§ 2.1.77 - Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16.
Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:24/11/2001
Numero:16

§ 2.1.77 - Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16. [1]

Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

(B.U. n. Spec. del 29 novembre 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l’uomo.

     2. Agli effetti della presente Legge si considerano “Animali d’affezione” tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, con l’esclusione di quegli animali che risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre con l’esclusione di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.

     3. Si definiscono “animali randagi” tutti gli animali domestici che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

     4. All’attuazione della presente Legge provvedano, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell’apposito Albo regionale.

 

Art. 2. Obblighi dei proprietari o detentori di animali d’affezione.

     1. Tutti i proprietari di animali d’affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre, fatte salve le eccezioni previste dalla presente Legge; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di Legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d’igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

 

Art. 3. Misure di protezione.

     1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità dai soggetti previsti dai comma 6 e 9 dell’art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281.

     1. E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

     2. E’ vietato a chiunque far partecipare cani a combattimenti. E’ istituito presso la Regione apposito registro per i cani considerati a rischio: pit-bull, dogo argentino, rotweiler, dobermann. I proprietari o detentori di tali cani devono fornirsi di autorizzazione rilasciata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

     3. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.

     4. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all’età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all’esercizio della professione medico-veterinaria.

     5. E’ vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.

 

Art. 4. Anagrafe canina.

     1. E’ istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio regionale l’Anagrafe canina, alla quale il proprietario o detentore o qualsiasi titolo, residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane.

     2. L’iscrizione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

     3. Viene istituito presso l’Anagrafe canina di ogni AA.SS.LL. un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale vengono annotate le generalità del proprietario o detentore e di dati segnaletici del cane iscritto, indicando i segni particolari ed il codice assegnato.

     4. A cura dell’A.S.L. competente per territorio, all’atto dell’iscrizione, viene compilata una cedola identificativa, in triplice copia, nella quale vengono riportati i dati di cui al comma 3. Copia del documento viene rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione. Un’altra copia viene inviata al Comune di residenza.

     5. Il cane iscritto all’Anagrafe è identificato con il tatuaggio. Il tatuaggio deve essere effettuato in modo indolore con dermografo o pinza sulla parte interna della coscia destra in corrispondenza delle zone glabre o, a discrezione del veterinario, nella parte interna del padiglione auricolare destro.

     6. La Regione, con appositi fondi, assicura il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con microchip, disciplinandone il corretto ed uniforme uso; provvede affinché i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per la tenuta dell’Anagrafe canina vengano dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all’Anagrafe stessa; istituisce, inoltre, l’Anagrafe canina regionale informatizzata e organizza una Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL. di riferimento.

     7. Il tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le strutture dell’A.S.L. o, a richiesta del proprietario o del detentore e a proprie spese, presso il veterinario di fiducia. In questo ultimo caso, il proprietario o detentore dovrà recarsi presso l’A.S.L. di appartenenza, entro quindici giorni dall’iscrizione, per registrare l’avvenuto tatuaggio o l’identificazione. Quest’ultima è effettuata dal Servizio veterinario dell’A.S.L. di competenza.

     8. L’operazione di tatuaggio dovrà essere eseguita entro centocinquanta giorni dalla nascita del cane.

     9. Qualora, per qualsiasi motivo, il tatuaggio risulti illeggibile, il proprietario detentore è tenuto a far ritatuare l’animale, o, se sia stata implementata l’identificazione con microchip a far sostituire il tatuaggio con il microchip. Qualora quest’ultimo risulti indecifrabile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare.

     10. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all’A.S.L., entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.

     11. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all’A.S.L., entro cinque giorni, il suo eventuale smarrimento o decesso.

     12. Nel caso di variazioni della residenza del proprietario o detentore, o di trasferimento di proprietà, il cane deve essere riscritto presso l’Anagrafe dell’A.S.L. competente per territorio, con il numero di riconoscimento già attribuito.

     13. I medici veterinari liberi professionisti che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’Anagrafe, hanno l’obbligo di segnalare la circostanza all’A.S.L. competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente Legge.

     14. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge con apposita delibera di Giunta regionale vengono definiti i criteri applicativi uniformi relativi all’Anagrafe sul territorio regionale.

     15. Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’Anagrafe i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza. Fatta salva l’iscrizione all’Anagrafe sono, altresì, esentati i cani che risultino a seguito di idonea certificazione medico-veterinaria incompatibili per cause fisiche all’applicazione dei microchips o al tatuaggio.

 

Art. 5. Altri compiti delle Aziende Sanitarie Locali.

     1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:

     a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;

     b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;

     c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore;

     d) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed interventi di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;

     e) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;

     f) aggiornano l’Anagrafe canina e trasmettono ai Comuni singoli o associati, e alle Comunità Montane, ogni sei mesi, una copia dell’Anagrafe stessa;

     g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di piccoli animali per l’invio all’inceneritore ed effettuano il servizio di pronto soccorso dei cani randagi feriti e dei gatti liberi sui luoghi pubblici, su chiamata delle Autorità;

     h) collaborano con la Regione, con le Province, con i Comuni o le Comunità Montane, con gli ordini veterinari provinciali, con enti o associazioni aventi finalità protezionistiche, promovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all’opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.

