§ 3.7.9 – L.R. 3 aprile 2006, n. 12.
Norme in materia di polizia comunale e provinciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 polizia urbana e rurale
Data:03/04/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Strutture e funzioni di polizia locale.
Art. 3.  Principi organizzativi.
Art. 4.  Gestione associata.
Art. 5.  Competenza territoriale.
Art. 6.  Strumenti di autotutela.
Art. 7.  Collaborazione con associazioni di volontariato.
Art. 8.  Servizi per conto di terzi.
Art. 9.  Supporto tecnico.
Art. 10.  Attività formativa.
Art. 10 bis.  Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
Art. 11.  Strumenti di comunicazione.
Art. 12.  Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento.
Art. 13.  Conferenza tecnica regionale.
Art. 14.  Corpo di polizia municipale.
Art. 15.  Corpo di polizia provinciale.
Art. 16.  Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale.
Art. 17.  Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale.
Art. 18.  Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale.
Art. 19.  Formazione e aggiornamento periodico.
Art. 20.  Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti.
Art. 21.  Formazione degli agenti assunti a tempo determinato.
Art. 22.  Obblighi di collaborazione.
Art. 23.  Norma transitoria.
Art. 24.  Disposizione finanziaria.
Art. 25.  Abrogazioni.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 65/1997.
Art. 27.  Clausola valutativa.


§ 3.7.9 – L.R. 3 aprile 2006, n. 12. [1]

Norme in materia di polizia comunale e provinciale.

(B.U. 12 aprile 2006, n. 11).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l’organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l’efficace espletamento da parte di comuni e province.

     2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

 

     Art. 2. Strutture e funzioni di polizia locale.

     1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell’articolo 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

     a) vigilare sull’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell’ambito delle competenze dell’ente locale;

     b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

     c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza;

     d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

     e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali [2].

     2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

     3. Il personale della polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge.

     4. Per la selezione del personale da destinare alle strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

 

     Art. 3. Principi organizzativi.

     1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l’ordinamento e l’organizzazione delle strutture di polizia locale.

     2. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio.

     3. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull’espletamento delle attività di polizia amministrativa locale.

     4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove presti servizio un solo addetto.

     5. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

     6. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell’ente preveda diversamente.

 

     Art. 4. Gestione associata.

     1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. I comuni interessati definiscono:

     a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in forma associata;

     b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata;

     c) l’organo che esercita l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull’espletamento delle attività nell’intero territorio interessato;

     d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità di ripartizione delle entrate e delle spese.

     3. L’atto associativo, nel caso in cui istituisca l’ufficio comune di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato con decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, può definire il regolamento unitario della struttura ovvero affidare l’adozione del regolamento all’ente responsabile della gestione associata, in conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell’organismo associativo.

     4. La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana), definisce annualmente fino al limite massimo del 15 per cento dello stesso stanziamento, le risorse da destinare all’incentivazione delle gestioni associate di polizia locale costituite ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 5. Competenza territoriale.

     1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall’insieme degli enti associati.

     2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:

     a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

     b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;

     c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

 

     Art. 6. Strumenti di autotutela.

     1. I comuni e le province, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell’incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

     2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 12 della presente legge provvede all’individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1 nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

 

     Art. 7. Collaborazione con associazioni di volontariato.

     1. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l’educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

     2. In ogni caso, i volontari:

     a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;

     b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;

     c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l’accesso all’impiego presso l’ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

     d) sono adeguatamente assicurati.

     3. Le eventuali uniformi e segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia municipale e provinciale.

 

     Art. 8. Servizi per conto di terzi.

     1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l’esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l’utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l’impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

     a) attività svolte a domanda o nell’interesse di specifici soggetti;

     b) manifestazioni pubbliche.

     2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

 

Capo II

Funzioni della Regione

 

     Art. 9. Supporto tecnico.

     1 La Regione promuove l’esercizio omogeneo delle funzioni inerenti le attività di polizia locale mediante:

     a) valutazioni e indicazioni tecniche sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia locale;

     b) il sostegno all’attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.

     2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l’acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:

     a) all’organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;

     b) all’individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

     3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l’istituzione e l’attivazione di un numero telefonico unico per l’accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull’intero territorio regionale.

 

     Art. 10. Attività formativa.

     1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo 10 bis [3].

     2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.

     3. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l’attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie [4].

     4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può autorizzare gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle attività formative di propria competenza, verificandone la corrispondenza alle disposizioni regionali.

 

     Art. 10 bis. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale [5]

     1. La Regione, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, aderisce alla fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale già costituita dal Comune di Modena, in qualità di socio fondatore unitamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria.

     2. Attraverso la fondazione, che ha quale scopo principale la gestione della Scuola interregionale di polizia locale con sede in Modena, la Regione persegue la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale, contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale; persegue inoltre lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.

     3. L’adesione di cui al comma 1 è perfezionata a seguito dell’approvazione dello Statuto della fondazione da parte del Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale.

     4. La Regione partecipa al fondo di dotazione della fondazione con un conferimento di euro 200.000,00. Annualmente, sulla base del piano delle attività formative adottato dalla fondazione, la Regione individua le attività formative di proprio interesse ed attribuisce al fondo di gestione della fondazione le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli adempimenti necessari a perfezionare l’adesione della Regione alla fondazione.

