§ 5.2.271 - L.R. 8 agosto 2019, n. 15.
Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/08/2019
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2019.
Art. 2.  Uffici territoriali di protezione civile. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 2013.
Art. 3.  Ufficiale rogante. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2018.
Art. 4.  Disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018.
Art. 5.  Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 48 del 2018.
Art. 6.  Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018.
Art. 7.  Disposizioni in materia di politiche sociali.
Art. 8.  Sostituzione di allegati. Modifiche alla legge regionale del n. 49 del 2019.
Art. 9.  Disposizioni varie.
Art. 10.  Disposizioni in materia di sport.
Art. 11.  Copertura oneri continuità territoriale aerea.
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.2.271 - L.R. 8 agosto 2019, n. 15.

Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie.

(B.U. 16 agosto 2019, n. 36 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2019.

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 è rideterminato in euro 379.299.990,49, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dalla Giunta regionale.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2019" è coerentemente rideterminata.

 

     Art. 2. Uffici territoriali di protezione civile. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 2013.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli oneri di cui al comma 3 sono quantificati in euro 547.175,23 per l'anno 2019 ed in euro 656.610,27 a decorrere dall'anno 2020.".

 

     Art. 3. Ufficiale rogante. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2018.

1. All'articolo 38 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "da almeno tre anni";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le direzioni generali dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli enti del sistema Regione possono conferire incarichi di ufficiale rogante, con i requisiti per la nomina di cui ai commi da 3 a 6, per la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa non ricompresi nelle materie di cui al comma 2 e, in caso di indisponibilità della Centrale di regionale di committenza, anche per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione di cui al comma 2.".

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), l'importo di euro "250.245.000" è sostituito dal seguente: "250.691.000".

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Negli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse liberate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'articolo 1, comma 454, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari ad euro 285.309.000 annui, sono stanziati in un apposito fondo di spesa (missione 20 - programma 03) non impegnabile, in attesa del perfezionamento dell'accordo di cui al comma 1, in conformità ai criteri enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, o comunque in attesa dell'anticipazione da parte dello Stato degli effetti dello stipulando accordo mediante la trasparente applicazione dei medesimi criteri costituzionali. 3. Le risorse relative all'anno 2018, pari ad euro 285.309.000, non più dovute a titolo di accantonamenti in forza del combinato disposto di cui al comma 2, da restituire alla Sardegna entro l'anno 2019 in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6 del 2019, sono iscritte ed accertate dalla Regione in forza dei suddetti titoli e sono destinate nel 2019, per una quota fino ad euro 244.646.400, alla definitiva copertura del disavanzo ancora da ripianare, registrato nel rendiconto della Regione, derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) dovute alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti precedenti il 2012 da parte delle aziende sanitarie, mentre la restante quota è accantonata in apposito fondo non impegnabile e destinata al ripiano anticipato del disavanzo per il quale le norme vigenti consentono il ripiano pluriennale. 4. In osservanza dei vigenti principi contabili, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni contabili conseguenti alla stipula dell'accordo di cui al comma 1 o conseguenti all'anticipazione da parte dello Stato degli effetti dello stipulando accordo in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019.".

3. [Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la somma di euro 78.631.027,39 nella tipologia 10103 titolo 1, relativa alla quantificazione della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale maturata dal 2010 al 2016 per effetto della sentenza n. 194 del 2019 pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima] [1].

4. Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la somma di euro 5.954.283,16 nella tipologia 10103 - titolo 1, relativa alla restituzione del maggiore gettito della tassa automobilistica trattenuto con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica del 21 settembre 2016 per l'anno 2012, del 8 maggio 2017 per l'anno 2013, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2019 e del combinato disposto dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'articolo n. 15 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) [2].

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 48 del 2018.

1. Al comma 2 dell'articolo 4, della legge regionale n. 48 del 2018, l'importo di euro "100.000" è sostituito dal seguente: "400.000" (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018.

