§ 2.1.176 - L.R. 11 aprile 2019, n. 3.
Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:11/04/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Competenze della Regione.
Art. 4.  Competenze dei Comuni.
Art. 5.  Competenze delle Aziende Sanitarie Locali.
Art. 6.  Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione.
Art. 7.  Registro Tumori Animali.
Art. 8.  Commissione per i diritti degli animali d'affezione.
Art. 9.  Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.
Art. 10.  Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.
Art. 11.  Canili municipali e canili privati.
Art. 12.  Controllo del randagismo.
Art. 13.  Disciplina dei cani liberi accuditi.
Art. 14.  Protezione dei gatti in libertà.
Art. 15.  Accesso dei cani alle spiagge.
Art. 16.  Trasporto degli animali d'affezione.
Art. 17.  Allevamento degli animali d'affezione.
Art. 18.  Obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d'affezione.
Art. 19.  Formazione.
Art. 20.  Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.
Art. 21.  Guardie zoofile.
Art. 22.  Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.
Art. 23.  Contributi regionali.
Art. 24.  Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali.
Art. 25.  Sanzioni amministrative.
Art. 26.  Clausola valutativa.
Art. 27.  Abrogazione.
Art. 28.  Copertura finanziaria.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 2.1.176 - L.R. 11 aprile 2019, n. 3. [1]

Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo.

(B.U. 15 aprile 2019, n. 21)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, promuove e disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria e incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali d'affezione presso le famiglie proprietarie.

2. La Regione Campania promuove e disciplina il controllo del randagismo, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per migliorare in modo efficace il benessere degli animali d'affezione e il loro rapporto con l'uomo.

3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, gli enti locali competenti e le Aziende Sanitarie Locali (ASL), con la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle istituzioni scolastiche e universitarie, dei veterinari liberi professionisti, delle guardie zoofile, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre gli enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste, regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario fino al perdurare del commissariamento.

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;

b) animale randagio: il cane vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo;

c) cane libero accudito: il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi;

d) proprietario di un animale d'affezione: colui che ha la facoltà di disporre di un animale d'affezione in modo pieno e esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico, provvedendo ai suoi bisogni e soddisfacendo le sue necessità naturali, rispondendo della vita e della sua incolumità;

e) detentore di un animale d'affezione: colui che detiene a qualunque titolo un animale d'affezione anche per un periodo limitato di tempo;

f) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo di cani;

g) Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione per i quali è previsto un obbligo nazionale;

h) CRIUV: Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria, organismo regionale di affiancamento ai servizi veterinari delle ASL per le attività di igiene urbana veterinaria (IUV) e prevenzione del randagismo;

i) RTA: Registro tumori animali, sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione di tumori diagnosticati negli animali;

l) prestazioni sanitarie di primo livello: l'iscrizione all'anagrafe, la sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, erogate anche in regime di ricovero o di day hospital, rese dalle ASL in favore degli animali randagi, le necroscopie per le identificazioni nei casi di morte;

m) prestazioni sanitarie di secondo livello: le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle ASL in favore degli animali randagi;

n) colonia felina: il gruppo di gatti formatosi spontaneamente che condivide il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio pubblico o privato nel quale vive stabilmente, indipendentemente dal numero di cui è composto e che sia accudito o meno da cittadini;

o) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche per fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno, di proprietà dell'allevatore;

p) attività economica con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali dalla quale si ricava un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite internet.

 

     Art. 3. Competenze della Regione.

1. La Regione Campania:

a) individua, nell'ambito del piano regionale integrato, in conformità al dettato dell'articolo 41 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, piani ed attività con obiettivi operativi e relativi indicatori, in materia di banca dati, di sterilizzazioni e pronto soccorso dei cani randagi e dei gatti liberi, di controllo ufficiale sui concentramenti di animali d'affezione, di formazione dei soggetti deputati a effettuare i controlli e di informazione specifica in materia;

b) redige un documento di programmazione annuale di prevenzione del randagismo per l'attuazione dei piani e delle attività, secondo procedure standard e monitora l'andamento degli stessi per verificarne la corretta attuazione;

c) garantisce i dovuti flussi informativi presso il Ministero della salute;

d) promuove, d'intesa con gli enti locali singoli o associati, la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti;

e) promuove l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione per assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e per garantire la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunità e dell'ambiente;

