. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;

6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroghi la l.r. 28/1993, la l.r. 29/1996, la l.r. 42/2002 e la l.r. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Finalità e principi

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.

2. .La Regione, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto tutela e promuove l’associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell’ambito regionale.

4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità.

5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

 

     Art. 2. Oggetto

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al d. lgs. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

2. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell’esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all’articolo 17 del d.lgs. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

 

     Art. 4. Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.

2. Le attività di interesse generale individuate all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).

4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l’operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell’ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

 

     Art. 5. Centro servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all’articolo 41 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 61, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017.

 

CAPO II

Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

 

     Art. 6. Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

b) sette rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;

e) un rappresentante designato dal centro servizi per il volontariato accreditato di cui all’articolo 5;

f) un rappresentante designato dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;

g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), che abbiano sede legale in Toscana;

h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore nominati ai sensi del comma 2.

2. La composizione della Consulta è integrata con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 46 del d.lgs. 117/2017.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

5. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.

7. La Consulta ha sede presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

 

     Art. 7. Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;

b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Toscana;

c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull’applicazione della presente legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

2. La Consulta opera in raccordo con l’Osservatorio sociale di cui all'articolo 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di promuovere l’analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

 

CAPO III

Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

 

     Art. 8. Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del d.lgs. 117/2017.

2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, intendano avvalersi dell’attività di volontariato svolta da singoli con i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:

a) l’istituzione, in ciascun ente di cui all'articolo 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;

b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell’attività di volontariato individuale;

c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;

d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell’attività da parte dei volontari individuali;

e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;

f) l’obbligo di vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all’attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.

3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l’evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

 

CAPO IV

Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

 

     Art. 9. Coprogrammazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l’autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell’offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

 

     Art. 10. Principi in tema di procedimento di coprogrammazione

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell’amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all’esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l’oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l’oggetto dell’avviso;

c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l’avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l’emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell’amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell’attività di co-programmazione.

 

     Art. 11. Coprogettazione

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, attivano, nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell’ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante l’utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

6. Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

 

     Art. 12. Affidamento di servizi

1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, intendano procedere all’affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

     Art. 13. Principi in tema di procedimento di coprogettazione

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della l. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;

b) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1. le finalità, l’oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2. la durata del partenariato;

3. le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l’amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4. l’eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest’ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5. i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6. la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7. criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l’amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall’avviso;

e) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell’attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell’attività di co-progettazione e dell’impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell’avviso, in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.

 

     Art. 14. Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute

1. Il piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.

 

     Art. 15. Convenzioni nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell’articolo 56 del d. lgs 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all’avvio delle procedure per l’individuazione dell’ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

 

     Art. 16. Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 117/2017.

 

     Art. 17. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 del d.lgs. 117/2017

1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 70 del d. lgs. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. É fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

 

     Art. 18. Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017

1. Ai sensi dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall’articolo 81 dello stesso d.lgs. 117/2017.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

 

     Art. 19. Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell’articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui all’articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017, in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l’elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 concernenti l’individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

     Art. 20. Norme transitorie

1. Fino all’insediamento della Consulta di cui all’articolo 6, continuano a operare le consulte nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”).

 

     Art. 21. Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 117/2017, in particolare, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

d) legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

2. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1993 e le disposizioni della l.r. 42/2002 concernenti la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 15 della medesima legge regionale continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6.

 

     Art. 22. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.