§ 5.3.23 - L.R. 17 giugno 2020, n. 16.
Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 programmazione economica
Data:17/06/2020
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti
Art. 2.  Interventi a favore degli enti locali
Art. 3.  Abrogazioni
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 5.3.23 - L.R. 17 giugno 2020, n. 16.

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria

(B.U. 18 giugno 2020, n. 35)

 

Art. 1. Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, secondo i criteri e le condizioni applicati dalla Cassa depositi e prestiti e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, valutata la convenienza finanziaria, attua la disposizione di cui al comma 1. Nella medesima deliberazione, la Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio e a destinare le minori spese in conto della missione 14 - programma 01.

 

     Art. 2. Interventi a favore degli enti locali

1. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, oppure, ancorché non sia stata adottata decisione formale di chiusura, riferite ad assi prioritari per i quali non siano state presentate osservazioni da parte della Commissione europea, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate in coerenza con la programmazione unitaria regionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio.

2. Gli enti locali hanno l'obbligo di monitorare gli interventi attuati in forza del presente articolo sui sistemi della programmazione unitaria 2014/2020.

3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia da SARS-CoV-2.

 

     Art. 3. Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie) è abrogato.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).