Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 programmazione economica |
Data: | 17/06/2020 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti |
Art. 2. Interventi a favore degli enti locali |
Art. 3. Abrogazioni |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.3.23 - L.R. 17 giugno 2020, n. 16.
Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria
(B.U. 18 giugno 2020, n. 35)
Art. 1. Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti
1. Per l'anno 2020 è autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, secondo i criteri e le condizioni applicati dalla Cassa depositi e prestiti e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui all'articolo 41 della
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della
Art. 2. Interventi a favore degli enti locali
1. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, oppure, ancorché non sia stata adottata decisione formale di chiusura, riferite ad assi prioritari per i quali non siano state presentate osservazioni da parte della Commissione europea, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate in coerenza con la programmazione unitaria regionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio.
2. Gli enti locali hanno l'obbligo di monitorare gli interventi attuati in forza del presente articolo sui sistemi della programmazione unitaria 2014/2020.
3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia da SARS-CoV-2.
Art. 3. Abrogazioni
1. Il comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 4. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).