1. Il comma 32 dell'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguente:

"32. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, in ragione di euro 200.000 nell'anno 2020 ed euro 100.000 nell'anno 2021 (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7270).".

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di politiche sociali.

1. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 140.000 per il cofinanziamento dei progetti gestiti dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

2. [Dopo il comma 55 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, è aggiunto il seguente:

"55-bis. In coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata, le risorse di cui al comma 53 e quelle di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene a scadenza. I criteri di ripartizione, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, le modalità temporali e le scadenze in cui i trasferimenti sono erogati agli enti locali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Regione-enti locali."] [3].

3. Per il potenziamento dell'Ufficio interventi civili presso la Procura per i minori di Cagliari, è autorizzata, per il triennio 2019, 2020, 2021, la spesa di euro 100.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

 

     Art. 8. Sostituzione di allegati. Modifiche alla legge regionale del n. 49 del 2019.

1. Nella legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019/2021), il contenuto del prospetto della sezione J della nota integrativa è sostituito dal contenuto dell'allegato 3 alla presente legge.

 

     Art. 9. Disposizioni varie.

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente è autorizzata, per l'anno 2019, in favore del Comune di Iglesias, la spesa di euro 2.500.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 -capitolo SC08.7306).

2. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020), come modificato dall'articolo 5, comma 10 della legge regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguente:

"13. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario in favore del Comune di Sorso per l'acquisto e/o la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del fabbricato già sede della storica stazione dell'Arma dei Carabinieri di Sorso, sita in piazza Marginesu, che versa in condizioni di grave degrado (missione 18 - programma 01 - titolo 2).".

3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) rideterminati rispettivamente in complessivi euro 305.765.036,52 ed euro 98.933.576,86, è rinnovata l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per un importo complessivo di euro 404.698.613,38, da effettuarsi in erogazioni multiple nell'arco di otto anni, dall'anno 2019 all'anno 2026, con un periodo di ammortamento della durata massima di trenta anni.

4. Gli interventi di cui al comma 2 sono rimodulati nell'allegato 4, tabella B per euro 305.765.036,52 e nell'allegato 5, tabella C per euro 98.933.576,86, alla presente legge che sostituiscono integralmente le medesime tabelle allegate alla legge regionale n. 40 del 2018.

5. La rimodulazione del programma degli interventi di cui all'allegato 4, tabella B e all'allegato 5, tabella C alla presente legge, e del relativo cronoprogramma, è adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta degli Assessori regionali competenti per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, autorizza, inoltre, le conseguenti variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale nel rispetto dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni.

6. [Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate prioritariamente per le medesime finalità e in coerenza con la programmazione unitaria regionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio] [4].

7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella B della legge regionale n. 48 del 2018, prevista dall'articolo 4, comma 31, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), a favore della Fondazione Maria Carta, è incrementata di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

8. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle sole spese sostenute per fronteggiare le calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, ottobre e novembre 2018, è prorogato al 31 agosto 2019.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di sport.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è autorizzata per l'anno 2019 l'ulteriore spesa di euro 3.450.000 di cui:

a) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849);

b) euro 600.000 per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5014);

c) euro 600.000 per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0851);

d) euro 1.390.000 per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0851);

e) euro 40.000 per le finalità di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5083).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera g), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) è inoltre autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0856). Sulla spesa di cui al presente comma non operano le riserve di cui agli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

 

     Art. 11. Copertura oneri continuità territoriale aerea.

1. Per far fronte agli oneri scaturenti dalla prosecuzione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna operati ai sensi del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 febbraio 2013 nelle more dell'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico (OSP), è autorizzata l'ulteriore spesa fino a euro 8.000.000 nell'anno 2019 e fino a euro 10.000.000 nell'anno 2020 (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).

 

     Art. 12. Abrogazioni.

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018 è abrogato.

2. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018 è abrogato e, conseguentemente, riprende vigore il comma 74 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2018 nella versione vigente prima della data di entrata in vigore del comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 2, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 2020, n. 16.