§ 3.7.16 - L.R. 19 febbraio 2020, n. 11.
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 polizia urbana e rurale
Data:19/02/2020
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata
Art. 3.  Interventi di sicurezza urbana
Art. 4.  Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
Art. 5.  Tipologia degli interventi
Art. 6.  Progetti speciali
Art. 7.  Sicurezza partecipata
Art. 8.  Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata
Art. 9.  Assistenza tecnica e attività di documentazione
Art. 10.  Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana
Art. 11.  Linee guida
Art. 12.  Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata
Art. 13.  Finanziamento degli interventi
Art. 14.  Strutture e funzioni di polizia locale
Art. 15.  Norme per la tutela degli operatori di polizia locale
Art. 16.  Principi organizzativi e funzionali
Art. 17.  Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi
Art. 18.  Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
Art. 19.  Competenza territoriale
Art. 20.  Strumenti di autotutela
Art. 21.  Collaborazione con associazioni di volontariato
Art. 22.  Servizi per conto di terzi
Art. 23.  Supporto tecnico
Art. 24.  Nuclei specializzati
Art. 25.  Attività formativa
Art. 26.  Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
Art. 26 bis.  Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali
Art. 27.  Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
Art. 28.  Conferenza tecnica regionale
Art. 29.  Corpo di polizia municipale
Art. 30.  Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze
Art. 31.  Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
Art. 32.  Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
Art. 33.  Concorso e corsoconcorso
Art. 34.  Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
Art. 35.  Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico
Art. 36.  Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori
Art. 37.  Formazione degli operatori assunti a tempo determinato
Art. 38.  Giornata della polizia locale
Art. 39.  Obblighi di collaborazione
Art. 40.  Oggetto e principi
Art. 41.  Finalità
Art. 42.  Funzioni di accertamento in materia di polizia amministrativa locale
Art. 43.  Mediazione sociale
Art. 44.  Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie
Art. 45.  Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta
Art. 46.  Misure cautelari e sanzioni accessorie
Art. 47.  Lavoro volontario di interesse pubblico
Art. 48.  Rinvio
Art. 49.  Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza
Art. 50.  Partecipazione
Art. 51.  Norme transitorie
Art. 52.  Attività di coordinamento
Art. 53.  Relazione annuale
Art. 54.  Norma finanziaria
Art. 55.  Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015
Art. 56.  Abrogazioni


§ 3.7.16 - L.R. 19 febbraio 2020, n. 11. [1]

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015.

(B.U. 21 febbraio 2020, n. 8)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 3, dello Statuto per il quale la Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;

Considerato quanto segue:

1. La presente legge interviene per disciplinare gli interventi per la sicurezza urbana, non solo in senso tradizionale, ma prevedendo modalità innovative come iniziative di sicurezza partecipata e progetti speciali, con la finalità di coinvolgere sia gli organi e le competenze pubbliche, sia il tessuto associativo e le risorse di cittadinanza attiva;

2. La presente legge assume il concetto di sicurezza urbana definito dal recente d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017, che non riguarda soltanto interventi in tema di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale, ma interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali in un’ottica pluridimensionale che interessa anche le situazioni di degrado, marginalità sociale e bisogni di riqualificazione urbana;

3. Gli interventi regionali e locali nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati, senza interferenze e nel pieno rispetto delle competenze statali, in particolare per ciò che concerne la materia ordine pubblico e sicurezza di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;

4. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, che esclude dalla competenza legislativa esclusiva statale la polizia amministrativa locale, disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale e le strutture di polizia municipale, i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze;

5. La presente legge attua interventi volti a garantire requisiti di uniformità nell’esercizio delle suddette funzioni, nella strutturazione dei servizi, nel reclutamento e formazione degli addetti, operando in sussidiarietà degli enti locali anche ai fini di adeguatezza pure nei rapporti con gli organi statali;

6. La presente legge opera altresì interventi di sussidiarietà sociale sostenendo la libera iniziativa dei cittadini che si organizzano per interventi di sicurezza partecipata ed imponendo alle strutture di polizia locale moduli operativi di comunità in ascolto delle esigenze del territorio di riferimento;