 

     Art. 11. Strumenti di comunicazione.

     1. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale.

 

     Art. 12. Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento.

     1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

     a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;

     b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di appartenenza e della Regione Toscana;

     c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia locale;

     d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull’uniforme;

     e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;

     f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’articolo 6 e loro modalità di impiego;

     g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

 

     Art. 13. Conferenza tecnica regionale.

     1. Al fine di acquisire elementi utili per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9, comma 1, e per la predisposizione del regolamento di cui all’articolo 12, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.

     2. Alla Conferenza partecipano i responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

     3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1 non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

Capo III

I corpi di polizia locale

 

     Art. 14. Corpo di polizia municipale.

     1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 possono istituire corpi di polizia municipale.

     2. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

     a) organizzazione giornaliera, nell’ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;

     b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell’anno;

     c) organizzazione di un sistema che consenta l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell’arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza;

     d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell’eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza.

     3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un’organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall’ente locale di appartenenza.

     4. La Regione promuove l’istituzione e sostiene l’attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti previsti dalla l.r. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

 

     Art. 15. Corpo di polizia provinciale.

     1. Le province, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, istituiscono corpi di polizia provinciale.

     2. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale, oltre a tutte le competenze affidate dalle vigenti disposizioni legislative.

     3. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia provinciale e strutture di polizia municipale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2.

     4. La Regione sostiene l’attività dei corpi di polizia provinciale mediante i finanziamenti previsti dalla l.r. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

 

     Art. 16. Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale.

     1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:

     a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;

     b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;

     c) agenti.

 

     Art. 17. Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale.

     1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1.

     2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco o dal presidente della provincia ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ed è responsabile verso il sindaco o il presidente della organizzazione, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al corpo.

     3. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza.

     4. Allo scopo di garantire la competenza tecnicoprofessionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo, l’affidamento dell’incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a).

 

Capo IV

Formazione e aggiornamento del personale

 

     Art. 18. Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale.

     1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

     2. La professionalità è assicurata tramite:

     a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

     b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

     3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell’arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all’uso dell’arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

 

     Art. 19. Formazione e aggiornamento periodico.

     1. Al fine di garantire la continuità dell’aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono di sciplinati:

     a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all’articolo 17;

     b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione;

     c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all’impiego in specifici settori operativi;

     d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.

     2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

 

     Art. 20. Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti.

     1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell’articolo 10, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.

     2. In caso di assunzione tramite corso concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell’articolo 19.

 

     Art. 21. Formazione degli agenti assunti a tempo determinato.

     1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l’ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all’articolo 19.

     2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l’idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

 

Capo V

Norme finali e transitorie, disposizione finanziaria

 

     Art. 22. Obblighi di collaborazione.

     1. I soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

 

     Art. 23. Norma transitoria.

     1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 12 e 19 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali degli enti locali, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei Comuni che non si fossero adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 14, le strutture di polizia municipale assumono denominazione diversa da quella di corpo, fatti salvi, per il personale in esse inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già attribuiti e l’applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

     3. Gli enti locali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di quest’ultimo [6].

     4. L’adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 38/2001 relativi alle funzioni di polizia locale.

 

     Art. 24. Disposizione finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2006, sono stimati in euro 500.000,00 per l’anno 2006 e in euro 440.000,00 per l’anno 2007.

     2. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

     Anno 2006

     in diminuzione

     UPB 741 “Fondi - spese correnti”, per euro 500.000,00;

     in aumento:

     UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti”, per euro 500.000,00;

     Anno 2007

     in diminuzione

     UPB 741 “Fondi - spese correnti”, per euro 440.000,00;

     in aumento:

     UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti”, per euro 440.000,00.

     2 bis. Nell’ambito delle risorse per l’anno 2007 individuate al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione Scuola interregionale di polizia locale cui si fa fronte mediante le seguente variazione al bilancio annuale 2007 per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2007 in diminuzione:

UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti", per euro 200.000,00;

in aumento: UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali – Spese di investimento", per euro 200.000,00 [7].

     2 ter. Al contributo annuale per le attività della fondazione Scuola interregionale di polizia locale, decorrente dall’esercizio 2008, stimato in euro 360.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti [8].

     2 quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti" [9].

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 25. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 9 marzo 1989, n. 17 (Norme in materia di Polizia Municipale) è abrogata.

     2. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1998, n. 82 (Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale).

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 65/1997. [10]

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio), le parole “le disposizioni di cui alla l.r. 17 del 1989 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale” sono sostituite dalle seguenti: “le vigenti disposizioni regionali in materia di polizia municipale e provinciale”.

 

     Art. 27. Clausola valutativa.

     1. Il Consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge per quanto attiene:

     a) all’approvazione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti di cui all’articolo 3, comma 1;

     b) all’attività di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale;

     c) all’incentivazione delle gestioni associate di polizia locale di cui all’articolo 4, comma 4.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la relazione generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 38/2001 dà specificatamente conto dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 19 febbraio 2020, n. 11.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 113 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 65 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[6] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 65.

[10] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.