f) promuove e incentiva la realizzazione da parte dei Comuni di aree verdi all'interno di parchi comunali recintate e opportunamente attrezzate riservate ai cani;

g) favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste per il potenziamento delle attività di salvamento;

h) sostiene e promuove progetti e iniziative volti all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al rispetto dei diritti degli animali, ad una corretta convivenza tra persone ed animali d'affezione, all'accoglienza ed alla buona tenuta degli stessi, percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, nonché dei cani e gatti senza padrone con accertata disabilità;

i) favorisce in collaborazione con gli enti locali singoli o associati, le ASL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, le università, gli ordini veterinari provinciali, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere per la protezione degli animali e per il controllo delle nascite ed il non abbandono, da svolgersi anche nelle scuole;

l) pubblica sul sito internet istituzionale l'elenco delle aree di accoglienza riservate agli animali d'affezione nei parchi e giardini pubblici, nelle spiagge in concessione attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate con l'indicazione dei servizi offerti;

m) definisce con regolamento, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità:

1) di conduzione degli animali d'affezione, di accesso nelle strutture ospedaliere, residenziali e semiresidenziali, sui mezzi di trasporto pubblico, nei luoghi aperti al pubblico, nei luoghi pubblici ivi comprese le spiagge;

2) per la classificazione delle tipologie, dei requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;

3) per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali d'affezione;

4) per l'apertura e la gestione degli allevamenti degli animali d'affezione, dell'attività di pensione, toelettatura ed aree di addestramento;

5) per l'apertura e la gestione delle attività di commercio degli animali d'affezione;

6) per i requisiti minimi per il servizio di ricovero e degenza dei cani vaganti da rispettare nella redazione dei capitolati tecnici delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e la custodia degli animali d'affezione ed il relativo tariffario regionale per il servizio di affidamento e custodia degli animali d'affezione;

7) per l'erogazione delle attività di pronto soccorso dei servizi veterinari delle ASL per gli animali randagi prevedendo, se il personale medico veterinario dipendente risulti insufficiente, anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali. Le prestazioni di Pronto Soccorso sono previste in modo da contenere e limitare al massimo lo spostamento e il trasporto di animali feriti, privilegiando strutture in loco che dispongono delle professionalità e delle strumentazioni necessarie alle erogazioni delle prestazioni;

8) per il riparto dei contributi di cui all'articolo 23 e l'erogazione degli indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi di cui all'articolo 22;

9) per la valutazione del rischio dei cani di cui al registro indicato all'articolo 10, comma 4;

10) per il funzionamento dei registri tumori animali di cui all'articolo 7.

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni.

1. I Comuni singoli o associati provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;

c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL;

d) ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;

e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;

f) a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;

g) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;

h) ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;

i) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;

l) a esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 386100 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato) in materia di protezione degli animali d'affezione;

m) a promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali d'affezione senza padrone, anche con accertata disabilità;

n) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'Albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione, le attività di adozione consapevole di cui all'articolo 12, comma 5 e campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione alla Banca dati;

o) a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dal proprietario del cane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, definendo le possibilità, i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dello stesso.

 

     Art. 5. Competenze delle Aziende Sanitarie Locali.

1. I servizi veterinari delle ASL, nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:
a) predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;

b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;

d) assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;

e) effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;

f) attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;

g) implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;

h) assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali d'affezione;

i) provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedere, inoltre, alla registrazione delle attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;

l) eseguire esami necroscopici su spoglie di animali d'affezione provenienti dai canili ove siano necessari per la valutazione delle cause di morte;

m) collaborare con la Regione, gli enti locali singoli o associati, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica di ente morale, le associazioni di settore e portatori di interesse, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione, rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite, il non abbandono e per la promozione delle adozioni.

2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g), le ASL attivano apposite strutture sanitarie. Le prestazioni sanitarie di secondo livello, se necessario, possono essere erogate attraverso il ricorso al CRIUV. Il CRIUV affianca i competenti servizi veterinari delle ASL nel processo di adeguamento agli standard prestazionali di primo livello attraverso l'elaborazione di piani di adeguamento agli standard regionali in materia di igiene urbana veterinaria, corredati di cronoprogramma degli interventi.