7. Le disposizioni sulle gestioni associate e le unioni di comuni sono in linea con quanto previsto dalla l.r. 68/2011;

8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell’intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore;

9. Il titolo IV della presente legge è volto ad orientare la normazione locale in materia di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado e fornisce anche la strumentazione procedurale finalizzata all’effettiva applicazione delle disposizioni da parte dei singoli enti;

10. Nel perseguimento delle finalità di cui al punto 9, la legge indica alcuni elementi di uniformità di tali atti normativi locali, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, ponendosi come normativa di riferimento per gli ambiti oggetto degli atti normativi locali in materia di sicurezza urbana nei casi in cui sussistano materie di competenza regionale che concernono sia la vivibilità e il decoro urbano, sia l’assistenza alle persone, al fine della tutela della convivenza civile;

11. Sono quindi esclusi, anche per questo ambito, possibili interferenze con le competenze statali in quanto la legge non interviene in materia di ordine o sicurezza pubblica, che debbono essere assicurate dallo Stato nell’ambito della sua competenza esclusiva;

12. Nella pianificazione territoriale e, in generale, nelle attività di programmazione, i comuni tengono in considerazione le esigenze della sicurezza urbana nella consapevolezza che per affrontare il tema della sicurezza sono necessarie politiche trasversali e integrate;

13. I comuni, infatti, esercitano le loro funzioni e svolgono i propri compiti nell’ambito della presente legge come enti che concorrono allo sviluppo dei servizi alla persona e al benessere complessivo della comunità amministrata in tutte le sue esigenze, ivi compresa quella della vivibilità urbana;

13 bis. In relazione all’articolo 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017, relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017, senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'articolo 5 del medesimo d.l. 14/2017;

13 ter. In osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice;

Approva la presente legge

 

TITOLO I

Oggetto, principi e finalità

CAPO I

Oggetto, principi e finalità

 

Art. 1. Oggetto della legge

1. La presente legge detta disposizioni concernenti:

a) la promozione e lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, il sostegno di progetti finalizzati a promuovere condizioni che migliorano la sicurezza delle persone, la promozione dell'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali;

b) i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle azioni di controllo connesse alle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia municipale, di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine “polizia locale”, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale;

c) i fenomeni di degrado urbano, a fini preventivi, mediante una normativa quadro per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti che non attengono alla tutela dell’ordine pubblico di competenza esclusiva statale.

2. La presente legge definisce altresì gli ambiti delle politiche pubbliche regionali per garantire la sicurezza dei cittadini considerata quale bene comune e componente fondamentale dello Stato democratico e di diritto, nel rispetto delle competenze statali.

 

     Art. 2. Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di sicurezza integrata nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015, stabilisce annualmente, in coerenza con le tipologie di intervento previste dal PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. Le politiche regionali sulla sicurezza si attuano mediante azioni integrate che combinano interventi di natura preventiva, sanzionatori ed interventi che favoriscono la creazione di spazi urbani vivibili e di attività sociali e culturali tese a rafforzare la coesione delle comunità locali ed i legami tra i cittadini e gli spazi pubblici in cui vivono.

4. Gli interventi regionali in materia di sicurezza si ispirano al principio della sicurezza integrata di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, definita come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, finalizzati a concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

5. Le azioni integrate sono preferibilmente definite e promosse dopo un adeguato coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle altre organizzazioni della società civile.

6. In attuazione del comma 1, la Regione privilegia:

a) le azioni integrate, di natura preventiva;

b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;

c) l’educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto della legalità.

7. La Regione sostiene gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, che si ispirino ai principi e ai criteri della presente legge e che siano volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone. La Regione promuove e realizza, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 4, politiche integrate per la sicurezza.

 

TITOLO II

Interventi per la sicurezza

CAPO I

Interventi per la sicurezza

 

     Art. 3. Interventi di sicurezza urbana

1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, per l’implementazione della sicurezza urbana definita dall’articolo 4 del d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

 

     Art. 4. Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza

1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, anche su loro iniziativa, in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.

3. La Regione promuove con gli enti locali o con gli organi statali, anche su loro iniziativa, la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5. Tipologia degli interventi

1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:

1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;

2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;

3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;

4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;

5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;

e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all’articolo 7;

g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;

h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;

i) l’animazione dello spazio pubblico;

l) l’integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.

