§ 41.1.124 - D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:04/03/1987
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Rinvio ai regolamenti comunali.
Art. 3.  Numero delle armi in dotazione.
Art. 4.  Tipo delle armi in dotazione.
Art. 5.  Modalità di porto dell'arma.
Art. 6.  Assegnazione dell'arma.
Art. 7.  Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Art. 8.  Servizi di collegamento e di rappresentanza.
Art. 9.  Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.
Art. 10.  Prelevamento e versamento dell'arma.
Art. 11.  Doveri dell'assegnatario.
Art. 12.  Istituzione di armeria della polizia municipale.
Art. 13.  Caratteristiche delle armerie.
Art. 14.  Funzionamento delle armerie.
Art. 15.  Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.
Art. 16.  Controlli e sorveglianza.
Art. 17.  Doveri del consegnatario di armeria.
Art. 18.      1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni [...]
Art. 19.  Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.
Art. 20.      1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n. 65, e con le disposizioni del presente [...]


§ 41.1.124 - D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

(G.U. 16 aprile 1987, n. 89).

 

     Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonchè la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

 

Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti

alla polizia municipale ai quali è conferita

la qualità di agenti di pubblica sicurezza

Capo I

Generalità, numero e tipo di armi

 

Art. 1. Generalità.

     L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

 

     Art. 2. Rinvio ai regolamenti comunali.

     1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonchè quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

     2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.

     3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

 

     Art. 3. Numero delle armi in dotazione.

     1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.

     2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

     3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

 

     Art. 4. Tipo delle armi in dotazione.

     1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

     2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

     3. lo stesso regolamento può altresì determinare:

     a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;

     b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all'art. 1.

Capo II

Modalità e casi di porto dell'arma

 

     Art. 5. Modalità di porto dell'arma.

     1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

     2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, e degli debba portare l'arma, nonchè nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

     3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

 

     Art. 6. Assegnazione dell'arma.

     1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

     a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;

     b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

     2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

     3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

     4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sè.

 

     Art. 7. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

     Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

 

     Art. 8. Servizi di collegamento e di rappresentanza.

     I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dallo art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

 

     Art. 9. Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

     1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2 .

     2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonchè i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3 .

     3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III

Tenuta e custodia delle armi

 

     Art. 10. Prelevamento e versamento dell'arma.

     1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

     2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

     3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

 

     Art. 11. Doveri dell'assegnatario.

     L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

     a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

     b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

     c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

     d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 19.

 

     Art. 12. Istituzione di armeria della polizia municipale.

     1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

     2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

     3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonchè la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

     4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

     5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

 

     Art. 13. Caratteristiche delle armerie.

     1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

     2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

     3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

 

     Art. 14. Funzionamento delle armerie.

     1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

     2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

     3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sè dal consegnatario dell'armeria.

     4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

     5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

     6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:

     le ispezioni settimanali e mensili;

     le riparazioni delle armi;

     i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

 

     Art. 15. Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.

     1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del corpo o servizio di polizia municipale se presente.

     2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

     3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

 

     Art. 16. Controlli e sorveglianza.

     1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

     2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

     3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

 

     Art. 17. Doveri del consegnatario di armeria.

     1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

     a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;

     b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

     c) la tenuta dei registri e della documentazione;

     d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

     2. Egli collabora con il responsabile del corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonchè per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Capo IV

Addestramento

 

     Art. 18.

     1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

     2. a tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonchè con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

     3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonchè, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

     4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

     5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

     6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

 

     Art. 19. Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno. [1]

     1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

     2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

 

     Art. 20.

     1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n. 65, e con le disposizioni del presente regolamento.

     2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.

     3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.

 

 


[1] Articolo così sostituito dal D.M. 18 agosto 1989, n. 341.