3. È istituito presso il CRIUV un numero verde regionale per segnalare la presenza di cani vaganti feriti e gatti liberi feriti sul territorio regionale. Le informazioni recepite presso il numero verde sono trasmesse al veterinario reperibile del servizio veterinario pubblico competente per territorio che attiva le procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 6. Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione.

1. È istituita la Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle ASL, dai Comuni, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), dalle forze dell'ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.

2. Il proprietario del cane residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

3. Il proprietario di un cane è tenuto ad iscriverlo alla Banca dati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in Banca dati.

4. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.

5. Nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, eseguiti sull'animale.

6. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 5. La copia di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.

7. L'applicazione del microchip, in quanto atto medico veterinario, è effettuata contestualmente all'iscrizione in Banca dati presso le strutture dell'ASL o a pagamento, presso veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle ASL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà. Le ASL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali e convenzionati con i Comuni.

8. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, ha facoltà di impiantarlo e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione al servizio veterinario.

9. I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani liberi accuditi sono registrati dall'ASL a nome del Sindaco del Comune di cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privata convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:

a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;

b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento;

c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;

d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme;

e) la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all'atto di iscrizione in Banca dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.

11. I servizi veterinari provvedono a registrare in Banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.

12. La registrazione in Banca dati di cani e gatti è effettuata da veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione, secondo le modalità applicative definite con delibera della Giunta regionale.

13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla Banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

14. I proprietari di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella Banca dati. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.

15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati dal servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune competente per territorio.
16. Il proprietario di cane o gatto vende o cede il proprio animale:

a) se identificato e registrato;

b) di età superiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli di età inferiore ai due mesi sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un medico veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso e la registrazione alla Banca dati.

17. È istituita, sul portale on line della Banca dati, la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle ASL, risulta necessario il trasferimento per gravi, motivate e documentate ragioni per le quali il proprietario non può più prendersene cura.

 

     Art. 7. Registro Tumori Animali.

1. È istituito, presso il CRIUV e le ASL, il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Campania.

2. I casi di tumore diagnosticati negli animali d'affezione nella Regione Campania sono soggetti a registrazione nel RTA.

3. Le informazioni che provengono dal RTA rappresentano il presupposto fondamentale per l'interscambio dei dati tra Registro Tumori dell'uomo e Registro Tumori degli animali previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera g) della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania).

 

     Art. 8. Commissione per i diritti degli animali d'affezione.

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Commissione per i diritti degli animali con i seguenti compiti:

a) promuovere azioni volte alla piena realizzazione dei diritti degli animali d'affezione in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali e alla normativa vigente in materia di tutela degli animali;

b) svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle tematiche della presente legge;

c) esprimere pareri, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine all'applicazione della normativa vigente;

d) proporre piani, programmi ed azioni per le materie inerenti la presente legge;

e) promuovere l'attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia, le iniziative di informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore al ramo o suo delegato che la presiede;

b) da un funzionario della struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute, con funzioni di segretario;

c) da un medico veterinario dell'unità operativa dirigenziale prevenzione e sanità pubblica veterinaria;

d) da un dirigente veterinario del CRIUV;

e) da due medici veterinari in servizio presso le ASL della Regione Campania;

f) da tre medici veterinari liberi professionisti designati collegialmente dagli ordini provinciali dei medici veterinari, tra i quali un etologo, docente universitario;

g) da cinque rappresentanti delle associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 20;

h) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;

i) da un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Campania;

l) dal Garante regionale per i diritti degli animali;

m) da un rappresentante di associazioni di settore.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. Il mandato dei componenti è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

4. La Commissione è convocata dal Presidente con cadenza trimestrale in via ordinaria; su richiesta motivata di almeno tre componenti, in via straordinaria. Le consultazioni della Commissione sono obbligatorie mentre i pareri non sono vincolanti.

 

     Art. 9. Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di salute. In particolare sono tenuti a:

a) rifornire di acqua e cibo in quantità adeguata all'età e alla taglia;

b) garantire le necessarie cure sanitarie e rieducative e un adeguato livello di benessere psicofisico ed etologico;

c) consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i simili;

d) garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

e) assicurare la regolare ed adeguata pulizia degli spazi di dimora;

f) assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico.

2. Il proprietario di un cane iscritto alla Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione, di cui all'articolo 6, che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane a un canile pubblico o convenzionato secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera o).