2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:

a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;

b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l’individuazione dei progetti speciali.

4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:

a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) nell’ambito dei progetti speciali di cui all’articolo 6.

 

     Art. 6. Progetti speciali

1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2.

2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi:

a) l'entità dell'intervento, che può coprire anche la totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;

b) le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti;

c) le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi.

3. Ai progetti si applica l’articolo 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.

 

     Art. 7. Sicurezza partecipata

1. La Regione riconosce il ruolo che le comunità locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori ed a tal fine, nell’ambito degli interventi dell’articolo 5, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l’integrazione e l’inclusione sociale.

2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione di attività di vigilanza o presidio delle forze di polizia.

 

     Art. 8. Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata

1. Ai fini del sostegno regionale di cui al presente capo, sono privilegiate le aree individuate dal comune in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado ovvero, a fini preventivi di salvaguardia, in relazione al loro valore e pregio, anche ai sensi dell’articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

 

     Art. 9. Assistenza tecnica e attività di documentazione

1. La Regione svolge:

a) attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza;

b) attività di osservazione, documentazione e informazione, ricerca, sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità e la polizia locale, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati e ogni altra opportuna iniziativa, in particolare in collaborazione con le università degli studi e gli enti di ricerca pubblici e privati, l’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET), gli enti locali, gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio.

2. Le attività di assistenza tecnica, documentazione e informazione, ricerca sono svolte in maniera coordinata con le attività di ricerca e documentazione della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

3. Gli enti locali trasmettono al settore competente della Giunta regionale i dati e le informazioni inerenti alle proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte.

 

     Art. 10. Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana

1. La Regione promuove iniziative formative rivolte al personale degli enti locali per favorire l’acquisizione di competenze in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana.

2. La formazione di cui al comma 1:

a) privilegia un approccio multidimensionale al concetto di sicurezza;

b) è finalizzata, in particolare, alla creazione di figure di coordinamento di gruppi intersettoriali e multidisciplinari di lavoro per favorire l’individuazione di soggetti responsabili della gestione delle politiche integrate di sicurezza urbana all’interno degli enti locali.

3. La Regione promuove le iniziative di cui ai commi 1 e 2 ed iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana.

4. La Regione promuove iniziative formative inerenti alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, aperte anche alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale, operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi di vigilanza dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. La formazione di cui al presente articolo è svolta nel rispetto della normativa sulla formazione professionale.

 

     Art. 11. Linee guida

1. La Regione elabora ed aggiorna periodicamente linee guida consistenti nella raccolta di modelli di azione e buone pratiche in ambito di sicurezza urbana integrata.

2. Le Linee guida:

a) sono elaborate con la collaborazione dei comuni e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) costituiscono strumenti di supporto ai comuni nell’identificazione di azioni che possono influenzare positivamente le politiche di sicurezza urbana; le azioni riguardano il presidio della sicurezza integrata, la riqualificazione e gestione degli spazi pubblici, il presidio sociale, commerciale e culturale delle città, ed adottano un approccio che favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi urbani;

c) stabiliscono altresì indicazioni utili per i settori della Giunta regionale al fine di assicurare che le politiche regionali siano definite tenendo in considerazione le problematiche della sicurezza urbana.

 

     Art. 12. Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata

1. Per la promozione e lo sviluppo delle intese di cui all’articolo 4, per l’esame e l’aggiornamento delle linee guida di cui all’articolo 11, nonché per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata, il Presidente della Regione o l’assessore competente convoca periodicamente una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo e dai presidenti della conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Sono convocati anche i presidenti delle province e il Sindaco metropolitano qualora gli argomenti all’ordine del giorno della conferenza siano di interesse delle province o della Città metropolitana di Firenze.

2. [Abrogato].

3. Per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata di cui al comma 1, l’istruttoria tecnica è svolta:

a) dalla conferenza di cui all’articolo 28, quando la conferenza del presente articolo si occupa di strutture di polizia locale;

b) dai competenti settori della Giunta regionale in collaborazione con gli enti locali interessati nei casi di tematiche diverse dalla lettera a).