     2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, qualora non abbiano già provveduto, organizzano un piano finalizzato al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare le procedure organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica del personale da impegnare a tale scopo.

     Qualora il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente per la corretta attuazione del piano, le AA.SS.LL. dovranno prevedere attraverso la rideterminazione della dotazione organica del personale o attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero professionisti. Le AA.SS.LL. comunicheranno con cadenza semestrale i risultati dell’attuazione dei propri piani all’Assessorato alla Sanità, al quale è demandato il coordinamento e il controllo.

 

Art. 6. Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane.

     1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono:

     a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;

     b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale;

     c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici;

     d) all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.

     2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per i cani. Il ricovero deve avere una direzione sanitaria affidata a medici veterinari libero professionisti con contratto depositato presso l’ordine professionale della Provincia di appartenenza. Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di cui all’art. 14 della presente Legge.

     3. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di una fossa cimiteriale per animali d’affezione.

     4. La Regione, con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, stabilisce i criteri di costruzione e le caratteristiche tecniche dei canili pubblici e dei ricoveri, nonché dei canili privati a scopo di allevamento, pensione o addestramento di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 1954, n. 320.

 

Art. 7. Rifugi municipali per cani e ricoveri.

     1. I canili pubblici assumono la denominazione di rifugi municipali per cani.

     2. La Regione, d’intesa con Province e Comuni, promuove la realizzazione di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti.

     3. La realizzazione di nuovi rifugi pubblici e di ricoveri nell’ambito di un’A.S.L. è subordinata all’istituzione dell’Anagrafe canina della stessa A.S.L. come previsto dall’articolo 4 della presente Legge.

     4. La realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione di quelli già esistenti dovrà tenere conto delle seguenti caratteristiche tecniche:

     a) il dimensionamento o il numero di rifugi deve essere rapportato alla popolazione di cani randagi presente sul territorio stimata in modo adeguato dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. di competenza;

     b) reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell’intera area, destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all’isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate; ulteriori box adeguatamente attrezzati con annesso un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;

     c) apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale addetto;

     d) medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di carico-scarico dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;

     e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l’allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni;

     f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati;

     g) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un’area totale di 2 mq per cane di piccola taglia, 3,5 mq per cane di taglia media, 4,5 mq per cane di taglia grande, 6 mq per cane di taglia gigante;

     h) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che andrà a costituire il gruppo;

     i) i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona.

     5. In ogni caso la progettazione, oltre le suddette specifiche e tecniche, dovrà tenere conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti; si dovranno quindi prevedere aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box e zone di rifugio per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.

     6. Le strutture di cui al comma 1, se non dotate del reparto di quarantena di cui alla lettera b del comma 4 del presente articolo, potranno introdurre solo animali provenienti da altre strutture di quarantena esterna.

     7. Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in contrasto con la presente legge si intendono automaticamente applicate.

     8. I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle Autorità competenti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge dovranno adeguarsi alle strutture tecniche di cui ai commi precedenti del presente articolo.

 

Art. 8. Cani ospitati presso le strutture private.

     1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL. devono far pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero di cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni zoofile di volontariato e la loro provenienza.

     2. Dal momento della comunicazione, gli Enti di cui all’art. 6, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell’ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

     3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli Enti di cui all’art. 6, comma 1, o presso i ricoveri delle associazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che danno disponibilità di accoglienza.

     4. Le strutture private e quelle gestite dalle associazioni di volontariato Zoofilo, non conformi alle norme igienico-sanitarie, devono essere chiuse entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, ed i cani ivi ospitati saranno trasferiti presso i canili pubblici o presso i ricoveri di cui alla presente Legge.

     5. La gestione sanitaria nei canili privati, ancorché convenzionati con i singoli Comuni, è a totale carico degli stessi. La convenzione è stipulata con veterinari liberi professionisti che ne assumono la direzione sanitaria. Le strutture private convenzionate sono sottoposte a controlli periodici delle AA.SS.LL. di competenza.

 

Art. 9. Controllo del randagismo.

     1. I cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art. 4, ritrovati ed ospitati presso i canili comunali, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

     2. I cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art. 4.

     3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.

     4. Se non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente a privati che dovranno ottemperare alle norme previste dall’art. 2 oppure ad enti o associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono di un ricovero di cui all’art. 6, comma 2.

     5. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento di controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 4.

     Gli animali ceduti dai canili pubblici ai privati o alle associazioni richiedenti debbono obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione.

 

Art. 10. Cani di quartiere.

     1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.

     2. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e dall’art. 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell’A.S.L. di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato di cui all’art. 16 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco competente che le regolamenta e ne informa la cittadinanza. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell’A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l’onere della gestione e la responsabilità.

     3. I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.

     4. I cani di quartiere devono essere iscritti all’Anagrafe canina, tatuati o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portare un segno di riconoscimento ben visibile.

