§ 3.2.177 - L.R. 31 ottobre 2018, n. 58.
Norme per la cooperazione sociale in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:31/10/2018
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto
Art. 2.  Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale
Art. 3.  Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 4.  Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 5.  Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 6.  Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 7.  Consorzi di cooperative sociali
Art. 8.  Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 9.  Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 10.  Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali
Art. 11.  Ricorso in opposizione
Art. 12.  Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B
Art. 13.  Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A
Art. 14.  Coprogrammazione e coprogettazione
Art. 15.  Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 16.  Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Art. 17.  Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale
Art. 18.  Consulta regionale sulla cooperazione sociale
Art. 19.  Compiti della Consulta
Art. 20.  Disposizioni di prima attuazione
Art. 21.  Norma transitoria
Art. 22.  Abrogazioni


§ 3.2.177 - L.R. 31 ottobre 2018, n. 58.

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

(B.U. 9 novembre 2018, n. 50)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);

Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 aprile 2018;

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 maggio 2018;

 

Considerato quanto segue:

1. È necessario pensare ad una crescita solidale, che non escluda i cittadini più deboli e che costruisca percorsi di inclusione. La Regione riconosce nel lavoro lo strumento principale per la definizione e l’affermazione dell’identità sociale dei soggetti svantaggiati e opera per favorire la valorizzazione nella collettività delle loro capacità. A questo fine valorizza l’importante ruolo della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate, proponendo un modello di sviluppo sociale ed umano che dia spazio alle differenze, dove le differenze non diventino diseguaglianza e non producano esclusione; uno sviluppo dove sia possibile vivere del proprio lavoro, esistere con le proprie specificità;

2. La cooperazione sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, rendendo la solidarietà lo scopo prevalente della sua attività in cui la mutualità interna è orientata alla finalità solidaristica esterna;

3. Il quadro normativo più recente, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui è portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarietà orizzontale in senso solidaristico, sia nell'ambito più specifico dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni;

4. In particolare, la normativa europea ha riconosciuto le finalità sociali quali elementi di cui tener conto nella gestione dei contratti pubblici consentendo l'inserimento delle clausole sociali tra le condizioni di esecuzione degli appalti pubblici;

5. Il d.lgs. 50/2016 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, legittimando, pertanto, nel sistema della contrattualistica pubblica, le convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione anche alle cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
6. La disciplina in materia di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati trova applicazione nell’ambito degli affidamenti di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto della disciplina di settore;

7. Il d.lgs. 117/2017 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali pur considerandole enti del terzo settore suscettibili di coinvolgimento da parte delle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni per interventi e servizi nelle materie di loro competenza;

8. La l. 381/1991, confermata dalla sopracitata normativa statale, prevede la possibilità di effettuare procedure di selezione riservate alle cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché vi sia la finalizzazione a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate e la possibilità di inserire nei bandi di gara di appalto per la fornitura di beni o servizi il cui importo sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate mediante adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo;

9. A fronte di un mutato quadro normativo europeo e nazionale fortemente orientato alla valorizzazione delle cooperative sociali che operano per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, appare necessario intervenire nella l.r. 87/1997 abrogandola ed elaborando una nuova normativa che tenga conto dei mutamenti legislativi, sociali e economici che, nel corso degli anni successivi alla sua approvazione hanno riguardato le cooperative sociali e che, in linea con la normativa statale, preveda anche la possibilità di riserva di una quota degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria a favore della cooperazione sociale di tipo B;

10. Rimane operativo l'albo regionale delle cooperative sociali in quanto il d.lgs. 117/2017 istitutivo del registro unico nazionale del terzo settore non ha modificato la l. 381/1991 istitutiva dell’ albo regionale delle cooperative sociali mantenendone pertanto ferma la vigenza e dunque gli istituti previsti;

11. Si conferma il ruolo della Consulta regionale sulla cooperazione sociale, tuttora operativa, come organismo consultivo e di impulso allo sviluppo della cooperazione sociale;

12. Le osservazioni espresse nel parere istituzionale dalla Prima Commissione consiliare sono state accolte;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana riconosce, valorizza e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione sociale dei cittadini.

2. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma quarto, della Costituzione riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dalle cooperative sociali e promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

3. La Regione promuove, sostiene e sviluppa la cooperazione sociale nel territorio regionale anche mediante l'integrazione delle esigenze sociali della comunità con le politiche pubbliche nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore.

4. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), detta norme:

a) per la disciplina dell'albo regionale delle cooperative sociali;

b) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività dei servizi pubblici socio sanitari, socio assistenziali e educativi negli atti di programmazione regionale;

c) per l‘individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali;

d) per la disciplina della coprogrammazione e coprogettazione con le cooperative sociali;

e) per la disciplina della Consulta regionale per la cooperazione sociale.

 

     Art. 2. Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale

1. Gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), definiscono le modalità della partecipazione delle cooperative sociali al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione.

2. La partecipazione della cooperazione sociale all'attività di programmazione di cui al comma 1 è assicurata, nel rispetto dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle forme previste dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (/Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dall'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del sistema sanitario regionale) e dall’articolo 3 della l.r. 1/2015.

 

CAPO II

Albo regionale delle cooperative sociali

 

     Art. 3. Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. L'albo regionale delle cooperative sociali, istituito in attuazione dell'articolo 9 della l. 381/1991, è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative sociali e i loro consorzi, costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della l. 381/1991, che abbiano la sede legale nel territorio regionale.

3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati.

4. L'albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in tre sezioni così distinte:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 381/1991 gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della l. 381/1991 la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo.

5. Sono iscritte nella sezione A o nella sezione B dell'albo regionale rispettivamente le cooperative sociali di tipo A o B, che svolgono le attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere r), t) e v), del d.lgs. 112/2017, aventi ad oggetto l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti, l’agricoltura sociale e la riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6. L'iscrizione nell'albo nazionale degli enti cooperativi tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), non comporta l'automatica iscrizione nell'albo regionale.

7. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Bollettino ufficiale della Regione Toscana pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali alla data del 30 settembre.

 

     Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Possono essere iscritte nella sezione A dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e comma 5.

2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:

a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;

b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda;

c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di iscrizione.

3. L'iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, della l. 381/1991.

 

     Art. 5. Requisiti per l'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Possono essere iscritte nella sezione B dell'albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino l'assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), e comma 5.

2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali devono possedere i seguenti requisiti:

a) autonomia tecnica, organizzativa ed economica in relazione alla tipologia di attività da svolgere, illustrata nella relazione da presentare al momento dell'iscrizione;

b) presenza di un numero di persone svantaggiate, inserite o da inserire nel lavoro, tale da rispettare il rapporto previsto dall'articolo 4, comma 2, della l. 381/1991.

3. L'iscrizione nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali è condizionata all'applicazione per i lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, della l. 381/1991.

 

     Art. 6. Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), della l. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali alle seguenti condizioni:

a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa;

b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l. 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale.

2. Nelle procedure di selezione per l'affidamento di contratti pubblici le cooperative sociali che siano iscritte in entrambe le sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali possono fare valere soltanto i requisiti in relazione alla specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento.

 

     Art. 7. Consorzi di cooperative sociali

1. Possono iscriversi alla sezione C dell'albo regionale delle cooperative sociali i consorzi di cooperative sociali costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere l'assenza di fini di lucro e finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale delle comunità attraverso l'esercizio di una o entrambe le attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e lettera b).

 

     Art. 8. Procedure per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze tramite il comune nel cui territorio la cooperativa sociale o il consorzio ha la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:

a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente con data non anteriore a tre mesi;

c) l'elenco dei soci;

d) una copia dell'ultimo bilancio approvato, la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile;

e) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale o del consorzio che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;

f) la dichiarazione che la cooperativa sociale o il consorzio non è oggetto di sanzione interdittiva o di misura cautelare ai sensi degli articoli 9 e 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);

g) l'autocertificazione antimafia.

3. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:

a) una relazione sull'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e all'attività svolta nell'anno precedente;

b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante il possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora la cooperativa sociale non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera b), possono essere sostituiti da un progetto sull'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare.

5. La cooperativa sociale che presenta domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali, oltre a quanto previsto nel comma 2, deve allegare alla domanda:

a) una relazione riguardante:

1) l'autonomia tecnica, organizzativa ed economica della cooperativa sociale in relazione all'attività da svolgere e svolta nell'anno precedente, alle modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;

2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della l. 381/1991.

b) la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa sociale attestante:

1) il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa sociale;

2) il possesso della certificazione dell'autorità competente attestante per ognuna delle persone svantaggiate inserite la situazione di svantaggio e il periodo di presunta durata di tale situazione.

6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2 e la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

7. Il comune nel cui territorio ha la sede legale la cooperativa o il consorzio che presenta la domanda di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze in via telematica entro tre giorni dal ricevimento.