4. La partecipazione ai lavori della conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata non comporta oneri per la Regione.

 

     Art. 13. Finanziamento degli interventi

1. La deliberazione di cui all’articolo 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all’articolo 4, comma 3.

2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all’articolo 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettera a).

3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all’articolo 29.

 

TITOLO III

Polizia locale

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 14. Strutture e funzioni di polizia locale

1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell’ente locale;

b) vigilare sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza o dell’ente responsabile dell’esercizio associato della protezione civile cui partecipa l’ente di appartenenza;

d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti alla verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali.

3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.

4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera a), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

 

     Art. 15. Norme per la tutela degli operatori di polizia locale

1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e la Città metropolitana di Firenze predispongono luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno 145/1987.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, può destinare specifici contributi a comuni, unioni dei comuni, province e Città metropolitana di Firenze finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 del d.m. interno 145/1987.

 

     Art. 16. Principi organizzativi e funzionali

1. Nel rispetto della legge statale e della presente legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano:

a) l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale;

b) le modalità di nomina del responsabile di struttura di polizia municipale o provinciale o della Città metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi;

c) le modalità di individuazione delle figure di coordinamento.

2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale:

a) di norma, non può essere destinato stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, anche nel caso di personale comandato o distaccato, fatti salvi i casi di inabilità temporanea;

b) svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente;

c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge;

d) è selezionato mediante modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, le strutture di polizia locale adottano moduli operativi di comunità mediante:

a) attività di rilevazione e interpretazione dei problemi del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere;

b) utilizzo di sensibilità e competenze comunicative nella relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti;

c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle competenze dei servizi pubblici locali, nonché delle politiche urbane attivate;

d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali associazioni di volontariato di cui all’articolo 21 o di altra natura, compresi gli operatori economici;

e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d’ufficio;

f) modalità di lavoro e di strumenti che permettano alla comunità locale di essere informata sull’andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un’ottica di trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale.

4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente della provincia definiscono gli indirizzi ed esercitano il controllo sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia locale.

5. Il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

 

     Art. 17. Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi

1. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti standard e requisiti per le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui all’articolo 29.

2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28 e tenuto conto:

a) delle vocazioni turistiche dei territori;

b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti di polizia locale, nonché del numero minimo di ore di servizio da garantire;

c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci ed efficienti;

d) della necessità di evitare conflitti di interessi nell’esercizio delle funzioni.

 

     Art. 18. Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale

1. L’esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale comporta l’esercizio, da parte dell’ente responsabile della gestione, di tutte le funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge e dai regolamenti comunali, e si svolge esclusivamente negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in una delle seguenti forme:

a) mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, con la costituzione di una struttura unica o di un unico corpo;

b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra unione di comuni e comuni, per la costituzione di una struttura unica; in tali casi, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 e le disposizioni integrative del presente articolo. In caso di esercizio associato svolto in convenzione tra unione e comuni, l’unione di comuni è ente responsabile della gestione.

2. In caso di esercizio associato mediante unione di comuni:

a) tutto il personale della polizia locale dei comuni interessati è trasferito o comandato all’unione; gli operatori di polizia municipale esercitano le funzioni di competenza, comprese le funzioni di polizia giudiziaria nel territorio dei comuni associati, ai sensi dell’articolo 1, comma 113, della l. 56/2014;

b) l’unione di comuni può costituire il corpo di polizia municipale nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 29, a condizione che le sia stato trasferito tutto il personale della polizia municipale di tutti i comuni partecipanti all’unione; diversamente, l’unione costituisce la struttura unica di polizia municipale con unico responsabile;

c) il presidente dell’unione di comuni svolge le funzioni di cui all’articolo 16, comma 5, e, ove previsto dallo statuto, le altre funzioni attribuite al sindaco dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), a norma dell’articolo 1, comma 111, della l. 56/2014.