3. È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

 

     Art. 10. Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dalla normativa vigente. I cani di comprovata pericolosità sono trasferiti in idonea struttura e, comunque, sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell'animale.

2. [Abrogato].

3. I Comuni e i servizi veterinari delle ASL e i veterinari liberi professionisti, nel rispetto delle ordinanze ministeriali in materia, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al D.M. 26 novembre 2009, n. 43271del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Percorsi formativi per i proprietari dei cani) avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e di settore e delle associazioni di protezione animale. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri episodi di rischio, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, individuano, nell'ambito della tutela dell'incolumità pubblica, i proprietari di cani che hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Per gli altri proprietari tali percorsi sono facoltativi. Le spese per i percorsi formativi sono sempre a carico del proprietario del cane.

4. I servizi veterinari delle ASL detengono il registro aggiornato di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività a seguito di episodi di morsicature e aggressioni.

5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

 

     Art. 11. Canili municipali e canili privati.

1. La Regione, d'intesa con i Comuni singoli o associati, promuove la realizzazione dei canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti nonché la realizzazione di gattili sanitari per il ricovero di gatti feriti.

2. Il dimensionamento e il numero dei canili municipali è rapportato alla popolazione dei cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti.

3. L'attivazione dei canili pubblici o privati è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Con successivo atto la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle SCIA ed i criteri per calcolare la capacità recettiva massima delle strutture.

4. I canili municipali e privati sono realizzati e riqualificati, tenuto conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;

b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;

c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;

d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;

e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:

1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;

2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;

3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;

4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;

f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;

g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;

h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;

i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

5. Il proprietario del canile presenta all'ASL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alle indicazioni previste dal presente articolo.

6. I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:

a) garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;

b) nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;

c) nell'ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;

d) si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;

e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le adozioni;

f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto.

8. I canili sono forniti di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.

9. I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 6. Per il cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.

10. Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture esistenti che ospitano un numero di animali superiore a quello indicato non possono accoglierne altri.

11. I canili sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari rispettivamente a uno/duecento, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

 

     Art. 12. Controllo del randagismo.

1. Il cane catturato dal servizio veterinario dell'ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 6, oppure se non identificato ma riconosciuto dal proprietario, previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione e pagamento delle spese sostenute dall'ASL e dall'amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il ricovero del cane presso il canile.

2. Il cane catturato e identificato, ai sensi dell'articolo 6, in caso di non rintracciabilità del proprietario ed a seguito di espletamento di tutte le procedure necessarie, relative alla notifica del ritrovamento effettuate dalla ASL di competenza, è reso disponibile per l'adozione, previo espletamento delle attività sanitarie di primo livello.

3. Il cane catturato e non reclamato è ospitato presso la struttura sanitaria dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 2 per il tempo necessario all'espletamento delle prestazioni sanitarie di primo livello, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). Il cane è iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune dove è stato catturato.

4. II cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e art. 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione. L'affido avviene:

a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;

b) in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

5. Gli animali dei canili ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione. Nel caso di cessione di cuccioli di età inferiore ai sei mesi la cessione avviene con impegno scritto da parte del futuro adottante a provvedere alla sterilizzazione dell'animale una volta raggiunta l'età idonea all'intervento. La Regione, i Comuni, le associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania, iscritte all'Albo regionale, i gestori di canili privati convenzionati con i Comuni possono provvedere a promuovere percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei canili, con particolare riferimento agli animali con disabilità e cani con certificati problemi comportamentali. I Comuni, nella gestione delle attività di adozione si avvalgono della collaborazione delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale, anche quando il servizio di mantenimento e custodia è affidato a privati. Il percorso di adozione prevede garanzie di benessere, di buon trattamento e di corretta custodia dell'animale affidato. Le adozioni dei cani dalle strutture pubbliche e private possono avere solo la finalità di trasferimento definitivo in una famiglia. È vietata l'adozione, in qualsiasi forma, finalizzata a stalli o trasferimenti in altre strutture di transito.

6. In nessun caso i cani vaganti o presenti nelle strutture o i gatti presenti nelle colonie feline possono essere ceduti a Paesi la cui normativa sui maltrattamenti degli animali di affezione e sul loro utilizzo per finalità di sperimentazione scientifica contrasta con la legislazione italiana. Il divieto è esteso anche ai Paesi che non dispongono di un'anagrafe degli animali d'affezione obbligatoria.

 

     Art. 13. Disciplina dei cani liberi accuditi.

1. Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento di cani liberi accuditi.

2. Il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e dell'articolo 672 del codice penale, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 20 o dei cittadini, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico.

3. I cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.

4. I cani liberi accuditi sono iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e l'associazione proponente ne ha cura per l'accudimento.

5. Il cane libero accudito, dopo la sua sterilizzazione e il relativo censimento, è reintrodotto nella zona esatta da dove è stato prelevato.

6. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza.

 

     Art. 14. Protezione dei gatti in libertà.

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.

2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.

3. Le colonie feline sono censite e monitorate dal servizio veterinario ASL che redige e aggiorna la mappatura con registrazione nei sistemi informatici regionali della colonia felina censita. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.

4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Le colonie feline possono essere gestite da cittadini o dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 20, cui compete, in occasione dei piani di sterilizzazione previsti dal Comune, il compito di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e rimetterli nella colonia di provenienza. I cittadini e le associazioni che gestiscono colonie feline monitorano il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari e garantiscono una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia. È fatto obbligo a coloro che accudiscono le colonie di garantire la pulizia e il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle stesse.

6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal Sindaco, previo parere del servizio veterinario pubblico.

7. I Comuni singoli o associati possono dedicare aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici, a seguito di prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

8. I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio sanitario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati. I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in Banca dati e intestati al Sindaco del Comune di cattura.

 

     Art. 15. Accesso dei cani alle spiagge.

1. L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto previsto dall'elenco delle aree di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

2. I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.

3. I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano richiesta di autorizzazione ai Comuni e, in caso di accoglimento dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.

 

     Art. 16. Trasporto degli animali d'affezione.

1. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione avvengono con mezzi di trasporto e contenitori adeguati alla specie e alla dimensione degli animali tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.

2. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale e il conducente:

a) assicura un'adeguata aerazione del veicolo;

b) assicura la corretta climatizzazione della vettura lungo il tragitto.

3. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o altro mezzo di contenzione per un periodo di tempo prolungato.

 

     Art. 17. Allevamento degli animali d'affezione.

1. Fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente, l'attivazione delle strutture destinate al ricovero, all'allevamento, al commercio, alla pensione, alla toelettatura, all'addestramento degli animali d'affezione è subordinata alla presentazione di una SCIA al SUAP del Comune territorialmente competente.

 

     Art. 18. Obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d'affezione.

1. Gli allevatori di cani e gatti, i commercianti di animali d'affezione, i titolari di attività di pensione, di toelettatura, nonché di aree di addestramento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1. I soggetti suindicati o loro delegati hanno l'attestazione di qualificata formazione professionale in materia per la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

2. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione non possono:

a) esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita o dell'allevamento;

b) cedere o vendere animali ai minori;

c) effettuare il commercio di animali in forma ambulante.

3. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione hanno un apposito registro di carico e scarico degli animali, vidimato dall'ASL, presso l'esercizio o l'allevamento che rendono disponibile al controllo degli organi preposti.

4. Gli allevatori ed i commercianti di cani e gatti a scopo di commercio, di cui ai commi 2 e 3, hanno l'obbligo di:

a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip, vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in Banca dati, se previsto, e previa certificazione di buona salute rilasciata, all'atto della vendita, da un medico veterinario;
b) notificare il trasferimento di proprietà del cane e del gatto, entro dieci giorni dalla cessione o vendita, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio commerciale;

c) individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività;

d) comunicare al servizio veterinario ASL l'avvenuta cessazione dell'attività unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione entro dieci giorni dall'evento.

5. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento presso la regione Campania alla pre-registrazione dei cani e gatti di provenienza comunitaria nella Banca dati regionale entro quarantotto ore dall'arrivo degli animali.

 

     Art. 19. Formazione.

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano di formazione professionale, organizza in collaborazione con le ASL, le università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, i soggetti accreditati alla formazione e le associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale o riconosciute enti morali, corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene urbana veterinaria da svolgersi sul territorio regionale destinati a:

a) personale veterinario delle ASL;

b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale;

c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili;

d) guardie zoofile regionali di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, nonché all'accertamento delle sanzioni amministrative;

e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori di cani e gatti a scopo di commercio;

f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti.

2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione per la protezione degli animali, nonché progetti e iniziative rivolte alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica.

 

     Art. 20. Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.

