Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/08/2019 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2019. |
Art. 2. Uffici territoriali di protezione civile. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 2013. |
Art. 3. Ufficiale rogante. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2018. |
Art. 4. Disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 48 del 2018. |
Art. 5. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 48 del 2018. |
Art. 6. Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 2018. |
Art. 7. Disposizioni in materia di politiche sociali. |
Art. 8. Sostituzione di allegati. Modifiche alla legge regionale del n. 49 del 2019. |
Art. 9. Disposizioni varie. |
Art. 10. Disposizioni in materia di sport. |
Art. 11. Copertura oneri continuità territoriale aerea. |
Art. 12. Abrogazioni. |
Art. 13. Norma finanziaria. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 5.2.271 - L.R. 8 agosto 2019, n. 15.
Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie.
(B.U. 16 agosto 2019, n. 36 - S.O. n. 3)
Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2019.
1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 è rideterminato in euro 379.299.990,49, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dalla Giunta regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2019" è coerentemente rideterminata.
Art. 2. Uffici territoriali di protezione civile. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
"3-bis. Gli oneri di cui al comma 3 sono quantificati in euro 547.175,23 per l'anno 2019 ed in euro 656.610,27 a decorrere dall'anno 2020.".
Art. 3. Ufficiale rogante. Modifiche all'articolo 38 della
1. All'articolo 38 della
a) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "da almeno tre anni";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le direzioni generali dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli enti del sistema Regione possono conferire incarichi di ufficiale rogante, con i requisiti per la nomina di cui ai commi da 3 a 6, per la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa non ricompresi nelle materie di cui al comma 2 e, in caso di indisponibilità della Centrale di regionale di committenza, anche per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione di cui al comma 2.".
Art. 4. Disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della
"2. Negli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse liberate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 3, del
3. [Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la somma di euro 78.631.027,39 nella tipologia 10103 titolo 1, relativa alla quantificazione della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale maturata dal 2010 al 2016 per effetto della sentenza n. 194 del 2019 pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima] [1].
4. Per l'anno 2019 è iscritta e accertata la somma di euro 5.954.283,16 nella tipologia 10103 - titolo 1, relativa alla restituzione del maggiore gettito della tassa automobilistica trattenuto con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica del 21 settembre 2016 per l'anno 2012, del 8 maggio 2017 per l'anno 2013, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2019 e del combinato disposto dell'articolo 8 della
Art. 5. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4, della
Art. 6. Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 32 dell'articolo 5 della
"32. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 22, della
Art. 7. Disposizioni in materia di politiche sociali.
1. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 140.000 per il cofinanziamento dei progetti gestiti dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'accordo stipulato con la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
2. [Dopo il comma 55 dell'articolo 8 della
"55-bis. In coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata, le risorse di cui al comma 53 e quelle di cui alla
3. Per il potenziamento dell'Ufficio interventi civili presso la Procura per i minori di Cagliari, è autorizzata, per il triennio 2019, 2020, 2021, la spesa di euro 100.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
Art. 8. Sostituzione di allegati. Modifiche alla
1. Nella
Art. 9. Disposizioni varie.
1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente è autorizzata, per l'anno 2019, in favore del Comune di Iglesias, la spesa di euro 2.500.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 -capitolo SC08.7306).
2. Il comma 13 dell'articolo 5 della
"13. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario in favore del Comune di Sorso per l'acquisto e/o la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del fabbricato già sede della storica stazione dell'Arma dei Carabinieri di Sorso, sita in piazza Marginesu, che versa in condizioni di grave degrado (missione 18 - programma 01 - titolo 2).".
3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della
4. Gli interventi di cui al comma 2 sono rimodulati nell'allegato 4, tabella B per euro 305.765.036,52 e nell'allegato 5, tabella C per euro 98.933.576,86, alla presente legge che sostituiscono integralmente le medesime tabelle allegate alla
5. La rimodulazione del programma degli interventi di cui all'allegato 4, tabella B e all'allegato 5, tabella C alla presente legge, e del relativo cronoprogramma, è adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta degli Assessori regionali competenti per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, autorizza, inoltre, le conseguenti variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale nel rispetto dell'articolo 51 del
6. [Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate prioritariamente per le medesime finalità e in coerenza con la programmazione unitaria regionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio] [4].
7. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella B della
8. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 10. Disposizioni in materia di sport.
1. Per le finalità di cui alla
a) euro 820.000 per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4, della
b) euro 600.000 per le finalità di cui all'articolo 28 della
c) euro 600.000 per le finalità di cui all'articolo 27 della
d) euro 1.390.000 per le finalità di cui all'articolo 31 della
e) euro 40.000 per le finalità di cui all'articolo 37 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera g), della
Art. 11. Copertura oneri continuità territoriale aerea.
1. Per far fronte agli oneri scaturenti dalla prosecuzione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna operati ai sensi del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 febbraio 2013 nelle more dell'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico (OSP), è autorizzata l'ulteriore spesa fino a euro 8.000.000 nell'anno 2019 e fino a euro 10.000.000 nell'anno 2020 (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).
Art. 12. Abrogazioni.
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della
2. Il comma 35 dell'articolo 5 della
Art. 13. Norma finanziaria.
1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 2, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 7 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[3] Comma abrogato dall'art. 4 della
[4] Comma abrogato dall'art. 3 della