3. In caso di esercizio associato mediante convenzione, per garantire l’unitarietà dello svolgimento della funzione:

a) tutto il personale della polizia municipale dei comuni è comandato presso l’ente responsabile della gestione;

b) oltre ai contenuti dell’articolo 20 della l.r. 68/2011, la convenzione definisce:

1) le modalità di nomina del responsabile unico della struttura associata di polizia municipale;

2) le modalità di assegnazione del personale in comando;

3) le modalità unitarie di esercizio delle funzioni di indirizzo da parte dell’organo comune individuato dalla convenzione;

4) i rapporti dei sindaci con il responsabile unico della struttura associata.

4. L’unione di comuni o il comune, in qualità di enti responsabili dell’esercizio associato, adottano il regolamento unico di polizia municipale.

5. Anche in caso di esercizio associato di cui al presente articolo, resta di competenza dei sindaci dei singoli comuni l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 50, comma 4, e all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto per le funzioni di cui al titolo II, può definire una quota da destinare a contributi per l'incentivazione delle gestioni associate di polizia municipale svolte mediante unione di comuni; sono condizioni per l’incentivazione:

a) che l’esercizio associato coinvolga tutti i comuni dell’unione;

b) per i comuni non appartenenti all’unione e dello stesso ambito di dimensione territoriale adeguata:

1) la sussistenza di una convenzione tra detti comuni e l’unione;

2) che l’unione sia l’ente responsabile dell’esercizio associato.

7. Ai fini del comma 6, le verifiche biennali di cui all’articolo 91 della l.r. 68/2011 accertano l’effettivo esercizio delle gestioni associate svolte dall’unione per espressa previsione statutaria.

8. La struttura regionale competente in materia di polizia locale accerta, ove siano considerati anche comuni non facenti parte dell’unione, l’effettivo esercizio associato mediante convenzione e la sussistenza delle altre condizioni per l’incentivazione, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale che disciplina altresì i casi di revoca del contributo.

9. Gli enti locali trasmettono le convenzioni comunque stipulate per l’esercizio associato della polizia municipale alla struttura competente della Giunta regionale in materia di polizia locale, salvo che abbiano provveduto alla trasmissione delle convenzioni alla Regione a norma dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011.

 

     Art. 19. Competenza territoriale

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza oppure di quello risultante dall'insieme degli enti associati, fermo restando l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 113, della l. 56/2014.

2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:

a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto;

d) operazioni in caso di calamità naturali e di protezione civile.

3. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 65/1986 e previa comunicazione al prefetto, possono altresì operare fuori dal territorio di competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 23, su richiesta dei comuni che ne hanno necessità o della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, per periodi di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.

 

     Art. 20. Strumenti di autotutela

1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti

3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 27 provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1, nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

 

     Art. 21. Collaborazione con associazioni di volontariato

1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in conformità con il decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1,comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e alla mediazione sociale di cui all’articolo 43.

2. In ogni caso, i volontari:

a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;

b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;

c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

d) sono adeguatamente assicurati.

3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni di volontariato non devono prevedere per i soci e negli statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. L’abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia locale.

 

     Art. 22. Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attività a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attività di pubblico interesse.

2. Le attività di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali.

3. Le attività a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell’ambito di manifestazioni pubbliche.

 

CAPO II

Funzioni della Regione

 

     Art. 23. Supporto tecnico

1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, la Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti alle attività di polizia locale mediante:

a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione agli strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di polizia locale e sulla collaborazione tra le strutture di polizia locale;

b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.

2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:

a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;

b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale come definita ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017.

3. In attuazione dell’accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017, la Regione promuove e sostiene, anche attraverso contributi finanziari:

a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di polizia locale e le forze di polizia nonché fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze;

b) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia;

c) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologici;

d) l’aggiornamento professionale integrato per gli addetti della polizia locale e delle forze di polizia.

 

     Art. 24. Nuclei specializzati

1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti locali:

a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di alcuni corpi di polizia locale, al fine della formazione di nuclei specializzati nell'ambito delle competenze della polizia locale;

b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione di buone pratiche.

2. La Regione, nelle forme e modalità consentite dalla legge, eroga la formazione specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli addetti o per l’istituzione in alcuni corpi di polizia locale che fanno richiesta di nuclei specializzati per attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le quali, a titolo esemplificativo:

a) la sicurezza urbana;

b) la vigilanza e controllo in materia edilizia;

c) la vigilanza e controllo sul commercio;

d) la tutela ambientale-ecologica;

e) l’infortunistica stradale.