8. Il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, adottano il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio di cooperative nell'albo regionale delle cooperative sociali indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il comune o la Città metropolitana di Firenze adottano il provvedimento motivato di diniego.

9. Il temine di cui al comma 8 può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta. Entro lo stesso temine il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze possono richiedere pareri o dati conoscitivi utili ai fini dell'istruttoria.

10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono comunicati alla cooperativa sociale richiedente o al consorzio, al registro delle imprese presso la CCIAA, all'ufficio territoriale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione.

 

     Art. 9. Verifica della permanenza dei requisiti e revisione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze svolgono annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere alle cooperative e ai loro consorzi, il bilancio sociale, se previsto, una relazione sulla attività svolta e, per le cooperative sociali di tipo B, anche sui risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, l'elenco delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti.

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi comunicano al comune capoluogo della provincia o alla Città metropolitana di Firenze nella quale abbiano la sede legale le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, effettuate le verifiche di cui al comma 1, trasmettono all’amministrazione regionale entro il trenta ottobre di ogni anno:

a) l'elenco delle cooperative sociali per le quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della pubblicazione dell'albo regionale delle cooperative sociali;

b) una relazione sulla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali di sua competenza, sui rapporti convenzionali delle cooperative sociali e dei loro consorzi e su eventuali criticità.

5. L’amministrazione regionale può effettuare direttamente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

6. In caso di mancato rispetto da parte degli enti locali preposti degli adempimenti di cui al comma 4, l’amministrazione regionale interviene in via sostitutiva ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

     Art. 10. Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali

1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa e di un consorzio è disposta dal comune capoluogo di provincia o dalla Città metropolitana di Firenze nei seguenti casi:

a) cancellazione dall'albo nazionale previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 220/2002;

b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per l'iscrizione;

c) pronuncia di un provvedimento previsto dalla normativa antimafia;

d) cessazione o sospensione dell'attività per oltre dodici mesi;

e) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento previsto dall'articolo 4, comma 2, della l. 381/1991 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;

f) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa o di un consorzio può essere disposta d'ufficio o su istanza di un ente pubblico interessato.

3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze, qualora abbiano accertato il verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, dispongono la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento con atto motivato.

4. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, entro trenta giorni, alla cooperativa o al consorzio di cooperative interessato, al registro delle imprese presso la CCIAA competente, all'ufficio territoriale del lavoro e all’amministrazione regionale.

5. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa sociale o di un consorzio comporta, per gli enti pubblici operanti in Toscana, la risoluzione ex lege dei rapporti convenzionali in atto con la cooperativa sociale stessa o il consorzio stesso.

6. Qualora la Regione riscontri uno dei motivi di cancellazione di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne dà comunicazione agli interessati e al comune capoluogo di provincia competente o alla Città metropolitana di Firenze.

 

     Art. 11. Ricorso in opposizione

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.

3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.

 

CAPO III

Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali

 

     Art. 12. Principi comuni per l’affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione, ai suoi enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono applicare le disposizioni del presente capo nell'ambito dei propri ordinamenti.

3. La Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’attuazione della presente legge, mediante linee guida.

4. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), all’articolo 15 e all’articolo 16, avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e dei seguenti principi:
a) salvaguardia della qualità del servizio, con particolare riferimento agli utenti finali nel caso di affidamenti dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, e della qualità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nel caso di affidamenti di contratti pubblici di cui all'articolo 15;

b) adeguatezza delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto alle caratteristiche socio economiche del territorio degli enti titolari dei servizi al fine di promuovere la coesione sociale delle comunità locali;

c) possibile subordinazione del principio di economicità degli affidamenti dei contratti pubblici alle specifiche esigenze ambientali e sociali degli enti titolari dei servizi nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

d) favorire il passaggio, anche graduale, dei soggetti destinatari di prestazioni e servizi sociali come definiti dalla normativa statale e regionale verso percorsi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 15;

e) valorizzazione del ruolo attivo della cooperazione sociale in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 1 della l. 381/1991;

f) rendicontazione dell'impatto sulle comunità dell'attuazione della disciplina di cui al presente capo, secondo lo schema della valutazione di impatto sociale prevista dall’articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in quanto compatibile ed in riferimento a quanto indicato dall’articolo 14 del d.lgs. 117/2017;

g) favorire il confronto con esperti per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nell’elaborazione della documentazione di gara;

h) rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

     Art. 13. Modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali di tipo A

1. L'erogazione dei servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106), da parte delle cooperative sociali di tipo a) avviene con le seguenti modalità:

a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale;

b) mediante coprogettazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14;

c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina statale, regionale e dei principi comuni di cui all'articolo 12.

