§ 3.2.162 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 57.
Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:01/10/2014
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Contributi
Art. 3.  Modalità e requisiti per l’accesso ai contributi
Art. 4.  Iniziative regionali
Art. 5.  Elenco regionale delle società di mutuo soccorso
Art. 6.  Condizioni per l’iscrizione all’elenco regionale
Art. 7.  Cancellazione dall’elenco regionale
Art. 8.  Regolamento di attuazione
Art. 9.  Norma finanziaria


§ 3.2.162 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 57. [1]

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio.

(B.U. 8 ottobre 2014, n. 48)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 118, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 3, comma 3, l’articolo 4, comma 1, lettera q), e l’articolo 59 dello Statuto;

 

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso);

 

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

 

Considerato quanto segue:

 

1. Le società di mutuo soccorso, di seguito denominate società, si sono costituite in Toscana a partire dalla seconda metà dell’800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno, ovvero in caso di malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione;

 

2. A distanza di più di cento anni dalla loro creazione le società, nonostante abbiano avuto un ridimensionamento delle loro funzioni originarie, vantano ancora una notevole presenza sul territorio toscano conservando gli originari principi di solidarietà, sussidiarietà e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono importanti funzioni tra le quali l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, servizi di assistenza, e, nei diversi territori in cui operano, attività culturali e ricreative;

 

3. Nell’attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, le società, se adeguatamente supportate, possono svolgere un importantissimo ruolo nell’ambito del privato-sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini;

 

4. La Regione Toscana, tra i principi generali della sua azione, individuati dallo Statuto, sostiene il principio di sussidiarietà sociale favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e persegue, tra le proprie finalità principali, la tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato;

 

5. In attuazione dei sopra citati principi e finalità statutarie si ritiene pertanto opportuno introdurre nell’ordinamento regionale un’apposita normativa che valorizzi il mutualismo in Toscana e riconosca la particolare funzione sociale delle società nonché l’interesse locale del loro patrimonio documentario, storico e culturale;

 

6. A tal fine, con la presente legge, si prevede la possibilità per le società di mutuo soccorso iscritte ad un apposito elenco regionale, di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto

1. Nel rispetto dei principi dell’articolo 45 della Costituzione ed in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 4 dello Statuto, la Regione riconosce il ruolo delle società di mutuo soccorso, di seguito denominate società, e in particolare:

a) l’importanza della funzione sociale delle società, costituite ed operanti nel territorio regionale, nell’affermazione dei valori di solidarietà tra i cittadini, nella promozione del progresso sociale delle comunità locali, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale;

b) l’interesse per la comunità locale del patrimonio documentario storico e culturale delle società, incentivandone la conservazione da parte delle stesse e diffondendone la conoscenza.

2. La Regione valorizza e promuove le società in Toscana, sostenendo in particolare:

a) la diffusione della memoria storica che esse rappresentano per le comunità locali;

b) la conservazione e l’utilizzo del patrimonio architettonico di proprietà delle società di mutuo soccorso in riferimento alle attività sociali che vi si svolgono;

c) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolto;

d) la diffusione dell’innovazione mutualistica secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell’assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l’integrazione tra le società, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;

e) la diffusione della cultura delle società in generale.

3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Contributi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi alle società, allo scopo di agevolare e sostenere:

a) la conservazione, il restauro e l’archiviazione, da parte delle società, del proprio materiale storico documentario;

b ) il rinnovo degli impianti e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà impiegati nell’attività sociale delle società, anche in concorso con altri contributi pubblici;

c) l’espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;

d) iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica nonché studi e ricerche destinati alla diffusione dei principi del mutualismo e della mutualità volontaria.

 

     Art. 3. Modalità e requisiti per l’accesso ai contributi

1. Accedono ai contributi di cui all’articolo 2, le società in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo risultante da atto notarile e conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla l. 3818/1886, nonché iscrizione al registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) iscrizione all’elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato elenco;

c) numero minimo di soci negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento, risultante dal libro soci aggiornato, non inferiore a venti;

d) istituzione e tenuta dei libri dell’assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, comprovante attività continuativa e partecipata degli organi sociali;

e) trasmissione all’Agenzia delle entrate del modello, relativo agli enti associativi, di cui all’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le richieste di contributo sono corredate dalla seguente documentazione riguardante:

a) relazione descrittiva sull’attività da realizzare;

b) preventivo di spesa relativo all’attività da realizzare;

c) attestazione relativa all’ eventuale partecipazione di altri soggetti;

d ) d) programma annuale di attività.

3. In ordine ai contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), non sono ammesse le spese di manutenzione straordinaria o di rinnovo di impianti riguardanti locali dell’immobile di proprietà delle società e locati a soggetti terzi.

4. Le società destinatarie dei contributi redigono il bilancio annuale di previsione ed il bilancio consuntivo e li inviano alla direzione regionale competente della Giunta regionale, corredati dalla relazione illustrativa delle attività svolte e sull’utilizzo dei contributi.

 

     Art. 4. Iniziative regionali

1. La Regione promuove e valorizza il fenomeno mutualistico in Toscana mediante le seguenti azioni dirette:

a) realizzazione di un’indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti nel territorio regionale, anche non attivi o non iscritti all’elenco di cui all’articolo 5, con monitoraggio dei dati acquisiti;

b) iniziative, previo accordo con la Soprintendenza per beni archivistici e storici competente, finalizzate al riordino e all’inventariazione degli archivi storici e dei beni culturali delle società nonché di altri soggetti originariamente costituiti come società di mutuo soccorso relativamente al periodo in cui essi hanno operato con la predetta forma giuridica;

c) interventi finalizzati a coordinare e centralizzare le accessioni di archivi sociali, bandiere ed altro materiale documentario;

d) organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società presenti in Toscana;

e) iniziative di studio finalizzate alla qualificazione degli amministratori;

f) realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici, in particolare nelle scuole e per i giovani;

g) promozione di convenzioni tra società e loro consorzi e le istituzioni locali per interventi nell’area formativa, ricreativa, socio assistenziale e dei servizi alla persona.

2. Le modalità di attuazione delle azioni dirette regionali sono definite nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

 

     Art. 5. Elenco regionale delle società di mutuo soccorso

1. La Regione Toscana, entro duecentodieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l’elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

 

     Art. 6. Condizioni per l’iscrizione all’elenco regionale

1. Le società, costituite ai sensi della l. 3818/1886, previa istanza da prodursi secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 8, possono chiedere l’iscrizione all’elenco.

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza la direzione generale competente della Giunta regionale, verifica:

a) l’effettivo esercizio dell’attività mutualistica;

b) il perseguimento dei fini dettati dall’articolo 1 della l. 3818/1886.

 

     Art. 7. Cancellazione dall’elenco regionale

1. Le società iscritte all’elenco sono cancellate nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all’iscrizione nell’elenco;

b) qualora la società ometta di inviare la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4;

c) qualora la società presenti gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.

 

     Art. 8. Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina in particolare:

a) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco;

b) le modalità di iscrizione delle società nell’elenco;

c) l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 2;

d) l’invio della documentazione di cui all’articolo 3, comma 4;

e) il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;

f) la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite;

g) la cancellazione delle società dall’elenco.

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l’anno 2014 e di euro 20.000,00 rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 741 “Fondi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 sono apportate la seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2014

in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 10.000,00

in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 10.000,00;

anno 2015

in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 20.000,00

in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 20.000,00;

anno 2016

in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 20.000,00

in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 20.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 22 luglio 2020, n. 65, con la decorrenza ivi prevista.