3. Il settore competente della Giunta regionale cura l’archivio delle competenze dei singoli addetti e dei nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta regionale, per assicurarne la consultabilità da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

4. La Regione promuove l’attivazione di nuclei specializzati per interventi operativi negli ambiti previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti territoriali di operatività delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 1, comma 113, della l. 56/2014.

5. La convenzione di cui al comma 4:

a) è stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, con indicazione degli ambiti territoriali di operatività;

b) indica gli impegni anche finanziari, a carico dei comuni, delle unioni di comuni e delle province interessate e le modalità operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, punto 4, lettera c), della l. 65/1986.

 

     Art. 25. Attività formativa

1. La Giunta regionale programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 20, 24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, nelle forme e modalità consentite dalla legge.

2. La Giunta regionale definisce:

a) le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni:

1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

2) della conferenza tecnica regionale di cui all’articolo 28 ove costituita;

b) le modalità delle verifiche sulla formazione erogata.

3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo:

a) definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati di cui all’articolo 24;

b) effettua verifiche sulla formazione erogata.

4. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.

 

     Art. 26. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale

1. Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, la Regione può avvalersi della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui è socio fondatore.

2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue:

a) la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;

b) lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.

 

     Art. 26 bis. Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali

1. Annualmente la Giunta regionale individua:

a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;

b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.

2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.

 

     Art. 27. Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;

b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;

c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;

d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;

e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;

f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 20 e loro modalità di impiego;

g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

 

     Art. 28. Conferenza tecnica regionale

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale presieduta dall’assessore competente o suo delegato.

2. La conferenza svolge funzioni di:

a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale;

b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17;

c) supporto per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 24, comma 4;

d) consulenza e proposta per le attività formative di cui all’articolo 25;

e) consulenza e agevolazione della partecipazione per le problematiche di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al titolo IV.

3. Alla conferenza partecipano:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;

b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;

c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione;

d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata;

e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione;

f) un membro in rappresentanza dell’ANCI;

g) un membro in rappresentanza dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Toscana;

h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro;

i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale.

4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).

5. La conferenza è regolarmente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.

6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta oneri per la Regione.

 

CAPO III

I corpi di polizia locale

 

     Art. 29. Corpo di polizia municipale

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 possono istituire corpi di polizia municipale.

2. Il corpo di polizia municipale possiede almeno quindici addetti e le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi;

b) organizzazione dei servizi in modo da garantire almeno sessanta turni serali all’anno;

c) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio;

d) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa in un arco temporale minimo di dodici ore, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza;

e) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza.

3. I corpi di polizia municipale privilegiano, ove possibile, un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.

4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti di cui al titolo II; la mancanza dei requisiti di cui al comma 2 impedisce l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente destinati al potenziamento delle strutture.

5. I comuni possono istituire un corpo di polizia municipale associato ai sensi dell’articolo 18 a condizione che, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), siano osservati almeno tre criteri di cui al medesimo comma 2.

6. Entro tre anni dalla istituzione, il corpo di cui al comma 5 deve possedere le caratteristiche strutturali ed operative minime di cui al comma 2.

7. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:

a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;

b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.

 

     Art. 30. Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 istituiscono corpi di polizia provinciale e della città metropolitana con almeno dieci addetti.

2. Le province e la Città metropolitana di Firenze possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all' articolo 14.

3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:

a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;

b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.

 

     Art. 31. Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze

1. Il corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:

a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;

b) addetti al coordinamento e controllo;

c) addetti al coordinamento di operatori;

d) operatori.

2. Uno o più vicecomandanti possono essere nominati tra gli addetti al coordinamento e controllo secondo quanto stabilito dai regolamenti dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, ed avuto riguardo, di norma, all’inquadramento giuridico e all’anzianità di servizio.

 

     Art. 32. Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.

2. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all’articolo 16, comma 1.

3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal presidente della provincia, dell’unione o dal Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l’articolo 18, commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e lo statuto dell’unione disciplina i rapporti con i sindaci.