 

Art. 11. Protezione dei gatti in libertà.

     1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.

     2. E’ vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in libertà.

     3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati.

     4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili, come previsto dall’art. 3, comma 1.

     5. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all’art. 16, che assumono l’onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli nel loro gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell’opera di medici veterinari.

 

Art. 12. Trasporto e vendita di animali d’affezione.

     1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

     2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da consentire l’ispezione e la cura degli animali trasportati.

     3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti, in attuazione delle Direttive dell’Unione Europea in materia di protezione di animali.

     4. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo o di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la ventilazione inadeguata, l’esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.

     5. E’ fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d’affezione destinati alla vendita, se si determinano un o più condizioni di cui al comma precedente.

     6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l’obbligo:

     a) di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto presso l’esercizio o l’allevamento e disponibile al controllo degli organi predisposti. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio;

     b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, valida a norma di legge, rilasciata da un medico veterinario. L’eventuale vendita di animali privi di detto attestato sarà motivo di rescissione del contratto con restituzione delle somme percepite;

     c) di comunicare all’A.S.L. competente per territorio, entro dieci giorni dall’avvenuta cessione o vendita dell’animale, le generalità ed i dati fiscali dell’acquirente.

 

Art. 13. Educazione e formazione.

     1. La Regione e le Province promuovono, in collaborazione con le AA.SS.LL., l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali, gli Enti e le Associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.

     2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all’educazione ed alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell’opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

     3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le nuove norme sancite dalla presente Legge.

     4. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AA.SS.LL., l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali e le Associazioni animaliste e protezioniste regionali, nell’ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

 

Art. 14. Contributi regionali.

     1. La Regione eroga ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente Legge.

     2. In particolare la Regione eroga agli Enti di cui all’art. 6, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione dei canili pubblici.

     3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:

     a) la quota parte del fondo previsto dall’art. 8, comma 2, della Legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale;

     b) fondi regionali.

     4. La Giunta Regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:

     a) consistenza della popolazione canina in ambito provinciale;

     b) distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale;

     c) consistenza delle strutture esistenti.

     5. Ciascuna Provincia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono Comuni, Comunità Montane e AA.SS.LL. competenti per territorio.

     6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente Legge.

 

Art. 15. Guardie zoofile.

     1. Per la vigilanza e l’osservanza delle disposizioni della presente Legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94.

     2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. ed in collegamento con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all’art. 16. La vigilanza zoofila è affidata altresì alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.

     3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato zoofilo di cui all’articolo 16, pari ad un limite massimo del 10% degli iscritti all’associazione richiedente.

     4. I volontari che aspirano alla qualità zoofila devono essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato nella Regione Campania ai sensi dell’articolo 13, comma 4.

     5. Coloro che sono in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’art. 28, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e i cittadini in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria e di guardia particolare giurata delle associazioni protezioniste alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al comma 4 del presente articolo.

 

Art. 16. Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

     1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’Albo delle associazioni per la protezione degli animali.

     2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione all’Albo di cui al comma 1 devono essere costituite con atto pubblico e devono operare nella Regione da almeno un anno.

     3. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le associazioni devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche e l’assenza di lucro, il bilancio dell’anno in corso, il bilancio dell’anno successivo, un curriculum dell’associazione che documenti l’attività svolta.

     4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte l’Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.

     5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

 

Art. 17. Sanzioni e ammende.

     1. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’Anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

     2. Chiunque, avendo iscritto il cane all’Anagrafe, omette di sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di riconoscimento previsto dalla presente Legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

     3. Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

     4. Gli esercenti di cui all’art. 12, comma 6, che trasgrediscono ai compiti dal predetto comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.

     5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente Legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000.

     6. Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti comma sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi capitoli di bilancio regionale destinati alle finalità della presente Legge.

 

Art. 18. Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.

     1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministro Sanità 20 luglio 1989, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20%.

     2. Le modalità di liquidazione dell’indennità di cui al comma 1 saranno stabilite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

 

Art. 19. Commissione per i diritti degli animali.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente Legge.

     2. La Commissione è composta:

     a) dall’Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;

     b) da un funzionario amministrativo dell’Assessorato alla sanità con funzioni di segretario;

     c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;

     d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania;

     e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari;

     f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 16;

     g) da un etologo.

     3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni.

     4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro volte all’anno.

 

Art. 20. Norme di attuazione.

     1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni amministrative di cui alla presente Legge.

 

Art. 21. Abrogazione.

     1. La Legge regionale 2 novembre 1993, n. 36 è abrogata.

 

Art. 22. Norma di rinvio.

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge si applicano le norme vigenti in materia.

 

Art. 23. Finanziamenti.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente Legge, stabilita in lire 1.000.000.000 [1 miliardo], si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 7621 di nuova istituzione, denominato: “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, mediante prelievo dell’occorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001 che si riduce di pari importo.

     2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la Legge di bilancio.

 

Art. 24. Dichiarazione d’urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 11 aprile 2019, n. 3.