2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, sono costituite con atto pubblico, hanno come precipua finalità statutaria la tutela degli animali d'affezione e operano nella Regione da almeno tre anni.

3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni presentano domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) statuto da cui si evince l'assenza di lucro e che la finalità principale è la prevenzione del randagismo e la protezione degli animali;

c) bilancio dell'anno in corso;

d) previsione di bilancio dell'anno successivo;

e) relazione documentata dell'attività esercitata nonché dell'efficienza, organizzativa ed operativa, certificata dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente per sede di attività;

e bis) attestazione comprovante l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). In via transitoria il requisito dell'iscrizione al RUNTS, fino all'operatività di quest'ultimo, è soddisfatto da quello di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

4. Le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, presentano alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale o sulla sede operativa per le associazioni nazionali, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente. L'associazione è cancellata dall'Albo in assenza di attività, certificata dall'ASL.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti operativi specifici relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla tutela e alla protezione degli animali d'affezione.

6. Le associazioni presentano, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

 

     Art. 21. Guardie zoofile.

1. La vigilanza e l'applicazione della presente legge è affidata alle:

a) guardie zoofile volontarie regionali;

b) guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 189/2004.

2. Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in conformità al regolamento regionale vigente.

3. Sono nominati guardie zoofile regionali coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, valido dieci anni, rilasciato a seguito di partecipazione a un corso di formazione o di aggiornamento, autorizzato dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 19.

4. Le guardie zoofile regionali volontarie partecipano a corsi di aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.

5. Il trasferimento delle guardie zoofile regionali volontarie tra le associazioni di cui all'articolo 20 deve essere comunicato dal legale rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un apposito regolamento recante la disciplina delle attività delle guardie zoofile regionali.

 

     Art. 22. Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle ASL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 20 luglio 1989, n. 298 del Ministro alla sanità (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) ridotto del 20 per cento.

2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 23. Contributi regionali.

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da Comuni capoluoghi di provincia, da Comuni associati e Comuni singoli, da ASL e da associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.

2. La Regione eroga contributi finalizzati:

a) agli enti locali per attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché il risanamento e la costruzione dei canili municipali, come previsto dalla normativa vigente;

b) alle ASL per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate all'erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello, nonché per l'istituzione ed il funzionamento del numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 3;

c) alle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale per la realizzazione di progetti operativi di cui all'articolo 20, comma 5.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 24. Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali.

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;

b) promuove, in sinergia con la Commissione di cui all'articolo 8, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

c) riceve segnalazioni e reclami da chiunque è a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;

d) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

e) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

f) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali istituiti nei Comuni della Campania, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.

3. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali, attuando le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).

4. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.

5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

6. Al Garante si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in materia di incompatibilità) ed inoltre è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica.

7. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

8. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strutturali, nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

 

     Art. 25. Sanzioni amministrative.

1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati:

a) per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00;

b) per la violazione di cui all'articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;

c) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 1 da euro 50,00 a euro 300,00;

d) - f) [abrogate];

g) per la violazione di cui all'articolo 17, comma 1 da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

h) per la violazione di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4, e 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;

i) per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) numero 1 da euro 100,00 a euro 600,00; numeri 2, 3, 4, 5 da euro 500,00 a euro 3.000;

l) per le violazioni di cui all'articolo 14, comma 2, da euro 150,00 a euro 900,00.

2. Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i servizi veterinari delle ASL, le Polizie municipali nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. La Regione Campania rappresenta l'Autorità prevista dall'articolo 18 della legge 689/1981 competente ad irrogare le sanzioni mediante ordinanze o ingiunzioni.

4. La Regione Campania è l'Ente cui destinare i proventi contravvenzionali delle violazioni. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute, sono destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali previsti dalla presente legge.

 

     Art. 26. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e della correlata salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno collaborato nell'espletamento delle funzioni loro demandate ai sensi della presente legge;

d) quale è stato l'andamento dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;

f) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal CRIUV.

3. La copia della relazione di cui al comma 2 è inviata per conoscenza alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 8, che può trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in materia un parere non vincolante.

 

     Art. 27. Abrogazione.

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

 

     Art. 28. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 1.275.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse della Missione 13, Programma 7, Titolo 2 per euro 25.000,00 e Missione 13, Programma 1, Titolo 1, per euro 400.000,00 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12.