4. L’incarico di comandante è prevalente nell’esercizio dell’attività lavorativa e non è cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

5. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla all'articolo 35, comma 1, lettera a), salvo i seguenti casi:

a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo;

b) mobilità del personale già in possesso della qualifica di comandante di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze.

 

CAPO IV

Formazione e aggiornamento del personale

 

     Art. 33. Concorso e corsoconcorso

1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali, la Giunta regionale può effettuare, previa stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti, il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori mediante:

a) procedure concorsuali;

b) corso-concorso.

2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.

3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali.

4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), e all’articolo 36. Per gli oneri si applica l’articolo 25.

5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 35.

 

     Art. 34. Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2. La professionalità è assicurata tramite:

a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

 

     Art. 35. Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, con regolamento regionale sono disciplinati:

a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze;

b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione di cui agli articoli 34 e 37;

c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi o nei nuclei specializzati, o alla attribuzione della qualifica di addetto al coordinamento e controllo;

d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.

2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze.

 

     Art. 36. Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori

1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.

2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 35.

3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti al coordinamento e controllo ed operatori assunti per mobilità che già lo abbiano frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.

 

     Art. 37. Formazione degli operatori assunti a tempo determinato

1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all' articolo 35, senza la prova finale.

2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

 

     Art. 38. Giornata della polizia locale

1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto la giornata della polizia locale al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale.

2. Nell’ambito delle attività della giornata sono premiati gli operatori che si sono distinti per particolari meriti di servizio.

3. La Giunta regionale disciplina l’organizzazione degli eventi e le modalità di collaborazione dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Firenze sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28.

 

CAPO V

Norma finale

 

     Art. 39. Obblighi di collaborazione

1. Le strutture di cui all'articolo 14 ed i corpi di cui all’articolo 29, anche in forma associata, sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

 

TITOLO IV

Vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado

CAPO I

Oggetto e principi

 

     Art. 40. Oggetto e principi

1. Il presente titolo:

a) costituisce normativa di riferimento per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti della civile convivenza e della coesione sociale che non attengono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;

b) per le finalità di cui alla lettera a), individua gli elementi di uniformità per i regolamenti degli enti locali, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto.

2. Il presente titolo altresì:

a) interviene nelle procedure connesse alla prevenzione e irrogazione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

b) mira a prevenire il degrado urbano contemperando le necessità dei residenti e l’uso delle aree urbanizzate, nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle norme regionali in tema di governo del territorio.

 

     Art. 41. Finalità

1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia urbana degli enti locali perseguono le seguenti finalità:

a) tutela della vivibilità, dell’igiene e del pubblico decoro, intesi come l’insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;

b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;

c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).

2. La Giunta regionale può approvare linee guida per l’individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.

 

CAPO II

Polizia amministrativa e mediazione sociale

 

     Art. 42. Funzioni di accertamento in materia di polizia amministrativa locale

1. Gli atti di accertamento di cui all’articolo 13 della l. 689/1981, per ciò che riguarda le sanzioni previste da regolamenti comunali e ordinanze sindacali spettano, in via prioritaria agli addetti alle strutture di polizia locale ai sensi dei titoli II e III.

2. I comuni possono individuare proprio personale dipendente, diverso da quello di cui al comma 1, incaricato di effettuare adempimenti relativi a materie specificamente individuate nell’atto di nomina.

 

     Art. 43. Mediazione sociale

1. Al di fuori dell’ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), i comuni possono favorire e praticare, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l’integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da proprio personale, anche appartenente alla polizia municipale nell’ambito della propria attività d’istituto, ovvero avvalendosi di soggetti esterni all’amministrazione comunale.

2. La mediazione sociale è gratuita ed è volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 44. Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie

     [Abrogato]

 

     Art. 45. Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta

1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 2.500,00, nel rispetto dell’articolo 10, comma 2, della l. 689/1981.

2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni del comma 1 nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e specificità locale.

3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e quelli derivanti dall’alienazione dei beni confiscati spettano al comune nel cui territorio siano state accertate le violazioni.

5. Per l’ipotesi di persistente violazione, a fronte dell’emissione di una misura cautelare ovvero dell’applicazione di una sanzione accessoria previste dai regolamenti comunali, i regolamenti medesimi possono prevedere l’applicazione di un’ulteriore sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.