 

     Art. 14. Coprogrammazione e coprogettazione

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, favorisce il coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento.

2. L’applicazione degli strumenti di cui al comma 1, in un’ottica di reale concorrenza, viene effettuata in modo da dare un’effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati.

3. Mediante la coprogrammazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, vengono rilevati i bisogni della comunità di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. La coprogrammazione della Regione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di coprogrammazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento.

4. La coprogettazione è finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche alla luce degli strumenti di coprogrammazione di cui all'articolo 2.

5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la coprogettazione, devono essere garantiti i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilità dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse;

b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della coprogettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, nonché le modalità di compartecipazione allo sviluppo delle attività;

c) la proposta di coprogettazione può essere di iniziativa pubblica e privata; la proposta di coprogettazione di iniziativa privata deve essere preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed è pubblicata anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti;

d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione;

e) a seguito della conclusione delle attività di coprogettazione l'ente affidante pubblica gli esiti dell’ attività.

6. Ferma restando la normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 possono istituire regimi di accreditamento ai fini della coprogettazione nell'ambito dei propri ordinamenti.

7. L'accreditamento di cui al comma 5 garantisce, oltre a quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attività, delle modalità di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l’affidamento del servizio o dell'attività.

 

     Art. 15. Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del d.lgs. 50/2016, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 dello stesso d.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla l. 381/1991, riservano in favore delle cooperative sociali di tipo B una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell’ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del d.lgs. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla l. 381/1991, gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito dell’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 dello stesso d.lgs. 50/2016, possono riservare, in favore delle cooperative sociali di tipo B, una quota non inferiore al 3 per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.

3. Nell’ambito dello svolgimento delle procedure negoziate di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto della normativa in materia di contratti, le stazioni appaltanti, al fine della scelta degli operatori economici da invitare, possono svolgere le indagini di mercato, oppure possono istituire e disciplinare appositi elenchi speciali aperti riservati alle cooperative sociali di tipo B articolati per settori merceologici.

4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, per l’individuazione degli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato all’attuazione della finalità dell’inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.

5. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati è valutato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

     Art. 16. Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al 3 per cento e non superiore all’8 per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l’inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell’ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l’inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.

 

     Art. 17. Utilizzo dei beni pubblici per finalità di utilità sociale

1. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono concedere l’utilizzo di beni mobili e immobili, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l’utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.

2. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono concedere l’utilizzo di beni mobili e immobili, in conformità al d.lgs. 117/2017 e in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, in favore di cooperative sociali e loro consorzi per finalità di utilità sociale, anche sulla base di una proposta per l’utilizzo sociale di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative e i loro consorzi.

3. Le presenti disposizioni possono trovare applicazione anche per le proposte nelle quali intervengono anche altri enti del terzo settore, autonomie funzionali e operatori privati, a condizione che il soggetto responsabile sia una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali.

 

CAPO IV

Consulta regionale sulla cooperazione sociale

 

     Art. 18. Consulta regionale sulla cooperazione sociale

1. La Consulta regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da undici membri individuati come segue:

a) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;

b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle articolazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti fra persone di comprovata competenza e esperienza professionale nel settore della cooperazione sociale;

c) quattro membri in rappresentanza della Regione, scelti tra persone di comprovata competenza professionale giuridica o economica in materia di cooperazione sociale, uno dei quali designato dal Consiglio regionale;

d) un dirigente regionale competente nei settori sociale, sanitario e socio educativo e delle politiche della solidarietà individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali.

2. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito, durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della nuova Consulta.

3. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l'assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.

4. La Consulta ha sede presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.

 

     Art. 19. Compiti della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri al Consiglio regionale e alla Giunta regionale e formula proposte in materia di cooperazione sociale;

b) segue l’andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;

c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per l'insieme delle questioni che attengono al settore;

d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;

e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi erogati.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 20. Disposizioni di prima attuazione

1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, e all’articolo 16, comma 1, trovano applicazione per la programmazione degli acquisti di beni e servizi successiva a quella in corso nell’anno di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. Norma transitoria

1. La Consulta di cui all’articolo 18 è costituita entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’insediamento della nuova Consulta continua a operare la Consulta nominata ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

 

     Art. 22. Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

b) articolo 65 della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

c) articolo 8, comma 1, articolo 9, commi 1, 3 e 4, articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, articolo 11, commi 1, 2, 3, e 4, articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 2016, n. 21 (Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002).