 

     Art. 46. Misure cautelari e sanzioni accessorie

1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 689/1981 sul sequestro cautelare e la confisca amministrativa, per le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, il regolamento di polizia urbana può prevedere:

a) le seguenti misure cautelari applicate contestualmente alla contestazione:

1) cessazione immediata dell’attività illecita;

2) ripristino dello stato dei luoghi.

b) la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da tre a dieci giorni;

2. Nel verbale di contestazione, l’addetto dà atto dell’adempimento delle misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), ovvero del rifiuto.

3. Avverso le misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), l’interessato può proporre opposizione al sindaco entro cinque giorni; il sindaco decide entro dieci giorni e se l’opposizione non è rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono ogni effetto.

4. Nel caso di cui al comma 3, quando non sia presentata opposizione nei termini ovvero il sindaco non l’accolga, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:

a) il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 ter della l. 241/1990;

b) si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario;

c) si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 5.

 

     Art. 47. Lavoro volontario di interesse pubblico

1. I regolamenti di polizia urbana possono prevedere, in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro volontario d’interesse pubblico, commisurate alla gravità della violazione.

2. L’obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d’interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.

3. Ai sensi dell’articolo 11 della l. 241/1990, il dirigente o il responsabile della struttura competente e il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nei registri in conformità con il d.lgs. 117/2017.

4. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d’interesse pubblico sono commisurate all’entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che beneficia della prestazione.

6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 3, l’ente procede nei modi stabiliti dalla legge per l’esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.

 

     Art. 48. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano:

a) la l. 689/1981;

b) la l.r. 81/2000.

 

CAPO III

Pianificazione e partecipazione per la vivibilità e la sicurezza

 

     Art. 49. Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza

1. Nell’ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all’individuazione del degrado socio economico di cui all’articolo 123, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni tengono in considerazione:

a) l’incidenza delle previsioni sull’equilibrio funzionale della città, sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza ai sensi della presente legge;

b) l’identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonché degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d’azione;

c) la vulnerabilità di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonché della sicurezza e accessibilità di percorsi di accesso a strutture e servizi.

 

     Art. 50. Partecipazione

1. Il comune può istituire la Conferenza permanente per la vivibilità cittadina, disciplinata dal regolamento di polizia urbana.

2. Sono membri della Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:

a) il sindaco o l’assessore delegato che la presiede;

b) gli assessori competenti sui temi della sicurezza e vivibilità urbana, sulla polizia municipale;

c) membri indicati dalle categorie economiche e organizzazioni sociali più rappresentative.

3. La Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:

a) promuove il coinvolgimento delle comunità locali per far emergere e definire le esigenze e le proposte di intervento sui temi della vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui ai titoli II e IV;

b) organizza, di norma ogni sei mesi, momenti di partecipazione e incontro con la popolazione, anche a livello di frazione o quartiere, con l’eventuale invito dei rappresentanti degli organi e delle strutture statali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

 

TITOLO V

Disposizioni finali transitorie

CAPO I

Disposizioni finali transitorie

 

     Art. 51. Norme transitorie

1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

2. L’atto di cui all’articolo 17 è adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.

3. Fino a trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all’articolo 27 è causa ostativa all’accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale.

5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all’articolo 29, comma 7, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all’articolo 29, comma 6, decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all’articolo 29, comma 2.

7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).

 

     Art. 52. Attività di coordinamento

1. Il Presidente della Regione o l’assessore competente promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui al titolo II al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

 

     Art. 53. Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza e della polizia locale in Toscana che dà conto anche dell'attuazione della presente legge e dell'impiego dei finanziamenti.

 

     Art. 54. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento è assicurato sul bilancio regionale come segue:

- euro 3.303.000,00 per l’anno 2020, euro 3.077.010,53 per l’anno 2021 ed euro 1.381.721,94 per l’anno 2022 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato e sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- euro 2.023.000,00 per l’anno 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato e sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 55. Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 22/2015, le parole: “all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015)”.

 

     Art. 56. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);

b) legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale).

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 27 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (Regolamento ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”, relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 14 marzo 2023, n. 11.